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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26713/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Trombetta impugna la sentenza della Corte di appello che, riformando il proscioglimento di primo grado, lo ha dichiarato responsabile del reato di evasione dalla comunità terapeutica (art. 385 cod. pen.) commesso il 18/11/2017, ritenendo la recidiva infraquinquennale e negando le attenuanti e la particolare tenuità. Deduce tre motivi: (1) estinzione per prescrizione del reato, per decorso di tempo tra la sentenza di primo grado (28/11/2017) e la citazione in appello (24/04/2024); (2) vizio di motivazione e illegittimità del titolo (arresti domiciliari presso la comunità) per mancata verifica della volontà di sottoporsi a trattamento terapeutico, nonché che egli non si sarebbe allontanato ma attendeva le forze di polizia all'esterno; (3) violazione del principio di giudizio 'al di là di ogni ragionevole dubbio' e vizio motivazionale per riforma peggiorativa senza rinnovo dell'istruttoria e senza riesame del teste di polizia giudiziaria sentito in convalida.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla prescrizione, ha ritenuto applicabile la disciplina della 'legge Orlando' (l. 23/6/2017, n.103) per i fatti commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019, con la conseguente sospensione del corso della prescrizione per un periodo fino a diciotto mesi; quindi il termine prescrizionale non era maturato alla data della citazione in appello. Il secondo motivo è stato dichiarato generico e manifestamente infondato: l'unica questione devoluta in appello era l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. e la Corte di appello ha adeguatamente motivato il fondamento della ritenuta responsabilità (allontanamento dalla comunità subito dopo l'ingresso). Il terzo motivo è infondato: la Corte di appello ha fatto riferimento alle annotazioni di polizia giudiziaria e al rito abbreviato; la mancata rinnovazione dell'esame del teste di convalida era ininfluente e la riforma in peius non viola il principio oltre ogni ragionevole dubbio alla luce degli elementi acquisiti. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    la Corte ha ritenuto sussistente il reato per l'allontanamento dalla comunità terapeutica subito dopo l'ingresso

  • art. 131-bis cod. pen.

    causa di non punibilità derivante dalla applicazione di misure terapeutiche

    l'appello era limitato all'accertamento dell'applicabilità di questa causa; la Corte di appello ha escluso la non punibilità dato il comportamento dell'imputato

  • art. 157 cod. pen.

    prescrizione (richiamato)

    richiamato nel quadro delle norme sulla prescrizione, valutato insieme ad altre disposizioni

  • art. 160 cod. pen.

    prescrizione (richiamato)

    richiamato nel quadro delle norme sulla prescrizione

  • art. 161 cod. pen.

    prescrizione (richiamato)

    richiamato nel quadro delle norme sulla prescrizione

  • art. 159 cod. pen.

    disciplina del corso della prescrizione e sue modifiche

    la Corte ha applicato la versione integrata dalla l. 103/2017 (sospensione del corso della prescrizione nei termini indicati) per i fatti commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019

  • l. 23 giugno 2017, n. 103 ("riforma Orlando")

    art. 1, comma 11, lett. b)

    ha introdotto la sospensione del corso della prescrizione (fino a 1 anno e 6 mesi) tra deposito motivazione e dispositivo dei gradi successivi: la Corte l'ha ritenuta applicabile e favorevole per i fatti commessi nel periodo indicato

  • l. 9 gennaio 2019, n. 3 ("legge Bonafede")

    art. 1, comma 1, lett. e), n.1

    ha modificato successivamente la disciplina della prescrizione (sospensione fino a esecutività della sentenza), ma la Cassazione ha ritenuto più favorevole la disciplina 'Orlando' per il periodo 3/8/2017-31/12/2019

  • l. 27 settembre 2021, n. 134

    abrogazione della disciplina precedente e introduzione art.161-bis cod. pen.

    ha infine modificato il quadro normativo ma non rilevante retroattivamente per i fatti oggetto del processo

  • art. 161-bis cod. pen.

    cessazione del decorso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado (richiamato)

    parte del quadro normativo successivo alla 'Orlando' e alla 'Bonafede'; Cassazione ha ritenuto applicabile la disciplina più favorevole 'Orlando' per il periodo contestato

  • art. 544 cod. proc. pen.

    termine per il deposito della motivazione della sentenza

    termine di riferimento per il calcolo della sospensione della prescrizione ai sensi della l. 103/2017

  • art. 344-bis cod. proc. pen.

    improcedibilità dell'azione penale per mancata definizione del giudizio nei termini

    richiamato nel quadro delle modifiche successive alla l. 103/2017 (rilevante per reati commessi dal 1/1/2020)

  • art. 154 disp. att. cod. proc. pen.

    proroga dei termini processuali

    ricoverato nel quadro delle eventuali proroghe dei termini che incidono sui computi prescrizionali

  • art. 616 cod. proc. pen.

    condanna alle spese processuali

    articolo applicato per condannare il ricorrente alle spese di cassazione

Massime di principio

  • Per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla l. 103/2017 ("Orlando") può essere applicata in via favorevole al reo e va considerata nel calcolo del termine prescrizionale (sospensione fino a 1 anno e 6 mesi a determinate condizioni).
  • La modifica successiva della disciplina della prescrizione (legge Bonafede, poi l. 134/2021) non si applica automaticamente se esiste una norma precedente più favorevole per il periodo in cui è stato commesso il fatto.
  • Quando l'appello è limitato a una questione determinata (es. applicabilità dell'art. 131-bis), il giudice d'appello può decidere sulla questione anche riformando il proscioglimento, purché la motivazione sia logica e adeguata; non è sempre necessaria la rinnovazione integrale dell'istruttoria se gli atti disponibili consentono una decisione fondata.
  • La sussistenza della particolare tenuità o delle attenuanti non è automatica: il giudice valuta la modalità della condotta (es. rapido allontanamento dalla struttura) e le circostanze personali e pregresse (pregressi reati e pericolosità) per escluderle.
  • La mancata rinnovazione dell'esame di un teste già sentito in precedenti fasi può essere irrilevante quando le annotazioni e gli atti processuali producono elementi sufficienti per la decisione; una mera evocazione generica della necessità di riesame non basta a fondare il vizio di motivazione.

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