Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3509/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti depositati il 29/7/2025: a) del provvedimento prot. n. PG/2025/0090285 del 4.7.2025, con cui il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli ''Federico II'', in riscontro all’esposto presentato per l’annullamento del D.R. n. 2025 del 30.5.2025, ha ritenuto le doglianze formulate dal ricorrente “prive di fondamento”, confermando i criteri stabiliti dalla Commissione di valutazione nella riunione del 19.5.2025 e recepiti dalla Commissione, in parte rinnovata, nella riunione del 13.6.2025; b) del verbale di conferma dei criteri stessi del 13.6.2025, sottoscritto con firma digitale da parte del neo commissario prof. Giuseppe Rubini; c) di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi, e per quanto di ragione: - tutti i verbali di predeterminazione dei criteri; - il D.D. n. 33/2025, di nomina del sostituto, ratificato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 24.6.2025 con delibera n. 6, nella parte in cui si nomina solo il sostituto e non anche l’intera Commissione; - il D.R. n. 2512 del 29.5.2025, di accoglimento delle dimissioni di pari data presentate dal prof. Briganti (prot. n. 70307) e di avvio del procedimento finalizzato alla sostituzione del dimissionario con altro membro designato dal Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate; - la nota dirigenziale prot. n. 70751 del 29.5.2025 e il D.R. n. 2529 del 30.5.2025, di nomina del Prof. Rubini Giuseppe; quanto ai motivi aggiunti al ricorso principale, depositati il 7/8/2025: a) degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti depositati il 29/7/2025; b) del verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate del 17.7.2025 n. 7, di presa d’atto del verbale della seduta del 24.6.2025; c) del decreto del Rettore, DR/2025/3521 del 28.7.2025, di approvazione dei verbali della Commissione della procedura valutativa 1_PO_202518C4TER, n.1 del 19.5.2025 e relativo allegato, n. 1 e n. 2 del 2.7.2025, n. 3 del 14.7.2025, n. 4 e n. 5 del 22.7.2025, con cui la Commissione esprimeva la valutazione finale ritenendo, all’unanimità, il candidato prof. Fabio Tortora come “maggiormente qualificato nel gruppo scientifico disciplinare e nel settore scientifico disciplinare per cui è bandita la procedura”, così, di fatto, designandolo vincitore; quanto al ricorso incidentale proposto da Tortora Fabio, depositato il 28/8/2025: degli atti della Commissione di valutazione, laddove: a) ha valutato l’operato svolto dal ricorrente nel periodo 2002-2006; b) non ha considerato il possesso da parte del Prof. Tortora, con riferimento all’attività scientifica, del titolo di Dottore di Ricerca in Imaging Molecolare, conseguito nel 2009; c) ha assegnato il giudizio di “mediocre” per le pubblicazioni nn. 10 e 11 del Prof. Tortora; d) ha assegnato il giudizio di “ottimo”, anziché “eccellente”, per la pubblicazione n. 3; quanto ai motivi aggiunti al ricorso incidentale, depositati il 12/9/2025: degli atti della Commissione di valutazione, laddove non ha escluso il ricorrente principale, per aver reso una falsa dichiarazione; quanto ai motivi aggiunti al ricorso principale, depositati il 28/10/2025: a) del decreto del Rettore, DR/2025/3521 del 28.7.2025, di approvazione dei verbali della Commissione (già impugnato con i motivi aggiunti depositati il 7/8/2025, sub c)); b) del verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate del 5.9.2025, nella parte in cui viene deliberata la chiamata, come professore di I fascia, del prof. Fabio Tortora; c) del verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate del 1°.10.2025 di chiamata, come professore di I fascia, del prof. Fabio Tortora; d) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202503524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti preparatori e conclusivi della procedura comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia, inclusi i criteri di valutazione, la sostituzione di un commissario, l'approvazione dei verbali e la chiamata del candidato risultato maggiormente qualificato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la procedura comparativa indetta ai sensi dell'art. 18, comma 4-ter, della legge n. 240/2010, deducendo innanzitutto l'illegittimità della riunione della Commissione per la predeterminazione dei criteri, tenutasi prima della scadenza del termine di quindici giorni previsto dal regolamento di Ateneo per eventuali istanze di ricusazione. Ha inoltre censurato la sostituzione d'urgenza del commissario dimissionario, sostenendo che avrebbe dovuto essere nominata una Commissione integralmente nuova e che il nuovo componente non avrebbe potuto limitarsi a sottoscrivere i criteri già fissati dalla Commissione originaria. Sono stati dedotti anche vizi relativi alla competenza dell'organo che aveva disposto la sostituzione, alla successiva ratifica, alla partecipazione del commissario dimissionario alla seduta del Consiglio di Dipartimento e alla mancata imparzialità della procedura. Con i motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato gli atti conclusivi e ha contestato nel merito tutte le principali valutazioni della Commissione: attività didattica, ricerca scientifica, capacità di attrarre finanziamenti e conseguire premi, pubblicazioni, partecipazione a gruppi di ricerca e comitati editoriali, attività gestionali e attività clinico-assistenziale. Ha lamentato carenza di sub-criteri, introduzione di criteri non predeterminati, disparità di trattamento, travisamento, illogicità e difetto di motivazione, sostenendo la propria superiorità rispetto al candidato poi chiamato. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale, contestando alcune valutazioni favorevoli al ricorrente principale e deducendo anche una falsa dichiarazione che avrebbe dovuto comportarne l'esclusione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, poiché rivolti contro atti preparatori o endoprocedimentali privi di autonoma lesività e non qualificabili come arresti procedimentali. Gli atti impugnati divenivano lesivi soltanto con l'adozione degli atti conclusivi della procedura. I motivi aggiunti proposti contro il decreto di approvazione dei verbali e contro gli atti di chiamata sono stati respinti. Quanto alla composizione della Commissione, il Collegio ha ritenuto che la sostituzione del commissario dimissionario fosse conforme all'interesse dello stesso ricorrente, che aveva segnalato il conflitto di interessi del commissario originario, e che non fosse necessaria la nomina di una Commissione integralmente nuova. Le eventuali irregolarità concernenti la convocazione anticipata, la sottoscrizione dei criteri da parte del nuovo componente, la nomina d'urgenza e la competenza del direttore del Dipartimento sono state ritenute superate dalla convalida retroattiva: i criteri sono stati fatti propri dalla Commissione nella nuova composizione e la nomina è stata ratificata dal Consiglio di Dipartimento, sanando anche l'eventuale incompetenza relativa. La partecipazione del commissario dimissionario alla ratifica non è stata ritenuta determinante, poiché la deliberazione era stata approvata con la maggioranza necessaria. Quanto alle valutazioni comparative, il TAR ha escluso che la Commissione fosse tenuta a formulare preventivamente giudizi individuali numerici, distinguendo l'analisi individuale dalla necessità di una valutazione individuale formalizzata. Ha ritenuto legittima una valutazione complessiva e non atomistica dei titoli e delle pubblicazioni, senza necessità di una scomposizione del peso percentuale in ulteriori sub-criteri. Le motivazioni della Commissione sono state giudicate sufficienti e coerenti con i criteri predeterminati, anche nella valutazione della continuità della produzione scientifica, dell'attinenza al settore disciplinare, del ruolo degli autori, dei riconoscimenti internazionali, delle attività gestionali e clinico-assistenziali. Le censure del ricorrente sono state considerate dirette a sostituire la propria valutazione a quella tecnico-discrezionale della Commissione, senza dimostrare abnormità, travisamento manifesto, illogicità, arbitrarietà o macroscopici errori. Il ricorso incidentale e i relativi motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la reiezione dei motivi aggiunti principali aveva conservato la posizione vittoriosa del controinteressato. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4-ter, l. 240/2010

