Circolare numero 3 del 8-1-1999
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiede agli uffici provinciali e zonali INPS di comunicare periodicamente dati relativi agli apprendisti assunti, per consentire al Ministero del lavoro e agli assessorati regionali l’attuazione degli istituti previsti dalla legge n. 196/1997 in materia di apprendistato. Le informazioni devono essere trasmesse entro il 30 di ogni mese, con riferimento agli apprendisti assunti nel mese precedente, preferibilmente su supporto informatico e, in via transitoria, secondo un tracciato standard allegato. La comunicazione serve anche per l’avvio dei corsi di formazione collegati alle agevolazioni contributive per le aziende.
Trasmissione mensile dei dati sugli apprendisti ai fini della legge n. 196/1997
Trasmissione dei dati sugli apprendisti ai fini della legge n. 196/1997
La circolare disciplina la raccolta e la trasmissione periodica dei dati relativi agli apprendisti, richiesti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’attuazione degli istituti previsti dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 in materia di apprendistato. L’obiettivo è consentire anche l’avvio dei corsi di formazione collegati alle agevolazioni contributive per le aziende previste dall’art. 16 della stessa legge.
Finalità dell’invio
L’INPS evidenzia che la conoscenza dei dati sugli apprendisti è funzionale alla programmazione della formazione professionale e alla fruizione delle agevolazioni contributive da parte delle imprese. La circolare richiama inoltre una precedente comunicazione della Direzione centrale contributi n. 30646 del 21 agosto 1998.
Uffici tenuti alla comunicazione
La trasmissione dei dati è posta a carico di ogni ufficio provinciale o zonale INPS. I dati devono essere inviati:
- all’Ufficio centrale per la formazione professionale dei lavoratori, Vicolo D’Aste 12, 00159 Roma, all’attenzione della dott.ssa Vittore;
- ai competenti assessorati regionali;
- agli uffici regionali incaricati, i cui indirizzi saranno resi noti dagli assessorati regionali alla formazione professionale.
Termini di invio e decorrenza
L’adempimento decorre dal 19 luglio 1998. La trasmissione deve avvenire entro il 30 di ogni mese e riguardare gli apprendisti assunti nel mese precedente alla comunicazione.
Contenuto delle informazioni da trasmettere
Per ciascun apprendista assunto nel periodo di riferimento devono essere comunicati:
- la data di assunzione;
- il nome e l’indirizzo dell’azienda di appartenenza;
- la classe e categoria di attività dell’azienda secondo la classificazione INPS;
- la qualifica dell’apprendista.
Modalità operative
Le informazioni vanno trasmesse, ove possibile, su supporto informatico. In via provvisoria, la circolare rinvia a un tracciato standard allegato come esempio, in attesa della predisposizione delle procedure informatiche da parte della Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni.
Punti principali
Finalità della comunicazione
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha chiesto di acquisire alcuni dati sugli apprendisti per l’attuazione della legge 24 giugno 1997, n. 196 in materia di apprendistato. La raccolta delle informazioni è considerata utile per avviare i corsi di formazione, la cui partecipazione da parte degli apprendisti consente alle aziende di beneficiare delle agevolazioni contributive previste dall’art. 16 della legge n. 196/1997.
Soggetti tenuti all’invio
Ogni ufficio provinciale o zonale dell’INPS deve trasmettere i dati richiesti all’Ufficio centrale per la formazione professionale dei lavoratori, con sede in Vicolo D’Aste 12, 00159 Roma, all’attenzione della dott.ssa Vittore, nonché ai competenti assessorati regionali. Inoltre, gli stessi dati devono essere inviati anche agli uffici regionali incaricati, i cui indirizzi saranno comunicati dagli assessorati regionali alla formazione professionale.
Termini e periodicità
La trasmissione deve avvenire a partire dal 19 luglio 1998. Gli uffici INPS devono inviare i dati entro il 30 di ogni mese, con riferimento agli apprendisti assunti nel mese precedente alla comunicazione.
Dati da comunicare per ogni apprendista
Per ciascun apprendista assunto nel mese precedente devono essere indicati: data di assunzione; nome e indirizzo dell’azienda di appartenenza; classe e categoria di attività dell’azienda secondo la classificazione INPS; qualifica dell’apprendista.
Modalità di trasmissione e tracciato standard
Le informazioni devono essere comunicate, ove possibile, su supporto informatico. In allegato è riportato un tracciato standard esemplificativo per la trasmissione dei dati, in attesa che la Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni predisponga le procedure necessarie per l’invio informatico.
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