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Circolare

Circolare numero 2 del 7-1-1999

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la dichiarazione annuale dei rapporti di compartecipazione familiare e di piccola colonia, aggiorna il modello ACC.1 CF/PC dal 1° gennaio 1999 e indica le modalità di compilazione, i codici da utilizzare, i contributi dovuti per il 1999 e le relative scadenze. Vengono inoltre richiamati i valori medi di manodopera agricola per l’accertamento delle giornate lavorate, le regole di acquisizione su AS400 e il piano di distribuzione nazionale dei nuovi modelli, con contestuale cessazione di utilizzo dei vecchi modelli.

Dichiarazione rapporti di compartecipazione familiare e piccola colonia, contributi 1999 e nuovi modelli ACC.1 CF/PC

Dichiarazione dei rapporti di compartecipazione familiare e piccola colonia, contributi 1999 e nuovi modelli ACC.1 CF/PC

La circolare aggiorna per il 1999 la disciplina applicabile ai rapporti di compartecipazione familiare e di piccola colonia, indicando gli obblighi dichiarativi dei concedenti, i contenuti del nuovo modello ACC.1 CF/PC, le regole per il calcolo e il versamento dei contributi dovuti e le modalità operative di acquisizione e distribuzione dei modelli. Vengono inoltre richiamati i criteri di utilizzo dei valori medi di manodopera agricola per l’accertamento delle giornate lavorate.

Ambito di applicazione e base normativa

L’Istituto richiama l’art. 9-quinquies, comma 11, della legge 28 novembre 1996, n. 608, in base al quale accerta, ai fini contributivi e previdenziali, le giornate prestate dai compartecipanti familiari e piccoli coloni di cui all’art. 8 della legge n. 334/1968, provvedendo anche all’iscrizione dei nominativi nell’elenco annuale sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

La circolare si colloca nel solco di precedenti istruzioni già fornite con le circolari n. 142 dell’11 luglio 1996, n. 182 del 18 settembre 1996 e n. 80 del 26 marzo 1997, alle quali rinvia per gli approfondimenti sulla disciplina dei contratti di compartecipazione familiare e piccola colonia.

Obblighi dichiarativi dei concedenti

I concedenti di terreni a compartecipazione familiare e a piccola colonia devono presentare alla sede territorialmente competente una dichiarazione:

  • entro 30 giorni dalla stipula del contratto;
  • successivamente, entro il 30 gennaio di ciascun anno;
  • entro 30 giorni dal verificarsi di eventuali variazioni dei dati già accertati e dichiarati.

La dichiarazione deve riguardare:

  • la composizione del nucleo familiare occupato nella coltivazione del fondo;
  • l’estensione e l’ubicazione dei terreni;
  • le colture praticate;
  • gli allevamenti praticati.

Alla dichiarazione devono essere allegati:

  • copia autenticata del contratto registrato, oppure stipulato con l’assistenza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
  • certificati catastali dei terreni in concessione;
  • indicazione della prevedibile ripartizione, tra i componenti del nucleo familiare, delle giornate di lavoro derivanti dall’applicazione dei valori medi di impiego per singola coltura e capo di bestiame.

La dichiarazione deve essere controfirmata dal titolare concessionario.

Nuovo modello ACC.1 CF/PC dal 1° gennaio 1999

Dal 1° gennaio 1999 il modello di dichiarazione, denominato ACC.1 CF/PC, mantiene i quadri già esistenti:

  • quadro A: dati anagrafici dei componenti il nucleo familiare del concessionario;
  • quadro B1: superficie;
  • quadro B2: bestiame;
  • quadro C: firma del capo della famiglia conduttrice.

A tali quadri si aggiunge il nuovo quadro D, articolato in due sezioni.

Nella prima sezione il concedente può autorizzare l’Istituto a riscuotere i contributi di previdenza e assistenza integrative provinciali previsti dai contratti collettivi, secondo le convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, barrando la casella "Sì".

Nella seconda sezione il concedente può autorizzare la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti collettivi di lavoro, sempre in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 11 della legge n. 334/1968, barrando la casella "Sì" corrispondente.

Codifica della zona tariffaria e delle relazioni di parentela

Con il nuovo modello il concedente deve indicare la zona tariffaria corrispondente all’ubicazione del terreno mediante i seguenti codici numerici:

  • 1: Nord - fiscalizzazione Nord;
  • 2: Sud - fiscalizzazione Mezzogiorno;
  • 3: Svantaggiata Nord - riduzione per zona svantaggiata Nord;
  • 4: Svantaggiata Sud - riduzione per zona svantaggiata Sud;
  • 5: Montana - riduzione per zona montana.

