Cassazione Civile, Ordinanza n. 19310/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento sanzionatorio per l’anno d’imposta 2011, fondato sull’assunto che il contribuente avesse trasferito fittiziamente la propria residenza fiscale in San Marino, Stato a fiscalità privilegiata, pur continuando a svolgere in Italia attività di ingegnere edile e di insegnante statale. L’Ufficio, dopo un processo verbale di constatazione, aveva irrogato sanzione per omessa compilazione del quadro RW e aveva poi confermato l’atto sanzionatorio in seguito alle difese del contribuente. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto, mentre in appello la CTR aveva riformato la decisione ritenendo provata la residenza fiscale a San Marino e il centro degli interessi personali ed economici in quello Stato. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) nullità del giudizio e della sentenza per violazione delle regole sul deposito telematico nel processo tributario, sostenendo l’inammissibilità del ricorso originario perché notificato in cartaceo e depositato telematicamente; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere la CTR valutato correttamente tutte le prove; 3) omesso esame di fatti decisivi, tra cui presenza fisica in Italia, chilometraggio dell’auto, luogo di esercizio dell’attività di ingegnere e legami personali; 4) violazione dell’art. 2, commi 2 e 2-bis, t.u.i.r. e dell’art. 43 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la residenza fiscale italiana e trascurato la presunzione relativa per gli emigrati, nonché il permanere del domicilio in Italia.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il vizio processuale dedotto non aveva causato alcun pregiudizio al diritto di difesa e l’atto aveva comunque raggiunto il suo scopo; infondato il quarto motivo perché la CTR non aveva disapplicato la presunzione di cui all’art. 2, comma 2-bis, t.u.i.r., ma l’aveva ritenuta superata dalla prova contraria, applicando correttamente il criterio del domicilio fiscale come sede principale degli affari, degli interessi economici e delle relazioni personali; inammissibile il terzo motivo perché mascherava una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la forma dell’omesso esame di fatti decisivi; infondato il secondo motivo perché la doglianza mirava soltanto a contestare l’apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito, senza denunciare l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell’Agenzia alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2 t.u.i.r.
La residenza fiscale in Italia sussiste in presenza, alternativamente, dell’iscrizione anagrafica, della residenza o del domicilio nel territorio dello Stato; il domicilio va inteso come sede principale degli affari e degli interessi economici e personali. La presunzione per gli emigrati può essere vinta con prova contraria.
art. 43 c.c.
È richiamato per definire il domicilio come sede principale degli affari e interessi; la Corte ne esclude la violazione perché la CTR ha correttamente verificato l’assenza del domicilio in Italia.
art. 5, comma 2, d.l. n. 167 del 2010
È la base sanzionatoria per l’omessa compilazione del quadro RW relativo ad attività estere e investimenti detenuti fuori dal territorio italiano.
art. 16-bis d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato nel motivo sull’asserita irregolarità del deposito telematico del ricorso introduttivo nel processo tributario.
artt. 9 e 10 d.m. 23 dicembre 2013, n. 163
Sono richiamati in tema di modalità di deposito/notifica telematica nel processo tributario.
art. 112 c.p.c.
Invocato quale norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è ritenuta non decisiva in mancanza di specifico pregiudizio difensivo.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando si contesta il peso attribuito alle prove.
art. 116 c.p.c.
Il giudice di merito è libero di scegliere le prove ritenute più attendibili e non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento istruttorio.
art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.
È il parametro per le censure di nullità della sentenza e del procedimento.
art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.
Dopo la riformulazione, consente di censurare solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove.
art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c.
Richiede l’indicazione specifica del fatto storico, del dato da cui risulta, e del modo in cui è stato discusso in giudizio.
art. 369, secondo comma, num. 4, c.p.c.
Impone l’onere di deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, ai fini dell’ammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte precisa che non si applica il raddoppio del contributo unificato quando soccombe un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la violazione delle regole sul deposito o sulla forma degli atti non determina nullità se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo e la parte non allega un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- La residenza fiscale ai sensi dell’art. 2 t.u.i.r. va accertata sulla base di criteri alternativi; il domicilio rilevante è la sede principale degli affari e degli interessi economici e personali, e la presunzione relativa per gli emigrati è superabile con prova contraria.
- La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se individua un fatto storico specifico, decisivo e realmente non esaminato; non è utilizzabile per contestare la ponderazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio: è denunciabile solo l’uso di prove non introdotte dalle parti o un travisamento delle regole legali di valutazione, non la diversa forza persuasiva attribuita ai singoli elementi di prova.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni elemento istruttorio, essendo sufficiente una motivazione coerente che esponga gli elementi ritenuti decisivi e consenta di comprendere il percorso logico seguito.
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