Sentenza del 07/04/2017 n. 1984 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Vizi di nullità dell'atto impositivo - Inapplicabilità delle norme sul procedimento e sul processo amministrativo - Conseguenze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha dedotto la nullità dell’avviso di accertamento privo di sottoscrizione ai sensi dell’art. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973. La questione riguardava, in particolare, se tale vizio potesse essere fatto valere per la prima volta impugnando un atto successivo, oppure se fosse soggetto al termine di decadenza previsto per l’impugnazione dell’atto impositivo. È stato chiarito che alle ipotesi di nullità tributaria non si applica automaticamente il regime delle nullità degli atti amministrativi previsto dalla legge n. 241/1990 e dal codice del processo amministrativo.
La decisione
La contestazione non può essere proposta per la prima volta contro l’atto consequenziale né può essere rilevata d’ufficio dal giudice tributario, salvo un’espressa previsione normativa. Il vizio dell’avviso di accertamento deve essere fatto valere tempestivamente mediante ricorso entro il termine di decadenza previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. In mancanza di impugnazione tempestiva, anche un atto affetto da una causa qualificata come nullità tributaria si consolida, diventa definitivo e consente all’Amministrazione di procedere alla riscossione coattiva.
Norme richiamate
Art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Prevede la nullità dell’avviso di accertamento privo di sottoscrizione.
La nullità prevista dalla norma rientra nel regime delle invalidità tributarie e deve essere fatta valere mediante tempestiva impugnazione dell’avviso.
Art. 21 della legge n. 241/1990
Il regime generale delle nullità degli atti amministrativi non è direttamente applicabile alle specifiche ipotesi di nullità degli atti tributari.
Art. 21-septies della legge n. 241/1990
La disciplina generale della nullità dell’atto amministrativo non si estende automaticamente alla nullità tributaria, soggetta a regole proprie.
Art. 31, comma 4, d.lgs. n. 104/2010
La disciplina processuale amministrativa dell’azione di nullità non trova generale applicazione nel processo tributario per i vizi degli atti impositivi.
Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992
I vizi dell’atto impositivo, anche se qualificati come nullità tributaria, devono essere dedotti entro il termine decadenziale previsto per l’impugnazione; decorso tale termine, l’atto si consolida.
Cassazione n. 381/2016
Conferma che la nullità tributaria deve essere fatta valere tempestivamente e non può essere dedotta per la prima volta contro un atto successivo o rilevata d’ufficio in assenza di una specifica previsione normativa.
Massime di principio
- Nel diritto tributario, la qualificazione di un vizio come nullità non implica automaticamente che esso sia imprescrittibile, rilevabile d’ufficio o deducibile in ogni fase del procedimento.
- Le nullità degli atti impositivi devono normalmente essere contestate con ricorso entro il termine decadenziale previsto per l’impugnazione dell’atto stesso.
- Se l’avviso di accertamento non viene impugnato tempestivamente, l’atto può consolidarsi anche quando presenti un vizio qualificato dalla legge come nullità tributaria.
- L’impugnazione dell’atto successivo, come una cartella o un atto di riscossione, non consente in via generale di recuperare contestazioni che avrebbero dovuto essere proposte contro il precedente avviso di accertamento.
- Il giudice tributario non può rilevare d’ufficio il vizio dell’atto impositivo se manca una norma che gli attribuisca espressamente tale potere.
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