Circolare numero 273 del 31-12-1998
nuovi criteri in materia di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti riguardanti la determinazione del requisito delle 78 giornate di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare modifica il criterio stabilito nel 1988 per accertare il requisito delle 78 giornate di lavoro utile all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti. In linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, vengono computate non solo le giornate di lavoro effettivo, ma anche quelle interne a un periodo complessivamente lavorato e coperte da obbligo contributivo, se retribuite. Il nuovo criterio vale solo per il diritto alla prestazione, non per il numero di giornate da indennizzare. Le domande presentate entro il 31 marzo 1998 per l'anno 1997, già respinte secondo il vecchio criterio, devono essere riesaminate d'ufficio; per gli anni precedenti il riesame è possibile solo su istanza dell'interessato e se non è intervenuta decadenza.
Riconoscimento dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti: nuovo criterio di computo delle 78 giornate
Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti: nuovo criterio di computo delle 78 giornate
La circolare interviene sul criterio di accertamento del requisito delle 78 giornate di lavoro utili per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, superando l'impostazione contenuta nella circolare n. 139 del 20 giugno 1988. Il nuovo orientamento recepisce la giurisprudenza della Corte di Cassazione e adegua l'azione amministrativa ai principi già affermati in sede giudiziaria.
Evoluzione dell'interpretazione e orientamento giurisprudenziale
In base alla circolare n. 139/1988, ai fini del requisito delle 78 giornate dovevano essere considerate soltanto le giornate di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, escludendo le assenze per ferie, malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e altre cause analoghe.
La Corte di Cassazione ha però espresso un orientamento difforme, affermando, con le sentenze nn. 4676 e 4677 del 13 maggio 1994, che devono essere considerate utili non solo le giornate effettivamente lavorate, ma anche quelle comunque comprese in un periodo complessivamente lavorato e per le quali sussista obbligo di contribuzione. Tale principio è stato confermato dalle sentenze n. 12262 del 27 novembre 1995 e n. 9059 del 17 ottobre 1996.
Conferma in sede amministrativa
La questione è stata esaminata anche dal comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, che, nel decidere sui provvedimenti di sospensione delle decisioni dei comitati provinciali, ha deliberato in modo conforme al principio enunciato dalla Corte di Cassazione. La circolare richiama inoltre le numerose sentenze di merito in linea con tale impostazione.
Nuovo criterio per il riconoscimento del diritto
Alla luce di tali elementi, viene modificato il precedente criterio di calcolo e viene riconosciuto il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti anche ai lavoratori che raggiungono le 78 giornate considerando, oltre alle giornate di lavoro effettivo, anche:
- festività;
- ferie;
- riposi ordinari e compensativi;
- periodi di maternità e di malattia;
- situazioni assimilabili.
Tali giornate sono computabili solo se retribuite, coperte da contribuzione obbligatoria e inserite in un periodo complessivamente qualificabile come lavorativo.
Limite del nuovo criterio e giornate indennizzabili
La circolare precisa che il nuovo criterio opera esclusivamente ai fini dell'accertamento del diritto alla prestazione. Non incide invece sulla determinazione delle giornate da indennizzare, che restano quelle effettivamente lavorate. In altri termini, il computo ampio serve a verificare l'accesso al beneficio, ma non ad ampliare il numero delle giornate indennizzabili.
Riesame delle domande e istruzioni operative
Le domande di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti presentate entro il 31 marzo 1998, con riferimento all'attività lavorativa svolta nel 1997, e respinte in applicazione del criterio della circolare n. 139/1988, devono essere riesaminate d'ufficio e definite secondo i nuovi criteri.
Per le domande relative agli anni precedenti, il riesame può avvenire solo su istanza dell'interessato, purché non sia già maturata la relativa decadenza.
Diffusione dei contenuti
I direttori delle sedi sono invitati a prendere immediati contatti con gli enti di patronato operanti localmente, al fine di assicurare la più ampia diffusione possibile dei contenuti della circolare.
Punti principali
Superamento del criterio della circolare n. 139/1988
Viene abbandonata l'interpretazione restrittiva secondo cui, per il requisito delle 78 giornate, dovevano essere considerate soltanto le giornate di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, escludendo ferie, malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e altre assenze.
Adeguamento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione
La modifica si fonda su un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, a partire dalle sentenze nn. 4676 e 4677 del 13 maggio 1994, secondo cui rilevano anche le giornate comprese in un periodo complessivamente lavorato e soggette a contribuzione. Il principio è stato ribadito anche con le sentenze n. 12262 del 27 novembre 1995 e n. 9059 del 17 ottobre 1996.
Conferma anche in sede amministrativa
Il comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ha condiviso l'orientamento giurisprudenziale e ha deliberato in conformità al principio affermato dalla Corte di Cassazione, anche nell'ambito dei provvedimenti di sospensione delle decisioni dei comitati provinciali.
Nuovo criterio di computo delle 78 giornate
Il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti è riconosciuto anche considerando, oltre alle giornate di lavoro effettivo, le assenze per festività, ferie, riposi ordinari e compensativi, periodi di maternità e di malattia e situazioni assimilabili, purché retribuite, coperte da contribuzione obbligatoria e riferite a un periodo complessivamente considerato lavorativo.
Limite di applicazione del nuovo criterio
Il nuovo criterio vale solo per l'accertamento del diritto alla prestazione e non per determinare il numero delle giornate da indennizzare, che restano quelle effettivamente lavorate.
Riesame delle domande già respinte
Le domande presentate entro il 31 marzo 1998, relative all'attività svolta nel 1997 e respinte sulla base del precedente criterio, devono essere riesaminate d'ufficio e definite secondo i nuovi criteri. Per le domande riferite ad anni precedenti, il riesame è possibile solo su istanza dell'interessato e purché non sia maturata la decadenza.
Diffusione della circolare
I direttori delle sedi sono invitati a contattare immediatamente gli enti di patronato operanti localmente per garantire la più ampia diffusione dei contenuti della circolare.
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