Cassazione Penale, Sentenza n. 32257/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha denunciato violazione di norme processuali (art. 6 d.lgs. 28/2000 e art. 23, comma 2 c.p.p.) e falsa applicazione della legge penale (art. 81 c.p.), sostenendo l'incompetenza del giudice adito a giudicare congiuntamente reati di competenza differente. In particolare ha contestato che le lesioni colpose (di competenza del Giudice di pace) e l'omissione di soccorso non possano essere riconducibili a un'unica condotta complessa né configurare reato continuato o concorso formale, come invece ritenuto dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che la specialità normativa (art. 6 d.lgs. 274/2000) limita la connessione tra procedimenti di competenza del Giudice di pace e di altro giudice al caso del concorso formale di reati, escludendo gli altri casi di connessione previsti dall'art. 12 c.p.p. Nel caso concreto ha ritenuto che i due fatti siano distinti (uno sorretto da colpa, l'altro da dolo), con l'omissione di soccorso successiva e frutto di autonoma scelta, e quindi non integrino concorso formale né continuazione. Ne consegue che la competenza a giudicare per il reato di lesioni colpose spettava al Giudice di pace. La sentenza impugnata e quella di primo grado sono state annullate senza rinvio limitatamente all'imputazione di cui all'art. 590 c.p. e gli atti sono stati trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera per l'esercizio dell'azione penale dinanzi al giudice competente.
Norme richiamate
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 6
Norma speciale che stabilisce che la connessione tra procedimenti di competenza del Giudice di pace e di altro giudice attribuisce la competenza al giudice superiore solo in caso di concorso formale di reati; prevale sulle norme generali del codice di procedura penale.
codice di procedura penale, art. 12
Norma generale sulla connessione processuale, la cui operatività è limitata quando intervengono disposizioni speciali come l'art. 6 del d.lgs. 274/2000.
codice di procedura penale, art. 23, comma 2
Richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla violazione di norme processuali; nel contesto è collegata ai rimedi processuali utilizzabili in fase di impugnazione.
codice penale, art. 81
Richiamato dal ricorrente per contestare la falsa applicazione della legge penale riguardo alla configurazione di un unico disegno criminoso o di concorso/continuazione fra reati.
codice penale, art. 590
Articolo relativo all'omissione di soccorso; nel caso è stato ritenuto atto successivo e distinto rispetto alla condotta colposa che ha cagionato le lesioni, con conseguente esclusione di concorso formale o continuità.
Codice della Strada, art. 189, comma 7
Norma del Codice della Strada coinvolta nella vicenda per la condotta di guida che ha determinato la collisione e le lesioni; collegata alle responsabilità per guida negligente che ha causato danno.
giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 17954 del 01/04/2019, Della Sala, Rv. 275911)
Precedente che conferma l'interpretazione secondo cui la speciale disciplina di connessione tra Giudice di pace e altri giudici richiede la sussistenza del concorso formale di reati per attribuire la competenza al giudice superiore.
Massime di principio
- La connessione processuale tra reati di competenza del Giudice di pace e di altro giudice non trasferisce automaticamente la competenza al giudice superiore: è necessario il concorso formale di reati ai sensi del d.lgs. 274/2000, art. 6.
- Quando una condotta negligente (colpa) provoca un evento lesivo e successivamente si verifica un'omissione di soccorso, le due condotte vanno valutate separatamente: l'omissione, essendo successiva e sorretta da diverso elemento soggettivo (spesso dolo), difficilmente si configura come continuazione o concorso formale con la condotta colposa iniziale.
- In casi di incidente stradale con lesioni e omissione di assistenza, è corretto verificare preliminarmente la competenza per ciascun reato (Giudice di pace per talune lesioni colpose se nei limiti di competenza, altro giudice per reati più gravi), e non assumere automaticamente la riunione per connessione.
- Se si intende contestare la competenza del giudice che ha giudicato congiuntamente reati ricadenti in diversa giurisdizione, è opportuno proporre tempestivamente ricorso/impugnazione fondato sulla speciale disciplina di connessione (d.lgs. 274/2000).
- Per la difesa: distinguere chiaramente gli elementi soggettivi (colpa vs dolo) e la sequenza temporale degli atti può essere decisivo per ottenere la separazione dei procedimenti e, se del caso, la riattribuzione della competenza al giudice di pace.
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