Cassazione Penale, Sentenza n. 9965/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Ancona che aveva annullato l'ordinanza del G.I.P. di Ascoli Piceno che disponeva la custodia cautelare in carcere per il reato di tentata rapina (fatto del 21/6/2023). Il PM denunciava vizio di coerenza e ragionevolezza della motivazione del riesame (manifesta illogicità) e inosservanza dell'art. 273 c.p.p., sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto inidonei a dimostrare gravità indiziaria i plurali e concordanti elementi “genetici” e storici: la somiglianza tra capi di abbigliamento e zainetto immortalati al momento del fatto e quelli rinvenuti in disponibilità dell'indagato e la pregressa abituale frequentazione dell'indagato con un altro soggetto già identificato come autore del tentativo di rapina.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Ha ritenuto che, nella fase cautelare, il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito compiendo una diversa valutazione delle circostanze già esaminate; la Corte può solo verificare la coerenza logica e la congruità delle ragioni addotte dal giudice di merito (art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.). Il Tribunale del riesame aveva svolto un esame critico e diffuso degli elementi indiziari e li aveva ritenuti nel complesso non specifici e non efficacemente individualizzanti; pertanto il ricorso, che in sostanza chiedeva una diversa valutazione delle prove, è inammissibile.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma processuale collegata alla disciplina delle misure cautelari; dalla Corte non emerge un concreto travisamento della norma da parte del giudice di merito, sicché l'eccezione del PM è stata ritenuta irrealizzata.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Usato dalla Corte per delimitare il sindacato di legittimità: la Cassazione può verificare la coerenza logica e la congruità della motivazione del giudice di merito ma non può sostituirsi a quest'ultimo in una diversa valutazione delle risultanze probatorie.
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione
Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017; Sez. 5, n. 2086 del 17/09/2009; Sez. 2, n. 51725 del 30/11/2023
Precedenti richiamati per affermare il principio che, in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione non consente un nuovo apprezzamento del materiale indiziario, salvo vizio manifesto di illogicità o inosservanza di principi di diritto.
Massime di principio
- La Corte di cassazione, in tema di misure cautelari, verifica solo la coerenza logica e il rispetto dei principi di diritto nella motivazione del giudice di merito; non valuta nuovamente il merito delle risultanze probatorie.
- Per rendere efficace un impugnazione contro una decisione di riesame occorre dimostrare specifici vizi logico-giuridici della motivazione (contraddizioni, ragionamenti manifestamente illogici o violazioni normative), non limitarsi a proporre una diversa valutazione delle stesse prove.
- Elementi indiziari generici o di mera somiglianza (es. capi di abbigliamento, oggetti similari, frequentazioni pregresse) possono essere considerati equivoci se non risultano specificamente ed efficacemente individualizzanti; la loro disamina critica da parte del giudice di merito è determinante per la valutazione della gravità indiziaria.
- Il pubblico ministero, in funzione impugnatoria contro decisioni cautelari favorevoli all'indagato, deve articolare censure che evidenzino come la valutazione del giudice di merito sia irrazionale o in contrasto con principi giuridici consolidati, altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9895/2024 del 08/03/2024
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9897/2024 del 08/03/2024
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9899/2024 del 08/03/2024
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9905/2024 del 08/03/2024
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9906/2024 del 08/03/2024
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9907/2024 del 08/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →