Cassazione Penale, Sentenza n. 10608/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione solo tra le sentenze sub 3) (oltraggio a P.U.) e sub 4) (danneggiamento), escludendo invece la continuazione tra tali fatti e le altre sentenze (in particolare la sentenza sub 1) per lesioni e danneggiamento e le sentenze sub 5) e 6) per ricettazione). Il ricorrente deduce vizio di motivazione, ritenendola illogica nell'escludere un medesimo disegno criminoso nonostante la vicinanza temporale e la finalità unitaria (disturbo alla collettività, condotte legate a personalità e uso di stupefacenti) nonché per non aver considerato l'uso illecito di ciclomotori rubati come elemento unificante.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la doglianza consistesse in una ricostruzione di merito non consentita in sede di legittimità e ha confermato la valutazione del giudice dell'esecuzione che aveva motivato, in termini logici e congrui, l'assenza di un disegno criminoso unitario tra i vari fatti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo, Rv. 270074)
Principio giurisprudenziale secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede la verifica di concreti indicatori: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, cause e finalità, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita, nonché la programmabilità dei reati successivi almeno nelle loro linee essenziali al momento del primo reato; la mera presenza di alcuni indici non è sufficiente se i reati successivi risultano estemporanei.
Massime di principio
- La sola vicinanza temporale e territoriale non basta a qualificare la continuazione: è necessaria la prova di un medesimo disegno criminoso o indicators concreti di pianificazione.
- In sede di Cassazione non è consentito ottenere una riforma basata su una diversa valutazione di merito; l'impugnazione deve evidenziare vizi di diritto o motivazione manifestamente illogica, non una semplice difformità valutativa.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione conviene documentare elementi che dimostrino pianificazione o un fine unitario (es. preparazione comune, mezzi usati sistematicamente, movente comune, comunicazioni o comportamenti abituali), non limitandosi a sottolineare la contiguità temporale.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo chiaro la scelta di riconoscere o escludere la continuazione: motivazione sintetica ma logica e aderente ai criteri giurisprudenziali è sufficiente a respingere contestazioni basate su rivalutazioni del merito.
- Quando la continuazione è riconosciuta solo tra alcuni reati, la determinazione della pena avviene a partire dal reato più grave e con l'aumento previsto per la continuazione; l'esclusione per altri reati è giustificabile se questi appaiono estemporanei o non riconducibili a un disegno unitario.
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