Le relazioni di parentela devono essere espresse in forma numerica secondo questa codificazione:

  • 1: coniuge;
  • 2: figlio/a;
  • 3: genero;
  • 4: nuora;
  • 5: nipote;
  • 6: sorella;
  • 7: fratello;
  • 8: suocero/a;
  • 9: cugino/a;
  • 10: zio/a;
  • 11: altre relazioni di parentela non rientranti nei codici da 1 a 10.

Nella stessa casella deve essere indicato anche il sesso mediante le sigle M e F.

Contributi dovuti per il 1999 e modalità di versamento

Ai sensi dell’art. 13 della legge n. 155/1981, i concedenti versano i contributi dovuti per i compartecipanti familiari e piccoli coloni in quattro rate. L’INPS invierà per il pagamento il modello unificato F24.

Le scadenze delle rate sono fissate a:

  • 16 luglio 1999;
  • 16 settembre 1999;
  • 16 novembre 1999;
  • 16 gennaio 2000.

Aliquote contributive applicabili nel 1999

Per il calcolo dei contributi dovuti dai concedenti per l’anno 1999 la circolare riporta le seguenti aliquote complessive e di ripartizione tra azienda e lavoratore:

  • Fondo pensioni lavoratori dipendenti: 23,79% totale, di cui 16,75% a carico azienda e 7,04% a carico lavoratore;
  • quota base: 0,11% a carico azienda;
  • asili nido: 0,10% a carico azienda;
  • assicurazione infortuni sul lavoro: 9% a carico azienda;
  • addizionale assicurazione infortuni sul lavoro: 1,8% a carico azienda;
  • disoccupazione: 2,75% a carico azienda;
  • contributo prestazioni economiche malattia: 0,683% a carico azienda;
  • assicurazione TBC: 0,01% a carico azienda;
  • tutela lavoratrici madri: 0,23% a carico azienda;
  • assicurazione orfani lavoratori: 0,01% a carico azienda;
  • assegni familiari: 0,43% a carico azienda.

Il totale complessivo indicato è pari al 38,913%, di cui 31,873% a carico azienda e 7,04% a carico lavoratore.

Riduzioni contributive e fiscalizzazione degli oneri sociali

Per le aziende operanti nei territori agevolati la circolare riepiloga le seguenti riduzioni:

  • territori montani: riduzione del 70%, con dovuto residuo del 30%;
  • zone svantaggiate: riduzione del 40%, con dovuto residuo del 60%;
  • Mezzogiorno: riduzione del 40%, con dovuto residuo del 60%.

Per i territori diversi da quelli agevolati si applicano gli esoneri previsti dal decreto-legge n. 323/1996, convertito in legge n. 425/1996. In particolare, l’esonero riguarda le aliquote per TBC (0,01) e assistenza orfani lavoratori (0,01), per un totale di 0,02 punti percentuali.

Valori medi di manodopera agricola

Per l’accertamento delle giornate prestate dai compartecipanti familiari e piccoli coloni, l’Istituto applica i valori medi di impiego della manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame determinati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell’art. 9-quinquies, comma 15, della legge n. 608/1996.

La circolare conferma quanto già indicato con la circolare n. 71 del 30 marzo 1998, richiamando il messaggio n. 13710 del 31 marzo 1998:

  • i valori medi di manodopera agricola trovano applicazione limitatamente ai decreti ministeriali emanati con data anteriore al 30 aprile 1997;
  • per le province i cui valori medi sono stati approvati successivamente, la validità effettiva decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione.

Acquisizione dei modelli su AS400

Le dichiarazioni di manodopera presentate dai concedenti dovranno essere acquisite sul sistema AS400 mediante l’apposita procedura che sarà resa disponibile dalla Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni. La circolare precisa che ulteriori indicazioni saranno fornite in seguito sulle modalità e sui tempi di acquisizione e trasmissione.

Distribuzione nazionale dei nuovi modelli e cessazione dei vecchi modelli

La ditta Moduli Continui ha consegnato alle sedi regionali i nuovi modelli ACC.1 CF/PC. Le sedi regionali dovranno provvedere alla distribuzione alle sedi periferiche secondo il fabbisogno.

La circolare stabilisce espressamente che i vecchi modelli CF/PC non devono più essere utilizzati.

Viene inoltre riportato il piano di distribuzione regionale dei modelli, con quantitativi differenziati per sede, tra cui in particolare:

  • Lazio: 1.000;
  • Campania: 6.000;
  • Calabria: 10.000;
  • Puglia: 14.000;
  • Sicilia: 15.000.

