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Sentenza

Sentenza n. 1580/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla Sentenza n. 7180/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 4793/2024, pubblicata in data 30/10/2024, e notificata il 28/11/2024.

Giustizia amministrativa202502941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata al Ministero il 28 novembre 2024. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.500 euro. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna del Ministero all'adempimento, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza relativa a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato il rispetto dei termini processuali dell'azione, la rituale notificazione del titolo all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio era ormai decorso, il TAR ha precisato che l'amministrazione deve erogare il controvalore pecuniario del beneficio, con interessi legali fino al soddisfo: la natura fungibile dell'obbligazione pecuniaria e l'inerzia amministrativa impediscono all'amministrazione di avvantaggiarsi del proprio inadempimento. È stato nominato sin da subito un commissario ad acta, individuato in un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà, se necessario, stanziare la somma in bilancio e svolgere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di azionare davanti al giudice amministrativo l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'obbligata è una pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ritiene rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ritiene rispettato il termine processuale applicabile al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione; il suo decorso infruttuoso consente di procedere in via esecutiva.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Quando l'amministrazione non dimostra di avere eseguito il titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può dichiararne l'obbligo di esecuzione integrale entro un termine assegnato e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Se il termine temporale stabilito dal giudice per fruire di un beneficio economico è ormai decorso per causa imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante erogazione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
  • La mancanza di stanziamento, l'esaurimento dei fondi di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento all'esecuzione di un giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • Il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni costituisce presupposto verificabile per l'attivazione dell'esecuzione, ma non esonera l'amministrazione dall'obbligo di adempiere spontaneamente al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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