    Costituisce la base normativa della procedura comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia.

  • art. 7 del Regolamento di Ateneo

    Prevede il termine di quindici giorni per la presentazione di eventuali istanze di ricusazione dei componenti della Commissione; il giudice ha ritenuto che le criticità relative al rispetto del termine fossero comunque superate dalla successiva convalida degli atti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di rilevare d'ufficio, previo avviso alle parti, l'inammissibilità del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti per carenza di autonoma lesività degli atti impugnati.

  • art. 134 c.p.a.

    È richiamato per delimitare il sindacato giurisdizionale di merito, non esercitabile sulle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione al di fuori dei casi tassativi.

Massime di principio

  • Gli atti endoprocedimentali e preparatori non sono autonomamente impugnabili quando la lesione della posizione del destinatario si perfeziona soltanto con l'atto conclusivo del procedimento, salvo che l'atto sia immediatamente lesivo perché vincolante sul contenuto finale o determini un arresto procedimentale.
  • La sostituzione di un singolo componente di una commissione esaminatrice non impone, di per sé, la rinnovazione integrale della commissione: in assenza di specifiche ragioni di invalidità degli altri componenti, la sostituzione può riguardare esclusivamente il membro venuto meno.
  • La convalida o ratifica dell'attività amministrativa viziata, adottata dall'organo competente, può operare retroattivamente e conservare gli effetti dell'atto originario, anche con riguardo a un vizio di incompetenza relativa, purché emerga una chiara volontà dell'amministrazione di far salvi tali effetti.
  • Nelle procedure comparative, la valutazione della commissione può essere complessiva e collegiale; non è necessario che ogni commissario formalizzi preventivamente un giudizio individuale numerico, né che il peso percentuale assegnato a una categoria di titoli sia necessariamente scomposto in ulteriori sub-criteri, quando i criteri predeterminati consentano una valutazione unitaria e motivata.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali di una commissione concorsuale resta circoscritto ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali o macroscopici errori rilevabili immediatamente; non può trasformarsi nella sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell'organo tecnico.
  • È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale del controinteressato quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile o respinto e la posizione favorevole del controinteressato risulta così definitivamente conservata.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereInvalidità del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.