Sentenza del 19/04/2018 n. 9678 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la detrazione dell'IVA e la deducibilità dei costi relativi a fatture emesse da società ritenute cartiere, formalmente indicate come cedenti ma prive di effettiva struttura e operatività. Secondo l'Amministrazione, le operazioni erano soggettivamente inesistenti e la società contribuente avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che gli acquisti si inserivano in una frode IVA. La CTR aveva invece ritenuto insufficienti gli elementi per provare sia l'inesistenza soggettiva dei fornitori sia la connivenza della contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la CTR non avesse correttamente valutato gli elementi indicativi della natura di cartiera delle società fornitrici, tra cui l'assenza di organizzazione commerciale, personale e mezzi, l'irregolarità contabile, il mancato versamento dell'IVA, la consegna diretta dei beni da parte di terzi e la commistione tra una delle società cedenti e la cessionaria. La Corte ha ribadito che, una volta forniti dall'Amministrazione elementi oggettivi idonei a dimostrare che il fornitore era una cartiera e che l'acquirente avrebbe dovuto accorgersene, spetta al contribuente provare la propria buona fede. La mera regolarità delle fatture, l'effettiva consegna della merce e il pagamento del prezzo non sono sufficienti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. I motivi relativi alla consapevolezza della frode e all'inerenza dei costi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Art. 2697 c.c.
Disciplina l'onere della prova. In materia di fatture soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, mediante elementi oggettivi, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede.
Art. 2700 c.c.
Richiamato con riguardo alla valutazione dell'efficacia probatoria degli atti e dei verbali dell'Amministrazione finanziaria, nel quadro complessivo degli elementi utilizzabili per dimostrare la natura fraudolenta delle operazioni.
Artt. 2727 e seguenti c.c.
Consentono il ricorso alle presunzioni. L'assenza di personale, mezzi, struttura e operatività del fornitore, unitamente ad altri indizi concordanti, può costituire presunzione della natura di cartiera e della conoscibilità della frode da parte dell'acquirente.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21
Riguardano il diritto alla detrazione dell'IVA e la fatturazione. La detrazione può essere negata quando la fattura proviene da un soggetto diverso dall'effettivo cedente e il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode.
Legge n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis
La questione relativa all'inerenza e alla deducibilità dei costi connessi a operazioni soggettivamente inesistenti è stata ritenuta assorbita, non essendo stata decisa nel merito a seguito dell'accoglimento dei primi motivi.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione dimostra con elementi oggettivi che il fornitore è una società cartiera, priva di struttura, personale, mezzi o reale operatività, tale circostanza può essere sufficiente a far presumere che il cliente sapesse o dovesse sapere della frode IVA, soprattutto nelle operazioni triangolari.
- Dopo che l'Amministrazione ha fornito indizi gravi, precisi e concordanti, il contribuente deve dimostrare la propria buona fede e di avere adottato cautele ragionevoli nella scelta e nella verifica del fornitore.
- La regolarità formale delle fatture, il pagamento del prezzo e l'effettiva consegna dei beni non dimostrano, da soli, la buona fede dell'acquirente né garantiscono il diritto alla detrazione dell'IVA.
- La conoscibilità della frode deve essere valutata considerando il complesso degli indizi disponibili al momento dell'acquisto, inclusi prezzi anomali, rapporti diretti o commistioni tra acquirente e fornitore, modalità di consegna, assenza di strutture e irregolarità fiscali o contabili.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitiva soccombenza del contribuente: impone al giudice di rinvio una nuova valutazione, conforme ai principi indicati dalla Corte.
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