Per alcune sedi regionali è prevista una dotazione pari a 250 unità, mentre per altre non è indicata assegnazione.

Punti principali

Obbligo di dichiarazione e documentazione

I concedenti di terreni a compartecipazione familiare e a piccola colonia devono presentare alla sede competente, entro 30 giorni dalla stipula del contratto e poi entro il 30 gennaio di ogni anno, una dichiarazione sulla composizione del nucleo familiare, sull’estensione e ubicazione dei terreni, sulle colture e sugli allevamenti praticati. La dichiarazione va corredata da copia autenticata del contratto registrato o stipulato con assistenza sindacale, dai certificati catastali e dall’indicazione della prevedibile ripartizione delle giornate di lavoro. Va inoltre ripresentata entro 30 giorni in caso di variazioni dei dati già accertati.

Nuovo modello ACC.1 CF/PC e quadro D

Dal 1° gennaio 1999 il modello ACC.1 CF/PC include, oltre ai quadri già esistenti, il nuovo quadro D. In esso il concedente può autorizzare l’INPS a riscuotere i contributi di previdenza e assistenza integrative provinciali barrando la casella "Sì" della prima sezione, e i contributi di assistenza contrattuale barrando la casella "Sì" della seconda sezione, secondo le convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 11 della legge n. 334/1968.

Codici da utilizzare nel modello

La circolare introduce la codifica numerica della zona tariffaria in base all’ubicazione del terreno: 1 Nord - fiscalizzazione Nord; 2 Sud - fiscalizzazione Mezzogiorno; 3 Svantaggiata Nord - riduzione per zona svantaggiata Nord; 4 Svantaggiata Sud - riduzione per zona svantaggiata Sud; 5 Montana - riduzione per zona montana. Stabilisce anche la codifica delle relazioni di parentela: 1 coniuge; 2 figlio/a; 3 genero; 4 nuora; 5 nipote; 6 sorella; 7 fratello; 8 suocero/a; 9 cugino/a; 10 zio/a; 11 altre relazioni non ricomprese nei codici precedenti, con indicazione anche del sesso mediante le sigle M e F.

Contributi dovuti per il 1999 e rateizzazione

Ai sensi dell’art. 13 della legge n. 155/1981, i contributi dovuti per i compartecipanti familiari e piccoli coloni sono versati in quattro rate. L’INPS invia il modello F24 per il pagamento. Le scadenze sono fissate al 16 luglio 1999, 16 settembre 1999, 16 novembre 1999 e 16 gennaio 2000.

Aliquote contributive 1999

La circolare riporta le aliquote contributive applicabili per il 1999: fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,79% (16,75% a carico azienda e 7,04% a carico lavoratore); quota base 0,11% a carico azienda; asili nido 0,10%; assicurazione infortuni sul lavoro 9%; addizionale assicurazione infortuni sul lavoro 1,8%; disoccupazione 2,75%; contributo prestazioni economiche malattia 0,683%; assicurazione TBC 0,01%; tutela lavoratrici madri 0,23%; assicurazione orfani lavoratori 0,01%; assegni familiari 0,43%. Il totale è pari al 38,913%, di cui 31,873% a carico azienda e 7,04% a carico lavoratore.

Riduzioni contributive ed esoneri

Per le aziende operanti nei territori agevolati si applicano riduzioni contributive del 70% nei territori montani e del 40% nelle zone svantaggiate e nel Mezzogiorno; il dovuto residuo è quindi del 30% e del 60% rispettivamente. Nei territori diversi da quelli agevolati si applicano gli esoneri previsti dal decreto-legge n. 323/1996 convertito in legge n. 425/1996, limitatamente alle aliquote TBC (0,01) e assistenza orfani lavoratori (0,01), per un complessivo 0,02 punti percentuali.

Valori medi di manodopera agricola

Per l’accertamento delle giornate prestate, l’Istituto applica i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame determinati dal Ministero del lavoro ai sensi dell’art. 9-quinquies, comma 15, della legge n. 608/1996. La circolare conferma che tali valori trovano applicazione solo per i decreti ministeriali emanati prima del 30 aprile 1997; per le province approvate successivamente, la validità decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione.

Acquisizione su AS400 e distribuzione modelli

Le dichiarazioni di manodopera devono essere acquisite su sistema AS400 tramite apposita procedura che sarà rilasciata dalla Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni; le modalità e i tempi di acquisizione e trasmissione saranno comunicati successivamente. I nuovi modelli ACC.1 CF/PC sono stati consegnati alle sedi regionali, che dovranno distribuirli alle sedi periferiche secondo il fabbisogno. I vecchi modelli CF/PC non devono più essere utilizzati.

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