Sentenza n. 233/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 29 aprile 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dal ricorrente in Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, presentata il 29 aprile 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna per l'insegnamento sul sostegno. Ha dedotto il decorso del termine per la conclusione del procedimento senza l'adozione di un provvedimento espresso, con conseguente impossibilità di inserirsi nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito per resistere; il Ministero dell'Università e della Ricerca non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'obbligo di provvedere: presentazione di un'istanza formale e scadenza del termine procedimentale senza pronuncia dell'amministrazione. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 sia dei termini specifici dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. In particolare, l'autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; anche considerando l'eventuale richiesta di integrazioni, il termine massimo è stato individuato in quattro mesi. Poiché non risultavano richieste di integrazione né alcun provvedimento, il silenzio è stato dichiarato illegittimo. Il Ministero è stato ordinato di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, da insediarsi per 90 giorni dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e senza compenso. L'amministrazione e l'eventuale commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre oneri e accessori, per spese di giudizio.
Norme richiamate
l. 241/1990
termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento
Il decorso del termine senza l'adozione di un provvedimento espresso contribuisce a integrare il silenzio-inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L'autorità competente deve verificare tempestivamente la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
art. 31 c.p.a.
La tutela avverso il silenzio consente al giudice di accertare l'illegittimità dell'inerzia e di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine.
Massime di principio
- Ai fini dell'accertamento del silenzio-inadempimento è sufficiente la presentazione di un'istanza formale e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento senza l'adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in caso di richiesta di integrazioni, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.
- L'assenza di una richiesta di integrazione non consente all'amministrazione di mantenere indefinitamente il procedimento senza decisione: decorso il termine applicabile, l'inerzia integra silenzio-inadempimento.
- In caso di accoglimento dell'azione avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Nel definire il procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in un altro Stato membro, amministrazione e commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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