Circolare numero 4 del 11-1-1999
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce in modo definitivo l’applicazione dell’esonero parziale per calamità naturali previsto dalla legge n. 185/1992 per il settore agricolo. Vengono definiti i soggetti aventi diritto, l’oggetto dell’agevolazione, le regole in caso di trasferimenti o variazioni aziendali, le modalità di domanda e gli adempimenti delle sedi INPS, inclusa la pubblicazione degli elenchi e l’istruttoria. Sono inoltre richiamate le procedure di convalida o revoca del beneficio e il recupero delle somme in caso di esito negativo dei controlli.
Calamità naturali ex legge n. 185/92: precisazioni su esonero contributivo
Calamità naturali ex lege n. 185/92: chiarimenti applicativi sull’esonero contributivo
La circolare fornisce precisazioni operative e interpretative sull’applicazione dell’esonero parziale dai contributi previsto dalla legge n. 185/1992 in caso di calamità naturali nel settore agricolo. L’obiettivo è uniformare i comportamenti delle sedi INPS, dopo precedenti istruzioni e a seguito del rilascio della procedura informatica dedicata.
Ambito soggettivo del beneficio
L’esonero spetta alle aziende singole o associate condotte da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale, purché ubicate nelle zone delimitate dai decreti ministeriali e danneggiate in misura non inferiore al 35% della produzione lorda vendibile, esclusa la produzione zootecnica.
Per gli assuntori di manodopera, l’agevolazione è riconosciuta ai datori di lavoro iscritti negli elenchi dei CD-CM e negli elenchi IATP, sia per la propria posizione sia per i dipendenti. Se il titolare dell’azienda non è iscritto in tali elenchi, non può ottenere il beneficio per i contributi dovuti per i lavoratori dipendenti, ma mantiene il diritto per i contributi relativi ai familiari coltivatori diretti, coloni o mezzadri.
Variazioni della titolarità e continuità del beneficio
La circolare disciplina anche i casi di successione o trasformazione aziendale. L’azienda conserva il diritto all’esonero in caso di cambio di titolare soltanto se il nuovo titolare è un parente o affine entro il quarto grado. In caso di frazionamento dell’azienda in più unità, la nuova azienda può conservare il beneficio se è condotta dalla stessa persona che era titolare dell’azienda originaria, previa verifica della permanenza dei requisiti.
Diversamente, nel caso di cessione dal padre ai figli con costituzione di nuove aziende autonome, il beneficio non spetta ad alcuno dei nuovi soggetti.
Oggetto dell’esonero e criteri di determinazione
L’agevolazione riguarda i contributi previdenziali e assistenziali, al netto di eventuali sgravi, dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, oppure dagli imprenditori agricoli a titolo principale. Sono compresi i contributi propri e quelli relativi ai lavoratori dipendenti, purché in scadenza nei dodici mesi successivi alla data dell’evento calamitoso.
Restano esclusi:
- le quote contributive a carico degli operai a tempo determinato, indeterminato e assimilati;
- i contributi CAC, FIMI e FISLAF;
- tutti i contributi relativi a periodi pregressi, come ruoli suppletivi, rateizzazioni o recuperi crediti.
L’esonero decorre dalla data finale dell’evento, come riportata nel decreto ministeriale. Se nel medesimo periodo si verificano più calamità, ai fini dell’esonero si considera la percentuale più elevata. Inoltre, se le condizioni previste dall’art. 3, comma 1, della legge n. 185/1992 si ripetono sulla stessa azienda per due o più anni consecutivi, la misura dell’esonero aumenta del 10% nel secondo anno e per gli anni successivi; tale incremento si applica alle calamità verificatesi entro 365 giorni dalla data finale della precedente.
La circolare richiama anche la modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, della legge n. 380 del 18 luglio 1996: dal 1995 sono esclusi dal computo del 35% e dalle agevolazioni i danni alle produzioni assicurate, in relazione agli eventi determinati dal decreto di cui all’art. 9, comma 2, della legge n. 185/1992. In precedenza, invece, il beneficio era riferito soltanto ai danni su produzioni non ammissibili all’assicurazione agevolata; dal 1995 l’agevolazione è ammessa anche per le produzioni assicurabili ma non assicurate.
Domanda di esonero e documentazione richiesta
Per accedere al beneficio, l’interessato deve presentare una domanda con dichiarazione di responsabilità ai sensi della legge n. 191/1998, secondo il modello allegato alla circolare. La legge n. 185/1992 non prevede un termine specifico per la presentazione dell’istanza; tuttavia, la circolare raccomanda di presentarla entro la scadenza del periodo cui si riferisce il beneficio, per evitare il recupero coattivo degli importi non versati.
