Cassazione Civile, Ordinanza n. 17183/2024 del 21/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo alla TARSU per gli anni 2010-2012, emesso per conto del Comune di Napoli in relazione a una maggiore superficie imponibile attribuita a un immobile della contribuente. In primo e secondo grado il ricorso introduttivo era stato dapprima dichiarato inammissibile per tardività e poi, in appello, ritenuto tempestivo ma respinto nel merito dalla CTR Campania. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) omessa o contraddittoria motivazione sull’obbligo motivazionale dell’atto, per mancata indicazione della banca dati utilizzata per accertare la maggiore superficie; 2) omessa o contraddittoria motivazione sul pagamento già effettuato del tributo, lamentando che il giudice non avesse verificato se i versamenti prodotti riguardassero il medesimo tributo oggetto di accertamento; 3) omessa o contraddittoria motivazione sulla illegittimità dell’atto per genericità della pretesa e mancata considerazione dell’altezza dei locali e dei soppalchi, ritenuti superfici non produttive di rifiuti; 4) violazione di legge per non avere la CTR, una volta riformata la pronuncia di primo grado sulla tardività, rimesso la causa alla commissione provinciale invece di decidere nel merito. La Corte ha inoltre rilevato, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del controricorso dell’Agenzia delle entrate riscossione per invalidità della procura speciale ai difensori del libero foro, in mancanza dei presupposti per derogare al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato nel giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle entrate riscossione per difetto di valida procura ai difensori, ritenendo che la costituzione con avvocati del libero foro in cassazione richiedesse un presupposto legale specifico e, nella specie, una motivata delibera dell’ente o comunque l’indicazione delle ragioni della deroga al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, elementi non risultanti dagli atti. Nel merito del ricorso principale, la Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi per difetto di specificità e autosufficienza o per non corretta deduzione del vizio motivazionale, rilevando in particolare l’assenza di trascrizione puntuale degli atti e dei documenti richiamati e l’impossibilità di riesaminare direttamente il merito delle censure. Ha poi ritenuto infondato il quarto motivo, richiamando il principio secondo cui nel processo tributario l’appello ha effetto devolutivo pieno e consente al giudice di secondo grado di decidere direttamente nel merito. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nulla è stato disposto sulle spese per l’inammissibilità della costituzione della controricorrente. È stato inoltre dato atto dell’obbligo per la ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
La deroga al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato richiede una apposita e motivata delibera in casi speciali; in difetto, il mandato ai liberi professionisti è invalido.
art. 4 d.lgs. n. 50 del 2016
Richiamato come parametro per l'affidamento del patrocinio a avvocati del libero foro nei casi consentiti.
art. 17 d.lgs. n. 50 del 2016
Richiamato come norma di riferimento del sistema degli affidamenti e del patrocinio nei casi consentiti.
art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016
Richiamato per gli atti di carattere generale che disciplinano il concreto modus operandi del patrocinio dell'ente della riscossione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente il contenuto degli atti e documenti su cui si fondano le censure; la mancata specificazione comporta inammissibilità.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Richiamato per escludere la configurabilità della doppia conforme nel caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è scrutinabile nei limiti consentiti, ma non può risolversi in una richiesta di nuovo esame del merito senza specificità dei motivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la costituzione dell'Agenzia delle entrate riscossione tramite avvocati del libero foro è valida solo se ricorrono i presupposti legali che consentono la deroga al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; in mancanza di tali presupposti o della necessaria delibera motivata, la procura è nulla e la costituzione è inefficace.
- Quando si censura in cassazione la motivazione di un avviso di accertamento o la valutazione di documenti compiuta dal giudice di merito, il ricorso deve riportare in modo puntuale il contenuto degli atti rilevanti; la mera allegazione di un diverso apprezzamento del materiale probatorio non è sufficiente.
- Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito della controversia, specie quando il ricorso non individui con precisione gli errori logici o giuridici della decisione impugnata.
- Nel processo tributario l'appello ha effetto devolutivo pieno: riformata la pronuncia di primo grado sul punto processuale, il giudice di appello può decidere direttamente il merito senza necessità di rimettere la causa al primo giudice.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non impone una trascrizione integrale degli atti, ma richiede che il contenuto essenziale dei documenti rilevanti sia specificamente indicato e che sia segnalata la loro presenza nel fascicolo di merito.
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