Cassazione Penale, Sentenza n. 43181/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Napoli per molteplici censure: vizio di motivazione e violazione di legge penale relativamente a contestate responsabilità per delitti connessi al traffico di stupefacenti e a condotte associative (art. 416‑bis e art. 74 d.P.R. 309/1990), errata interpretazione delle intercettazioni ambientali e telefoniche (contestata cripticità e travisamento delle captazioni), mancato riconoscimento di cause di non punibilità o attenuanti (art. 129 cod. proc. pen., art. 416‑bis.1 comma 3 cod. pen.), erronea esclusione dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, omessa considerazione di elementi probatori di natura commerciale (presunta vendita lecita di caffè) e censura della qualificazione di singoli episodi di detenzione o cessione come destinati a terzi. Per Fontanella è specifica la censura sull'omessa valutazione delle cause di non punibilità dopo l'accordo in appello; per altri la critica verte sulla insufficiente afferenza delle captazioni al thema probandum e sulla presunta rivalutazione in fatto dei dati probatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. In sintesi: - Per De Michele, Giugliano e Iervolino le censure sulla interpretazione delle intercettazioni e sulla qualificazione dei fatti sono ritenute reiterazioni di questioni di merito già valutate e dunque non ammissibili; le condanne e le ricostruzioni della Corte territoriale sono confermate nella sostanza. - Per Fontanella il ricorso è inammissibile perché conseguente a un patteggiamento concordato in appello: la Corte precisa il limite di cognizione del giudice di secondo grado nel sistema del patteggiamento in appello (art. 599‑bis c.p.p.). - Per Orefice la Corte ritiene generiche le doglianze sul trattamento dell'attenuante speciale e conferma la valutazione di merito. - Per Sepe la Corte dichiara inammissibili le censure che chiedevano una rivalutazione in fatto della sufficienza indiziaria delle intercettazioni e conferma la valutazione negativa circa la sussistenza dell'ipotesi lieve e la partecipazione associativa. - Per Vastola la Corte reputa inammissibili le doglianze frammentarie in fatto e ritiene congrua e non viziata la valutazione delle captazioni e della partecipazione ai reati contestati. Complessivamente i ricorsi non ottengono accoglimento e la decisione di merito resta incensurata per carenza di profili di legittimità suscettibili di sindacato in cassazione.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Art. 73 (illecito di detenzione/spaccio): la Corte territoriale ha ritenuto non applicabile l'ipotesi di lieve entità (comma 5) per il contesto fattuale e le quantità indiziate; la Cassazione ritiene la valutazione di merito insindacabile in assenza di errore di diritto
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Comma 3 e 4 (aggravanti): la Corte di appello ha escluso talune aggravanti per Sepe e Vastola; comma 6 (ipotesi lieve dell'associazione) è stato negato in base alla struttura e alla concretezza dell'attività criminosa; la Cassazione conferma la valutazione di merito
codice penale, art. 416‑bis
Reato di associazione di tipo mafioso o associazione a scopo di traffici illeciti: la Corte territoriale ha ritenuto sussistente partecipazione associativa per alcuni imputati sulla base delle intercettazioni e della condotta; la Cassazione non sindaca la valutazione probatoria
codice penale, art. 416‑bis.1
Attenuante speciale: riconosciuta nella misura indicata per Orefice in primo grado e confermata in merito; la Corte di cassazione giudica generiche le doglianze sulla mancata estensione maggiore dell'attenuante
codice di procedura penale, art. 129
Cause di non punibilità e loro verificazione: la Corte precisa che, dopo il patteggiamento in appello, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sull'insussistenza di cause di non punibilità quando l'imputato ha rinunciato ad impugnare, come stabilito con riferimento all'art. 599‑bis c.p.p.
codice di procedura penale, art. 599‑bis
Patteggiamento in appello: limita la cognizione del giudice di merito in appello rispetto ai motivi non espressamente mantenuti dall'imputato; la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso di Fontanella perché conseguente a un accordo in appello e per la rinuncia ai mezzi di impugnazione
codice di procedura penale, art. 192
Regole sulla prova per presunzioni e valutazione del materiale probatorio: censurate doglianze che richiedevano una rivalutazione in fatto delle captazioni; la Cassazione ritiene che la Corte di merito abbia argomentato sufficientemente la valutazione delle intercettazioni
legge 27 dicembre 1974 n. 497
Norme richiamate in relazione ad armi (attività relative a materiale balistico e munizionamento): la Corte di merito ha considerato le risultanze delle captazioni e degli accertamenti per la riqualificazione di taluni fatti; Cassazione non sindaca le valutazioni probatorie di merito
Massime di principio
- La Corte di cassazione non ammette ricorsi che si limitino a rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove (intercettazioni, congruità delle ricostruzioni, raffronti cronologici) senza indicare specifici vizi di diritto o carenze logiche gravi nella motivazione
- Nel sistema post‑2017 relativo al patteggiamento in appello (art. 599‑bis c.p.p.) la possibilità di sindacare in sede di legittimità motivazioni e questioni abbandonate o concordate in appello è fortemente limitata: chi accetta un accordo in appello e rinuncia ai motivi di impugnazione restringe la base di sindacabilità
- Le contestazioni sulla interpretazione delle intercettazioni devono essere fondate su errori di diritto o su palese illogicità; il giudice di merito può valorizzare la cripticità e il contesto delle captazioni e trattarle come indizi purché argomenti il nesso con il thema probandum
- Per ottenere il riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73 comma 5 bisogna fornire elementi concreti e specifici (quantitativi e contesto operativo) che sgombrino il campo dall'imputazione di una sistematica attività di cessione; mere contestazioni generiche non sono sufficienti
- Richieste di attenuanti o di qualificazioni diverse dei fatti (es. qualificazione commerciale lecita) richiedono elementi di prova diretti e non semplici alternative interpretative: in Cassazione prevale il limite al riesame in fatto
- Le doglianze che non esplicitano il vizio di diritto (vizio logico‑giuridico, violazione di norme processuali sostanziali) sono spesso dichiarate inammissibili; in sede di cassazione occorre formulare motivi che evidenzino profili normativi o violazioni procedurali rilevanti e circostanziate
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