Circolare numero 7 del 14-1-1999
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’adeguamento degli importi delle indennità antitubercolari per effetto degli aumenti previsti dal decreto ministeriale del 20 novembre 1998. Per il 1998 gli importi restano invariati, mentre dal 1° gennaio 1999 vengono fissati nuovi valori per le indennità giornaliere, post-sanatoriali e per l’assegno di cura o di sostentamento. Le Sedi devono applicare i nuovi importi, avvisare i datori di lavoro per le indennità da essi liquidate e assicurare comunque la corresponsione dell’indennità giornaliera nella misura fissa di L. 18.590. È inoltre previsto l’adeguamento della procedura automatizzata di liquidazione.
Aumento delle indennità antitubercolari dal 1° gennaio 1999
Aumento indennità antitubercolari dal 1° gennaio 1999
La circolare disciplina l’adeguamento degli importi delle prestazioni antitubercolari collegati alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. L’aggiornamento decorre dal 1° gennaio 1999 in base al decreto del Ministro del Tesoro del 20 novembre 1998.
Presupposto normativo
L’aumento deriva dall’art. 1 e dall’art. 2 del decreto ministeriale 20 novembre 1998, che ha disposto incrementi dell’1,7% con riferimento, rispettivamente, al 1° gennaio 1998 e al 1° gennaio 1999. La circolare precisa che per il 1998 gli importi restano invariati rispetto a quanto già indicato con la circolare n. 9 del 14 gennaio 1998.
Importi aggiornati dal 1° gennaio 1999
Dal 1° gennaio 1999 le indennità antitubercolari sono rideterminate nei seguenti importi:
- indennità giornaliera per assistiti in qualità di assicurati: L. 18.590;
- indennità giornaliera per assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché per pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni ex art. 1 della legge n. 419/1975: L. 9.295;
- indennità post-sanatoriale giornaliera per assistiti in qualità di assicurati: L. 30.970;
- indennità post-sanatoriale giornaliera per assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché per pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni ex art. 1 della legge n. 419/1975: L. 15.485;
- assegno di cura o di sostentamento mensile: L. 124.950.
Obblighi operativi delle Sedi
Le Sedi devono corrispondere per l’anno 1999 le indennità antitubercolari nella misura aggiornata. Per le indennità giornaliere liquidate dai datori di lavoro, le Sedi devono dare comunicazione degli aumenti intervenuti dal 1° gennaio 1999, affinché gli stessi provvedano all’adeguamento dei nuovi importi per l’anno 1999.
Indennità giornaliere già in corso di godimento
L’adeguamento si applica, dal 1° gennaio 1999, anche alle indennità giornaliere già in corso di godimento a tale data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi e riconosciute in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell’art. 1, primo comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso deve essere assicurata la corresponsione dell’indennità giornaliera nella misura fissa di L. 18.590.
Adeguamento procedurale
La circolare segnala infine che la procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari verrà adeguata per consentire alle Sedi l’espletamento degli adempimenti conseguenti.
Punti principali
Presupposto normativo dell’aumento
Gli importi delle prestazioni antitubercolari sono aggiornati in base agli aumenti stabiliti dall’art. 1 e dall’art. 2 del decreto del Ministro del Tesoro del 20 novembre 1998, che ha previsto un incremento dell’1,7% dal 1° gennaio 1998 e un ulteriore 1,7% dal 1° gennaio 1999.
Importi delle indennità dal 1° gennaio 1999
Dal 1° gennaio 1999 le indennità antitubercolari assumono i seguenti valori: indennità giornaliera per assicurati L. 18.590; indennità giornaliera per familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita e relativi familiari ammessi alle prestazioni L. 9.295; indennità post-sanatoriale giornaliera per assicurati L. 30.970; indennità post-sanatoriale giornaliera per familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita e relativi familiari L. 15.485; assegno di cura o di sostentamento mensile L. 124.950.
Trattamento per l’anno 1998
Per il 1998 gli importi rimangono invariati rispetto a quanto già indicato con la circolare n. 9 del 14 gennaio 1998.
Adempimenti delle Sedi e dei datori di lavoro
Le Sedi devono corrispondere per il 1999 le prestazioni nella misura aggiornata. Per l’indennità giornaliera liquidata dai datori di lavoro, le Sedi devono comunicare gli aumenti intervenuti dal 1° gennaio 1999 affinché i datori di lavoro adeguino i relativi importi.
Tutela della misura minima dell’indennità giornaliera
L’adeguamento deve essere applicato anche alle indennità giornaliere già in godimento al 1° gennaio 1999 spettanti agli assicurati contro la tubercolosi, ma in ogni caso deve essere garantita la corresponsione dell’indennità giornaliera nella misura fissa di L. 18.590.
Aggiornamento della procedura automatizzata
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari sarà adeguata per consentire alle Sedi di svolgere gli adempimenti richiesti dalla circolare.
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