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Sentenza

Sentenza del 29/11/2016 n. 24208 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la legittimità di una cartella di pagamento notificata alla I. s.r.l. quale obbligata solidale per debiti tributari della A. s.r.l., relativi a periodi d'imposta anteriori alla scissione societaria. La società beneficiaria sosteneva che la cartella fosse illegittima perché non le era stato notificato, né adeguatamente illustrato, l'avviso di accertamento presupposto emesso nei confronti della società scissa. La Commissione tributaria regionale aveva accolto tale tesi, ritenendo necessaria una specifica conoscenza dell'accertamento da parte della beneficiaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi dell'Agenzia delle entrate e di Equitalia, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della I. s.r.l. Ha stabilito che, per i debiti tributari anteriori alla scissione, le società beneficiarie sono obbligate solidalmente e possono essere destinatarie della riscossione senza che l'amministrazione debba notificare nuovamente l'avviso di accertamento o integrare la motivazione della cartella oltre i requisiti ordinari. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, commi 12 e 13

    Le società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito; le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione.

    In caso di scissione, gli obblighi tributari anteriori restano riferibili alla società scissa o alla beneficiaria designata nella scissione totale, mentre tutte le beneficiarie rispondono solidalmente. L'amministrazione può procedere alla riscossione nei loro confronti senza rinnovare la notifica dell'accertamento o aggiungere specifiche motivazioni derivanti dalla scissione.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    La cartella di pagamento deve contenere gli elementi ordinariamente previsti dalla legge; la scissione societaria non impone requisiti motivazionali ulteriori rispetto a quelli applicabili in assenza dell'operazione.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2

    Per le somme dovute in conseguenza di violazioni fiscali della società scissa, tutte le società beneficiarie rispondono solidalmente e illimitatamente.

  • Codice civile, artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3

    I limiti previsti dalla disciplina civilistica per la responsabilità nelle scissioni non prevalgono sulla speciale disciplina tributaria, che stabilisce la responsabilità solidale delle società beneficiarie.

  • Legge n. 212 del 2000, artt. 3 e 7

    Le esigenze generali di motivazione e conoscibilità degli atti tributari devono essere coordinate con la disciplina speciale dell'art. 173 TUIR, che esclude ulteriori adempimenti informativi in caso di scissione.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 21-octies

    La disposizione è stata invocata nel ricorso della concessionaria, ma la decisione è stata definita principalmente sulla base della disciplina speciale tributaria della scissione e dei requisiti ordinari della cartella.

Massime di principio

  • Quando una società viene scissa, le società beneficiarie possono rispondere solidalmente dei debiti tributari riferiti a periodi anteriori alla scissione, anche se l'accertamento è stato notificato soltanto alla società scissa.
  • L'amministrazione finanziaria non è tenuta a notificare nuovamente l'avviso di accertamento alle società beneficiarie né a riprodurne integralmente il contenuto nella successiva cartella di pagamento.
  • La cartella notificata alla beneficiaria è legittima se contiene i requisiti ordinari previsti dalla legge e identifica sufficientemente il debito, l'atto presupposto, i tributi, gli anni d'imposta e gli importi dovuti.
  • La società beneficiaria può chiedere di partecipare al procedimento relativo alla società scissa e di prendere visione degli atti; l'eventuale mancata conoscenza soggettiva non determina, di per sé, l'illegittimità della riscossione.
  • Ai fini dell'applicazione della disciplina, è decisivo che il debito tributario si riferisca a un periodo anteriore alla data di efficacia della scissione, non necessariamente che l'avviso di accertamento sia stato emesso prima della scissione.
  • In situazioni analoghe, la scissione societaria non deve essere utilizzata per imporre all'amministrazione la rinnovazione degli atti o per ostacolare la riscossione di obbligazioni fiscali già sorte.

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