Circolare numero 10 del 15-1-1999
Possibilità, per i soggetti all'imposta dei redditi sulle persone giuridiche, di effettuare compensazioni nel modello F24. Chiarimenti in ordine alla possibilità di effettuare pagamenti rateali mediante modelli F24.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare anticipa al gennaio 1999 l’estensione della compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, a tutti i contribuenti per i tributi e contributi versabili con modello F24, entro il limite di 500 milioni di lire per periodo d’imposta. Chiarisce inoltre quali somme possono essere rateizzate, con particolare riferimento ai contributi INPS degli artigiani e commercianti e dei professionisti iscritti alla gestione separata, e indica modalità, termini, interessi e obblighi di compilazione. Infine, riepiloga il funzionamento del modello F24 per la riscossione unificata 1999, i pagamenti in lire o in euro, gli intermediari abilitati e le fonti informative a disposizione dei contribuenti.
Compensazioni, rateizzazioni e riscossione unificata tramite modello F24 per il 1999
Compensazioni e rateizzazioni nella riscossione unificata 1999
La circolare disciplina l’avvio, dal gennaio 1999, delle compensazioni tramite modello F24 e chiarisce le regole applicabili alla rateizzazione di saldi e acconti risultanti dalle dichiarazioni annuali. Fornisce inoltre una sintesi operativa della riscossione unificata 1999, indicando i versamenti ammessi, le modalità di pagamento, l’utilizzo del modello F24 e le principali fonti informative per i contribuenti.
Compensazione dei crediti
Dal mese di gennaio 1999, per effetto del DPCM 7 gennaio 1999 pubblicato nella G.U. n. 6 del 9 gennaio 1999, la compensazione di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 è anticipata e resa disponibile a tutti i contribuenti, non solo ai soggetti IRPEG. La compensazione riguarda i tributi e i contributi versabili con modello F24 e può essere effettuata su qualsiasi tributo o contributo da versare, utilizzando:
- le eccedenze di imposta indicate nella dichiarazione annuale come importi da compensare;
- i crediti risultanti dalle denunce contributive.
Il limite massimo è fissato in 500 milioni di lire per periodo d’imposta.
Rateizzazione delle somme dovute
La circolare precisa che possono essere rateizzate esclusivamente le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni annuali, con esclusione degli acconti dovuti nei mesi di novembre e dicembre.
Il numero delle rate deve essere indicato nella dichiarazione annuale e, in occasione del pagamento della prima rata, anche nel modello F24, nell’apposito campo della sezione 6 (saldo finale).
Per quanto riguarda la competenza dell’Istituto, alla data della circolare possono essere rateizzati soltanto:
- i contributi dovuti da artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale;
- i contributi dovuti dai professionisti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi ex lege n. 335/1995.
Termini, scadenze e interessi della rateazione
La rateazione deve essere completata entro il mese di novembre dell’anno in cui inizia. Le rate vanno versate:
- entro il giorno 16 di ogni mese per i contribuenti titolari di partita IVA;
- entro la fine di ogni mese per i contribuenti non titolari di partita IVA.
La prima rata deve essere versata entro la scadenza ordinaria del saldo e/o dell’acconto.
Gli interessi:
- decorrono dal termine ordinario previsto per il pagamento del saldo e/o dell’acconto;
- devono essere indicati nel modello F24 mediante l’apposito codice tributo o causale contributo;
- sono calcolati secondo il tasso reso disponibile presso banche, concessionari e agenzie postali.
Modello F24 e riscossione unificata
Il modello F24 è lo strumento centrale della riscossione unificata 1999 ed è utilizzabile da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita IVA. Si applica ai versamenti dei tributi e contributi gestiti nel sistema unificato e segue, in via generale, la scadenza del giorno 16 del mese, con le eccezioni indicate per:
- saldo e acconto di tributi e contributi da dichiarazione unificata;
- saldo del 15 marzo;
- acconto IVA del 27 dicembre.
Il sistema è esteso anche a INAIL, ENPALS e INPDAI.
Pagamento in euro, modalità di compilazione e mezzi di versamento
Dal 1° gennaio 1999 è possibile effettuare i pagamenti in euro, utilizzando la versione del modello F24 contrassegnata dal simbolo dell’euro. Gli importi devono essere arrotondati all’unità di euro:
- fino a 49 centesimi all’unità inferiore;
- da 50 centesimi in poi all’unità superiore.
Il pagamento in euro è ammesso solo se eseguito con assegno o mediante addebito in conto corrente detenuto in euro.
Il modello F24 è disponibile presso:
- banche convenzionate;
- agenzie postali;
- concessionari della riscossione;
- enti previdenziali e assicurativi aderenti alla riscossione unificata.
È previsto in tre copie autocopianti e in due versioni, lire ed euro, e deve contenere il codice fiscale e gli altri dati necessari all’attribuzione corretta dei versamenti o delle compensazioni.
Cosa può essere pagato con il modello F24
Con il modello F24 possono essere versati:
- imposte sui redditi e ritenute alla fonte;
- IVA;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA;
- IRAP;
- addizionale regionale o comunale all’IRPEF;
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa nelle gestioni amministrate dall’INPS, comprese le quote associative;
- contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS da datori di lavoro e committenti di collaborazioni coordinate e continuative;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi dovuti all’INAIL, all’ENPALS e all’INPDAI;
- interessi previsti in caso di pagamento rateale.
