Cassazione Penale, Sentenza n. 41868/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione del Ministero contestava la motivazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Palermo che aveva riconosciuto e liquidato una riparazione per ingiusta detenzione a favore di Fortuna Gebrehiwot per il periodo di custodia cautelare (carcere e arresti domiciliari) ritenendo la ricorrente responsabile al più di colpa lieve con una riduzione dell'indennizzo del 20%. Il Ministero deduceva omissione e contraddittorietà nella valutazione delle cause ostative, lamentando che la Corte territoriale avesse esaminato soltanto il comportamento processuale senza valutare organicamente anche le condotte extraprocessuali (gestione di attività di intermediazione finanziaria hawala, riscossione di somme, attività di negozio senza autorizzazioni e intercettazioni che ne evidenziavano finalità), che avrebbero potuto integrare dolo o colpa grave e dunque escludere o ridurre l'indennizzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero ritenendolo fondato e ha annullato l'ordinanza della Corte d'Appello di Palermo. I giudici di legittimità hanno rilevato omissioni e contraddizioni nella motivazione del giudice di merito, in particolare l'assenza di una valutazione completa e specifica dell'eventuale incidenza causale delle condotte extraprocessuali della ricorrente sulla detenzione subita e la mancata indicazione se la riduzione del 20% fosse dovuta a colpa processuale o extraprocessuale. La decisione è stata quindi riformata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo per nuovo giudizio e con regolamentazione delle spese in ordine al rapporto con il Ministero.
Norme richiamate
art.315 cod.proc.pen.
Individua la competenza del giudice adito per la riparazione dell'ingiusta detenzione; la Corte d'appello aveva esercitato tale funzione per valutare il diritto all'indennizzo.
art.314 cod.proc.pen.
Stabilisca che l'assenza della condizione ostativa (dolo o colpa grave) è condizione dell'azione per la riparazione; la Corte di Cassazione ribadisce che tale accertamento deve essere fatto d'ufficio.
art.606, comma 1, lett.d) e lett.e), cod.proc.pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso del Ministero è stato fondato sui vizi di motivazione (lett.e) e su errori di diritto in punto di valutazione delle cause ostative (lett.d).
art.416 cod.pen.
Articolo penale richiamato nel capo di imputazione nel processo di merito; contestato nella fase penale ma qui rilevante come elemento del materiale probatorio rivalutabile dal giudice della riparazione ai fini della causalità della detenzione.
d.lgs. 286/1998 e altri riferimenti normativi penali e amministrativi citati nel capo di imputazione
Richiamati nel quadro fattuale e nell'imputazione originaria; la Corte della riparazione può esaminare tali elementi nel loro complesso per verificare se le condotte hanno contribuito a creare la falsa apparenza di responsabilità e quindi la detenzione.
Massime di principio
- Nel giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione il giudice deve valutare d'ufficio l'eventuale esistenza di cause ostative (dolo o colpa grave) e motivare specificamente la loro presenza o assenza.
- Deve essere distinta l'attività logico-motivazionale del giudice penale (accertamento del reato) da quella del giudice della riparazione, il quale valuta se comportamenti, anche non penalmente sanzionati, abbiano concorso a generare la falsa apparenza dell'illecito e quindi la detenzione.
- Le condotte extraprocessuali rilevanti (es. attività di gestione commerciale o finanziaria, raccolta di denaro, comportamenti anteriori alle indagini) vanno esaminate in modo unitario e possono incidere sulla sussistenza del diritto all'indennizzo se risultano idonee a determinare la misura cautelare.
- Se si opera una riduzione dell'indennizzo per colpa, il giudice deve indicare chiaramente se la colpa è di natura processuale o extraprocessuale e motivare la relazione causale tra tale condotta e l'adozione della misura restrittiva.
- La quantificazione dell'indennizzo può partire dai parametri aritmetici giornalieri ma è ammessa la loro integrazione o riduzione alla luce della gravità delle imputazioni e dei danni non patrimoniali, purché ciò sia adeguatamente motivato.
- Se la motivazione è contraddittoria o omissiva in punti essenziali (valutazione di elementi probatori, incidenza causale), la decisione è suscettibile di annullamento e rinvio per un nuovo esame.
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