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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35122/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 15 settembre 2025 della Corte d’appello di Venezia, che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Vicenza del 16 gennaio 2025, rideterminando la pena in nove mesi di reclusione ed euro 1.575 di multa e confermando nel resto la condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con recidiva specifica e infraquinquennale. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p. e all’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando una motivazione apparente sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena. Ha invocato la condotta processuale, la collaborazione nell’immediatezza dell’arresto e la modesta quantità e qualità della sostanza rinvenuta. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: le censure sollecitavano una nuova valutazione di elementi già esaminati dai giudici di merito, senza evidenziare fratture logiche manifeste.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, poiché la Corte d’appello aveva valorizzato i precedenti penali, anche specifici, e le ripetute violazioni della misura cautelare, indicative della persistente inosservanza delle prescrizioni dell’autorità; non era necessario esaminare singolarmente ogni elemento favorevole o sfavorevole. Il comportamento tenuto al controllo non era decisivo, considerato che gli involucri erano stati occultati nel cavo orale ed espulsi solo dopo una specifica richiesta degli operanti. Anche la censura sulla pena è stata ritenuta generica: la pena base era stata fissata in misura prossima ai minimi edittali e la Corte d’appello aveva spiegato, richiamando i plurimi precedenti specifici anche recenti, perché non fosse ulteriormente riducibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa il 16 gennaio 2025 dal Tribunale di Vicenza, ha rideterminato nei confronti di Jonnah Lucky la pena in mesi nove di reclusione ed euro 1.575,00 di multa, confermando nel resto la decisione di condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con recidiva specifica e infraquinquennale.

    La disposizione individua il reato per il quale è stata confermata la condanna; la decisione di legittimità non affronta ulteriormente gli elementi costitutivi della fattispecie.

  • art. 62-bis c.p.

    Nel caso in esame la Corte territoriale non si è arrestata a una formula di stile, ma ha puntualmente indicato le ragioni ostative al riconoscimento delle attenuanti, valorizzando la presenza di precedenti condanne, anche specifiche, e le ripetute violazioni della misura cautelare, tali da rivelare una persistente impermeabilità dell'imputato alle prescrizioni dell'autorità.

    Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice indica gli elementi ritenuti ostativi, quali precedenti anche specifici e ripetate violazioni delle prescrizioni, senza dover esaminare analiticamente ogni elemento dedotto.

  • art. 133 c.p.

    Va riaffermato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, quando la pena venga fissata in termini di gran lunga più prossimi al minimo edittale che a valori medi, il mero richiamo a criteri di adeguatezza o congruità, ovvero ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., costituisce motivazione sufficiente a 'dimostrare la proporzione della pena all'entità del fatto, poiché l'obbligo motivazionale sulla congruità della sanzione si attenua quanto più la pena concretamente irrogata si avvicina al minimo edittale

    Quanto più la pena è prossima al minimo edittale, tanto meno articolata può essere la motivazione sulla sua congruità; il richiamo ai criteri di adeguatezza o ai parametri dell’art. 133 c.p. può essere sufficiente.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La censura, pur formalmente evocativa del vizio di motivazione, si risolve nella richiesta di una nuova ponderazione degli elementi già sottoposti al giudice di merito e da questo esaminati con argomentazione immune da fratture logiche manifeste.

    Il motivo di ricorso per vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova ponderazione degli elementi già valutati dal giudice di merito, quando la motivazione non presenti fratture logiche manifeste.

  • art. 616 c.p.p.

    Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo i criteri indicati da Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso e non ravvisata l’assenza di colpa nella sua determinazione, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per motivare il diniego delle attenuanti generiche non è necessario esaminare singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti o risultanti dagli atti: è sufficiente indicare quelli ritenuti decisivi o rilevanti, con implicito superamento degli altri.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato sulla presenza di precedenti penali, anche specifici, e sulle ripetute violazioni delle prescrizioni dell’autorità, quando il giudice ne espliciti la rilevanza.
  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova ponderazione degli elementi già valutati dal giudice di merito, se la motivazione non presenta manifeste fratture logiche.
  • Quando la pena è determinata in misura significativamente più prossima al minimo edittale che ai valori medi, l’obbligo di motivare specificamente la sua congruità si attenua e può risultare sufficiente il richiamo a criteri di adeguatezza o ai parametri dell’art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale

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