Ordinanza n. 2108/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare contro il provvedimento relativo alla demolizione di una recinzione
Esito
Favorevole al ricorrente (condominio)
Prevale il privato
La controversia
Il condominio ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Puglia che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. In appello è stata esaminata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall'amministratore del condominio, fondata sull'assenza di elementi idonei a dimostrare che la recinzione da demolire insistesse su un suolo nella disponibilità del condominio. Dalla nota di trascrizione dell'atto unilaterale e irrevocabile d'obbligo, redatto per atto notarile e trascritto dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trani, risultava invece che l'area era riferibile a una società terza, con obbligo traslativo in favore del Comune. Il Comune ha sostanzialmente ammesso tale circostanza, sostenendo tuttavia che il condominio avrebbe potuto procurare il trasferimento dell'area dal terzo all'ente locale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto meritevole di approfondimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del condominio, rilevando che non risultava dimostrata la disponibilità dell'area in capo al condominio e che gli atti trascritti indicavano piuttosto la riferibilità dell'area a un soggetto terzo, con trasferimento previsto in favore del Comune. Poiché tale circostanza era sostanzialmente ammessa anche dal Comune, l'appello cautelare è stato accolto. L'ordinanza cautelare del TAR è stata riformata e l'istanza cautelare proposta in primo grado è stata accolta. La segreteria è stata incaricata di trasmettere l'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
In seguito all'accoglimento della domanda cautelare, consente la sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del giudice di primo grado.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, l'assenza di elementi che dimostrino la disponibilità, da parte del destinatario dell'atto, del bene o dell'area cui l'atto si riferisce può integrare un profilo di difetto di legittimazione passiva meritevole di approfondimento e giustificare l'accoglimento della tutela cautelare.
- La documentazione risultante dai registri immobiliari e gli atti trascritti possono assumere rilievo decisivo, nella fase cautelare, per verificare la riferibilità soggettiva dell'area interessata dal provvedimento amministrativo.
- L'accoglimento dell'appello cautelare comporta la riforma dell'ordinanza cautelare di primo grado e l'accoglimento dell'istanza cautelare, con trasmissione degli atti al giudice di primo grado per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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