Modalità operative di pagamento
Le modalità di pagamento indicate comprendono:
- contanti presso gli sportelli abilitati;
- carte PagoBANCOMAT presso gli sportelli abilitati;
- assegni bancari o circolari presso le banche, a condizioni specifiche di intestazione e girata;
- assegni bancari o assegni circolari presso le agenzie postali, con regole differenziate in base all’importo e alla clausola di non trasferibilità;
- assegni circolari e vaglia cambiari presso i concessionari.
In ogni caso gli assegni devono essere di importo pari al saldo finale del modello di pagamento. Se l’assegno risulta anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso e il conferimento del modello di pagamento non effettuato.
Informazioni e documentazione per i contribuenti
Per facilitare l’informazione ai contribuenti è stata predisposta una scheda sintetica sui punti salienti della riscossione unificata 1999, oltre al fascicolo di istruzioni disponibile nella directory "RiscUnif99" della intranet della Direzione Centrale Entrate Contributive. La documentazione può essere prelevata dalle sedi e resa disponibile agli interessati.
Ulteriori informazioni sono reperibili:
- sul sito INPS;
- sul sito del Ministero delle Finanze;
- presso le sedi INPS.
Punti principali
Estensione della compensazione dal gennaio 1999
Dal mese di gennaio 1999 tutti i contribuenti possono utilizzare in compensazione, con i tributi e contributi versabili tramite modello F24, le eccedenze di imposta indicate nella dichiarazione annuale come importi da compensare e i crediti risultanti dalle denunce contributive. L’anticipazione deriva dal DPCM 7 gennaio 1999, pubblicato in G.U. n. 6 del 9 gennaio 1999. Il limite massimo è fissato in 500 milioni di lire per periodo d’imposta.
Rateizzazione delle somme dovute
Possono essere rateizzate esclusivamente le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni annuali, con esclusione degli acconti dovuti nei mesi di novembre e dicembre. Il numero delle rate deve essere indicato nella dichiarazione annuale e, per la prima rata, anche nel modello F24 nell’apposito campo della sezione 6 (saldo finale). Per l’INPS, allo stato indicato, la rateizzazione riguarda solo i contributi degli artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale e quelli dei professionisti iscritti alla gestione separata ex lege n. 335/1995.
Modalità e termini del pagamento rateale
Il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre dell’anno in cui inizia la rateazione. Le rate scadono il giorno 16 di ogni mese per i contribuenti titolari di partita IVA e alla fine di ogni mese per i contribuenti non titolari di partita IVA. La prima rata va versata entro la scadenza ordinaria del saldo e/o dell’acconto. Gli interessi decorrono dal termine ordinario di pagamento e devono essere indicati nel modello F24 con l’apposito codice tributo o causale contributo; il tasso applicabile è reso disponibile presso banche, concessionari e agenzie postali.
Modello F24 e ambito di utilizzo
Il modello F24, valido per tutti i contribuenti titolari e non titolari di partita IVA, si applica ai versamenti dei tributi e contributi previsti dalla riscossione unificata 1999. Consente il pagamento dei principali tributi erariali e locali e dei contributi previdenziali e assicurativi, inclusi INPS, INAIL, ENPALS e INPDAI, nonché degli interessi dovuti in caso di rateazione. Il versamento avviene secondo la scadenza unificata del giorno 16 del mese, salvo le eccezioni indicate per saldo e acconto da dichiarazione unificata, saldo del 15 marzo e acconto IVA del 27 dicembre.
Pagamenti in euro e modalità operative
Dal 1° gennaio 1999 è ammesso il pagamento in euro, mediante l’apposita versione del modello F24. Gli importi vanno arrotondati all’unità di euro: fino a 49 centesimi all’unità inferiore, da 50 centesimi in poi all’unità superiore. Il pagamento in euro è ammesso solo con assegno o mediante addebito su conto corrente detenuto in euro. Il modello F24 è disponibile presso banche, poste, concessionari ed enti previdenziali/assicurativi aderenti alla riscossione unificata, in tre copie autocopianti e in versione lire/euro.
Cosa si può pagare e come
Con il modello F24 possono essere versate imposte sui redditi e ritenute, IVA, imposte sostitutive, IRAP, addizionale regionale o comunale all’IRPEF, contributi INPS dei titolari di posizione assicurativa e dei datori di lavoro/committenti, nonché contributi e premi dovuti a INAIL, ENPALS e INPDAI. Le modalità operative prevedono pagamenti in contanti presso sportelli abilitati, con carta PagoBANCOMAT, con assegni bancari o circolari secondo le regole specifiche per banca, posta o concessionario. Se l’assegno risulta anche solo parzialmente scoperto o non pagabile, il versamento si considera omesso.
Informazione ai contribuenti
Per la diffusione delle istruzioni sulla riscossione unificata 1999 è disponibile nella directory "RiscUnif99" dell’intranet della Direzione Centrale Entrate Contributive il fascicolo di istruzioni e altra documentazione da rendere accessibile ai contribuenti e agli interessati. È stata inoltre predisposta una scheda sintetica dei punti salienti. Ulteriori informazioni sono reperibili sui siti INPS e del Ministero delle Finanze, nonché presso le sedi INPS.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 14 gen 1999Circolare numero 7 del 14-1-1999
- Circolare · 14 gen 1999Circolare numero 8 del 14-1-1999
- Circolare · 11 gen 1999Circolare numero 4 del 11-1-1999
- Circolare · 21 gen 1999Circolare numero 11 del 21-1-1999
- Circolare · 8 gen 1999Circolare numero 3 del 8-1-1999
- Circolare · 7 gen 1999Circolare numero 2 del 7-1-1999
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →