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Ordinanza

Ordinanza n. 18/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento emesso dal Comune di -OMISSIS- – Area Tecnica e comunicato in data 22/12/2025, avente a oggetto: “Pratica -OMISSIS- – irricevibilità”, con il quale viene dichiarata l’irricevibilità della comunicazione di trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione carburanti sito in -OMISSIS-, sulla -OMISSIS-, dalla società -OMISSIS--OMISSIS- all’odierna ricorrente; - di tutti gli atti ad essi preordinati, conseguenziali e/o comunque connessi anche al momento non conosciuti, ivi inclusa, in parte qua, l’ordinanza n. -OMISSIS- del 21/10/2025 con la quale è stata dichiarata la decadenza dell’autorizzazione per l’attività di distribuzione carburanti e disposto il divieto di prosecuzione attività di distribuzione carburanti di cui all’impianto in oggetto.

Giustizia amministrativa202600041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di irricevibilità della comunicazione di trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione carburanti, nonché, in parte qua, ordinanza di decadenza dell'autorizzazione e divieto di prosecuzione dell'attività

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento comunale comunicato il 22 dicembre 2025, con cui è stata dichiarata l'irricevibilità della comunicazione relativa al trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione carburanti dalla precedente società titolare alla ricorrente. Sono stati impugnati anche gli atti connessi, inclusa l'ordinanza del 21 ottobre 2025 che aveva dichiarato la decadenza dell'autorizzazione per l'attività di distribuzione carburanti e disposto il divieto di prosecuzione dell'attività. La questione cautelare ha riguardato l'efficacia di tali provvedimenti alla luce di un contratto preliminare stipulato l'11 aprile 2025, che la ricorrente avrebbe posto a fondamento del trasferimento della disponibilità e della titolarità dell'impianto e delle autorizzazioni. Il TAR ha rilevato, in via sommaria, che il contratto preliminare, anche ove qualificato come contratto preliminare a effetti anticipati, avrebbe prodotto effetti esclusivamente obbligatori e non avrebbe trasferito la proprietà degli impianti né le autorizzazioni amministrative. Inoltre, il contratto non contiene elementi idonei a dimostrare la decorrenza degli effetti traslativi dall'11 aprile 2025. Ne consegue che, alla data dell'interdittiva antimafia del 5 settembre 2025 e della successiva decadenza dell'autorizzazione del 21 ottobre 2025, la società originaria risultava ancora proprietaria degli impianti e titolare delle autorizzazioni amministrative.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. In particolare, ha ritenuto che il preliminare dell'11 aprile 2025 non avesse determinato il trasferimento della proprietà degli impianti né delle autorizzazioni amministrative, essendo idoneo a produrre soltanto effetti obbligatori; tale conclusione vale anche nell'ipotesi di preliminare a effetti anticipati, poiché la disponibilità del bene da parte del promissario acquirente non implica il trasferimento della proprietà. Il giudice ha inoltre rilevato l'assenza, nel contratto, di una clausola o di altri elementi dai quali desumere la decorrenza degli effetti traslativi dalla data della sua stipulazione. Pertanto, al momento dell'interdittiva antimafia e della decadenza dell'autorizzazione, la precedente società era ancora proprietaria degli impianti e titolare delle autorizzazioni. La sospensione dell'efficacia dei provvedimenti è stata quindi negata. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare in favore del Comune, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha esaminato l'istanza di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e l'ha rigettata per assenza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Un contratto preliminare, anche se qualificato come preliminare a effetti anticipati, produce di regola effetti obbligatori e non trasferisce la proprietà del bene; la disponibilità materiale conseguita dal promissario acquirente non equivale quindi alla titolarità dominicale.
  • In assenza di una specifica previsione contrattuale o di elementi univoci sulla decorrenza anticipata degli effetti traslativi, non è possibile considerare trasferita la proprietà alla data di stipulazione del preliminare.
  • La titolarità delle autorizzazioni amministrative collegate a un'attività economica non può ritenersi trasferita per il solo effetto di un contratto preliminare che non abbia prodotto il trasferimento della proprietà del complesso aziendale o dei beni cui le autorizzazioni si riferiscono.
  • In sede cautelare, la mancanza di fumus boni iuris è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di sospensione, senza necessità di accordare la misura cautelare.

Come è indicizzato

MaterieDistribuzione carburantiInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàRiparto di giurisdizione

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