Cassazione Civile, Ordinanza n. 25641/2025 del 18/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva assistito tre soggetti in un giudizio di opposizione a precetto promosso da un terzo, nel quale l’importo precettato era di euro 5.821,36. All’esito del giudizio, il professionista aveva agito ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 contro gli eredi di uno dei clienti chiedendo la liquidazione del compenso per l’attività svolta, quantificandolo in euro 28.691,68. Il tribunale aveva invece ritenuto che, ai fini della determinazione del valore della controversia per la liquidazione del compenso, dovesse considerarsi solo il credito oggetto del precetto e non anche la domanda riconvenzionale di controparte, di valore pari a euro 350.000,00, e aveva quindi liquidato il compenso in misura molto inferiore. Con il ricorso per cassazione il professionista denunciava violazione dell’art. 5 del d.m. n. 55/2014, sostenendo che la domanda riconvenzionale, pur non sommabile alla domanda principale, aveva ampliato il thema decidendum e l’attività difensiva, sicché doveva incidere sullo scaglione tariffario applicabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ai fini della liquidazione del compenso professionale, il valore della causa non poteva essere determinato esclusivamente sulla base del credito intimato in precetto, perché la domanda riconvenzionale di accertamento e condanna proposta dalla controparte, di importo sensibilmente superiore, aveva ampliato il contenuto della controversia e reso più complessa l’attività difensiva. Richiamando il precedente Cass. n. 23406/2023, la Corte ha affermato che la riconvenzionale non si cumula con la domanda principale, ma, se di valore eccedente, può giustificare l’applicazione dello scaglione superiore o, comunque, del criterio del valore effettivo della controversia. Pertanto ha cassato l’ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Grosseto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 150/2011
è il rito utilizzato per la domanda di liquidazione del compenso professionale dell’avvocato
art. 5 d.m. n. 55/2014
la determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione del compenso deve tener conto, quando rilevante, anche della domanda riconvenzionale che ampli il thema decidendum
art. 112 c.p.c.
è richiamato dalla parte ricorrente come riferimento a un’omessa pronuncia del giudice di merito sulla domanda di condanna, ma il punto è utilizzato solo come argomento difensivo
art. 1295 c.c.
viene menzionato nella ricostruzione del giudizio di merito per la ripartizione tra eredi dell’obbligazione del de cuius
d.m. n. 55/2014
parametro per la liquidazione dei compensi professionali, applicato secondo il valore effettivo della controversia
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione del compenso dell’avvocato, il valore della controversia non va ricostruito in modo meramente formale sulla sola domanda principale, quando nel giudizio sia stata proposta una domanda riconvenzionale di valore superiore che abbia ampliato l’oggetto del contendere e l’attività difensiva richiesta al professionista.
- La domanda riconvenzionale non si somma automaticamente alla domanda principale per determinare il valore della causa, ma può incidere sullo scaglione applicabile se, per il suo valore e per la sua incidenza sul thema decidendum, rende la controversia più ampia e complessa.
- Nel procedimento di liquidazione del compenso professionale, il giudice deve valorizzare il contenuto effettivo della controversia e l’effettivo impegno difensivo richiesto, non limitarsi al solo importo del credito azionato nel precetto o nell’atto introduttivo.
- Quando la domanda riconvenzionale ha valore sensibilmente superiore alla domanda principale, essa può giustificare l’applicazione del parametro tariffario corrispondente allo scaglione superiore o del criterio del valore effettivo della controversia.
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