Nel modello di domanda è richiesto di indicare:
- i dati identificativi del soggetto richiedente;
- la qualità rivestita, tra titolare di azienda a coltivazione diretta, concedente a mezzadria/colonia parziaria o imprenditore agricolo a titolo principale;
- il comune in cui è situata l’azienda;
- la richiesta di esonero sui contributi propri e dei familiari oppure sui contributi degli operai agricoli impiegati in azienda.
È inoltre richiesta la dichiarazione di aver subito danni alla produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica, nella misura percentuale indicata, a seguito dell’evento calamitoso e di non aver assicurato le colture colpite nell’anno dell’evento. Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità.
Pubblicazione degli elenchi e trasparenza amministrativa
L’art. 7 della legge n. 185/1992 prevede la pubblicazione, per quindici giorni nell’albo pretorio dei comuni interessati, degli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse. In coerenza con tale previsione, ogni sede deve predisporre un elenco delle aziende che hanno richiesto il beneficio, da trasmettere ai comuni per la pubblicazione.
La circolare specifica che tale pubblicazione è finalizzata a garantire il diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi, ma non ha natura costitutiva del diritto all’esonero.
Istruttoria delle sedi e divieto di autoriduzione
Gli uffici, una volta ricevute le domande, devono verificare:
- l’appartenenza del richiedente alle gestioni interessate;
- l’effettiva localizzazione dell’azienda nei territori colpiti;
- la corrispondenza tra le colture dichiarate e quelle indicate nel decreto ministeriale o nella richiesta di calamità formulata dalla Regione ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 185/1992.
Devono inoltre svolgere ogni ulteriore attività istruttoria ritenuta utile alla definizione della domanda. Per le istanze respinte, la sede deve emettere un provvedimento formale di reiezione.
La circolare evidenzia poi che, con le attuali procedure di riscossione e per esigenze di rendicontazione allo Stato, non è più consentita l’autoriduzione dei contributi da parte del contribuente.
Gestione dei modelli F24 e procedura informatica
Dopo l’acquisizione delle domande formalmente valide, le sedi devono, se necessario, riemettere uno o più modelli F24 in sostituzione di quelli già in possesso del contribuente, calcolando l’importo ridotto in base ai versamenti già effettuati nel periodo agevolato e alla misura dell’esonero spettante.
La circolare segnala che può accadere che il decreto di esonero intervenga dopo la calamità e che, nel frattempo, il contribuente abbia già effettuato pagamenti senza tenere conto del beneficio. In tali casi, l’operatore deve valutare la situazione caso per caso. È opportuno fornire al contribuente, insieme ai nuovi modelli F24, una comunicazione che precisi il carattere non definitivo del provvedimento.
Per i modelli F24 non ancora emessi al momento dell’acquisizione della domanda accolta, la riduzione viene effettuata direttamente dalla procedura di tariffazione CD/CM/IATP. In sede di acquisizione, è necessario porre particolare attenzione alla data dell’evento e alla percentuale di esonero risultante dalla domanda o dal decreto ministeriale. La procedura richiamata dal messaggio n. 12251 del 21 dicembre 1998 non include, al momento, la gestione delle calamità naturali relative ai lavoratori autonomi assuntori di manodopera.
Controlli successivi, convalida e recupero
La circolare osserva che non esiste una disciplina specifica per i controlli sul diritto al beneficio. Per questo motivo, le sedi regionali devono concordare con le competenti autorità regionali modalità e tempi dei riscontri, ad esempio sulla valutazione dei danni, ai fini della convalida o revoca dell’esonero.
Viene chiarito che gli elenchi previsti dall’art. 7 della legge n. 185/1992 non sono necessariamente sovrapponibili: quelli degli ispettorati agrari possono non includere tutti i soggetti che chiedono soltanto l’esonero contributivo, perché tali soggetti potrebbero non aver presentato domande per contributi economici e quindi non essere stati oggetto di verifica da parte degli ispettorati stessi. Ne consegue che gli elenchi degli ispettorati non sono esaustivi ai fini dei controlli svolti dalle sedi INPS.
Se dagli accertamenti amministrativi e ispettivi risulta che il contribuente non aveva diritto all’esonero, deve essere disposto il recupero delle somme indebitamente agevolate, con applicazione delle somme aggiuntive.
Punti principali
Soggetti che possono beneficiare dell’esonero
Hanno diritto all’esonero parziale le aziende singole o associate condotte da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale, ubicate nelle zone delimitate dai decreti ministeriali e che abbiano subito danni non inferiori al 35% della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. Per gli assuntori di manodopera l’agevolazione spetta ai datori di lavoro iscritti negli elenchi CD-CM e negli elenchi IATP, per sé e per i propri dipendenti. Il titolare non iscritto nei suddetti elenchi non ha diritto all’agevolazione per i contributi dei lavoratori dipendenti, ma può beneficiarne per i contributi dovuti per i familiari coltivatori diretti, coloni o mezzadri.
