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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32257/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha denunciato violazione di norme processuali (art. 6 d.lgs. 28/2000 e art. 23, comma 2 c.p.p.) e falsa applicazione della legge penale (art. 81 c.p.), sostenendo l'incompetenza del giudice adito a giudicare congiuntamente reati di competenza differente. In particolare ha contestato che le lesioni colpose (di competenza del Giudice di pace) e l'omissione di soccorso non possano essere riconducibili a un'unica condotta complessa né configurare reato continuato o concorso formale, come invece ritenuto dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che la specialità normativa (art. 6 d.lgs. 274/2000) limita la connessione tra procedimenti di competenza del Giudice di pace e di altro giudice al caso del concorso formale di reati, escludendo gli altri casi di connessione previsti dall'art. 12 c.p.p. Nel caso concreto ha ritenuto che i due fatti siano distinti (uno sorretto da colpa, l'altro da dolo), con l'omissione di soccorso successiva e frutto di autonoma scelta, e quindi non integrino concorso formale né continuazione. Ne consegue che la competenza a giudicare per il reato di lesioni colpose spettava al Giudice di pace. La sentenza impugnata e quella di primo grado sono state annullate senza rinvio limitatamente all'imputazione di cui all'art. 590 c.p. e gli atti sono stati trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera per l'esercizio dell'azione penale dinanzi al giudice competente.

Norme richiamate

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 6

    Norma speciale che stabilisce che la connessione tra procedimenti di competenza del Giudice di pace e di altro giudice attribuisce la competenza al giudice superiore solo in caso di concorso formale di reati; prevale sulle norme generali del codice di procedura penale.

  • codice di procedura penale, art. 12

    Norma generale sulla connessione processuale, la cui operatività è limitata quando intervengono disposizioni speciali come l'art. 6 del d.lgs. 274/2000.

  • codice di procedura penale, art. 23, comma 2

    Richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla violazione di norme processuali; nel contesto è collegata ai rimedi processuali utilizzabili in fase di impugnazione.

  • codice penale, art. 81

    Richiamato dal ricorrente per contestare la falsa applicazione della legge penale riguardo alla configurazione di un unico disegno criminoso o di concorso/continuazione fra reati.

  • codice penale, art. 590

    Articolo relativo all'omissione di soccorso; nel caso è stato ritenuto atto successivo e distinto rispetto alla condotta colposa che ha cagionato le lesioni, con conseguente esclusione di concorso formale o continuità.

  • Codice della Strada, art. 189, comma 7

    Norma del Codice della Strada coinvolta nella vicenda per la condotta di guida che ha determinato la collisione e le lesioni; collegata alle responsabilità per guida negligente che ha causato danno.

  • giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 17954 del 01/04/2019, Della Sala, Rv. 275911)

    Precedente che conferma l'interpretazione secondo cui la speciale disciplina di connessione tra Giudice di pace e altri giudici richiede la sussistenza del concorso formale di reati per attribuire la competenza al giudice superiore.

Massime di principio

  • La connessione processuale tra reati di competenza del Giudice di pace e di altro giudice non trasferisce automaticamente la competenza al giudice superiore: è necessario il concorso formale di reati ai sensi del d.lgs. 274/2000, art. 6.
  • Quando una condotta negligente (colpa) provoca un evento lesivo e successivamente si verifica un'omissione di soccorso, le due condotte vanno valutate separatamente: l'omissione, essendo successiva e sorretta da diverso elemento soggettivo (spesso dolo), difficilmente si configura come continuazione o concorso formale con la condotta colposa iniziale.
  • In casi di incidente stradale con lesioni e omissione di assistenza, è corretto verificare preliminarmente la competenza per ciascun reato (Giudice di pace per talune lesioni colpose se nei limiti di competenza, altro giudice per reati più gravi), e non assumere automaticamente la riunione per connessione.
  • Se si intende contestare la competenza del giudice che ha giudicato congiuntamente reati ricadenti in diversa giurisdizione, è opportuno proporre tempestivamente ricorso/impugnazione fondato sulla speciale disciplina di connessione (d.lgs. 274/2000).
  • Per la difesa: distinguere chiaramente gli elementi soggettivi (colpa vs dolo) e la sequenza temporale degli atti può essere decisivo per ottenere la separazione dei procedimenti e, se del caso, la riattribuzione della competenza al giudice di pace.

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