Regole particolari su variazioni della titolarità aziendale
L’azienda mantiene il diritto all’esonero in caso di cambio di titolare solo se il nuovo titolare è un parente o affine entro il quarto grado. In caso di suddivisione dell’azienda in più parti, la nuova azienda conserva il beneficio se è guidata dalla stessa persona che era titolare dell’azienda originaria, previa verifica della permanenza dei requisiti. Se l’azienda viene ceduta dal padre ai figli e questi ricostituiscono nuove aziende autonome, il beneficio non spetta ad alcuno di essi.
Oggetto dell’esonero e durata dei contributi agevolati
L’esonero riguarda i contributi previdenziali e assistenziali, al netto degli eventuali sgravi, propri e per i lavoratori dipendenti, dovuti da coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, o da imprenditori agricoli a titolo principale, con scadenza nei dodici mesi successivi alla data dell’evento. Sono esclusi i contributi a carico degli operai a tempo determinato, indeterminato ed assimilati. Restano altresì esclusi dalla riduzione i contributi CAC, FIMI e FISLAF; l’esonero riguarda solo i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e il premio INAIL.
Decorrenza, cumulo di calamità e maggiorazione dell’esonero
L’esonero decorre dalla data finale dell’evento, come risultante dal relativo decreto. Se nello stesso periodo si verificano più calamità, ai fini dell’esonero si considera la percentuale più alta. La misura dell’esonero aumenta del 10% nel secondo anno e per gli anni successivi quando le condizioni che danno luogo al beneficio si verificano sulla stessa azienda per due o più anni consecutivi; l’incremento spetta per tutte le calamità che intervengono entro 365 giorni dalla data finale della precedente calamità.
Domanda di beneficio e assenza di un termine legale
Per ottenere l’esonero gli interessati devono presentare apposita domanda con dichiarazione di responsabilità ai sensi della legge n. 191/1998, secondo il modello allegato. La legge n. 185/1992 non prevede un termine specifico per la presentazione dell’istanza; tuttavia, per evitare il recupero coattivo degli importi non versati, è consigliato presentarla entro la scadenza del periodo cui si riferisce il beneficio.
Pubblicità degli elenchi e funzione della pubblicazione
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 185/1992, gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse devono essere pubblicati ed esposti per quindici giorni nell’albo pretorio dei comuni interessati. Le sedi devono quindi compilare un elenco delle aziende richiedenti il beneficio e trasmetterlo ai comuni per la pubblicazione; tale adempimento ha funzione di informazione e accesso agli atti, non costitutiva del diritto.
Attività istruttoria delle sedi e divieto di autoriduzione
Gli uffici devono verificare l’appartenenza del richiedente alle gestioni interessate, l’effettiva ubicazione dell’azienda nelle zone colpite e la corrispondenza delle colture dichiarate con quelle indicate nel decreto o nella richiesta regionale. Devono inoltre svolgere ogni attività istruttoria utile a definire la domanda. Per effetto delle attuali procedure di riscossione e delle esigenze di rendicontazione allo Stato, non è più consentita l’autoriduzione da parte dei contribuenti.
Gestione operativa dei modelli F24 e dati da acquisire
Una volta acquisita la domanda formalmente valida, le sedi, se necessario, devono riemettere uno o più modelli F24 in sostituzione di quelli già in possesso del contribuente, rideterminando l’importo sulla base dei versamenti già effettuati nel periodo di esonero e della riduzione spettante. Se il decreto di esonero interviene in ritardo rispetto all’evento e il contribuente ha già effettuato pagamenti, la sede deve valutare il caso concreto. È opportuno allegare una lettera che chiarisca il carattere non definitivo del provvedimento. La riduzione sui modelli F24 ancora da emettere, al momento dell’acquisizione della domanda accolta, viene effettuata direttamente dalla procedura di tariffazione CD/CM/IATP. In fase di acquisizione devono essere inseriti con particolare attenzione la data dell’evento e la percentuale di esonero desunta dalla domanda o dal decreto ministeriale.
Controlli, convalida, revoca e recupero delle somme
Non esiste una disciplina specifica sui controlli del diritto al beneficio; perciò le sedi regionali devono concordare con le competenti autorità regionali modalità e tempi dei riscontri, come la valutazione dei danni, ai fini della convalida o revoca. Gli elenchi previsti dall’art. 7 della legge possono non coincidere, perché quelli degli ispettorati agrari non comprendono necessariamente tutti i soggetti che chiedono solo l’esonero contributivo. Qualora dagli accertamenti amministrativi e ispettivi emerga che il contribuente non aveva diritto all’esonero, deve essere disposto il recupero delle somme con applicazione delle somme aggiuntive.
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