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Interpello

Risposta n. 133 del 30/04/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'istante ritiene di poter accedere al regime forfetario dal 2019 perché la nuova disciplina è entrata in vigore il 31 dicembre 2018 e, non essendovi una finestra temporale transitoria, non dovrebbe operare la causa ostativa già nel primo anno di applicazione.

Cause ostative al regime forfetario per socio-amministratore di S.r.l. con attività riconducibile

Il quesito

Il contribuente chiede se, pur avendo nel 2018 superato la soglia dei ricavi per il regime dei minimi ma non il limite della legge n. 190/2014, possa applicare nel 2019 il regime forfetario nonostante il controllo di una S.r.l. che svolge la stessa attività, in assenza di una disciplina transitoria e alla luce dell'articolo 3 dello Statuto del contribuente.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia conferma che il regime forfetario è applicabile nel 2019, ma la causa ostativa del controllo di una S.r.l. con attività riconducibile si verifica nel 2019 e comporta la decadenza dal 2020; tuttavia, se dalla data di pubblicazione della circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 non vi sono cessioni/prestazioni tra contribuente e S.r.l. e cessa la carica di amministratore, la decadenza nel 2020 non opera.

Cause ostative al regime forfetario per socio-amministratore di S.r.l.

L'interpello riguarda l'applicazione del regime forfetario introdotto dalla legge n. 190/2014, come modificato dalla legge di bilancio 2019, con particolare riferimento alla causa ostativa prevista per chi controlla una S.r.l. che svolge attività economiche riconducibili a quelle esercitate dalla persona fisica.

Fattispecie

L'istante svolge attività di mediazione immobiliare (codice ATECO 68.31.00) ed è titolare del 72% del capitale della società ALFA S.r.l., anch'essa operante nel medesimo settore ATECO 68.31.00. Inoltre, ricopre la carica di amministratore della società.

Il contribuente rappresenta di aver superato nel 2018 la soglia dei ricavi prevista per il regime dei minimi, pur rimanendo entro il limite previsto dalla legge n. 190/2014 per il regime forfetario.

Quesito del contribuente

L'istante chiede se, in considerazione dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2019 il 31 dicembre 2018 e dell'assenza di una norma transitoria che consenta di rimuovere tempestivamente le cause ostative, possa applicare nel 2019 il nuovo regime forfetario per la propria attività professionale.

Soluzione interpretativa prospettata

Secondo il contribuente, il regime forfetario sarebbe applicabile già dal 2019, richiamando l'articolo 3 della legge n. 212/2000, secondo cui le disposizioni tributarie non possono imporre adempimenti con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla loro entrata in vigore o dall'adozione dei provvedimenti attuativi.

Normativa richiamata dall'Agenzia

L'Agenzia ricorda che:

  • l'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014 disciplina il regime forfetario per persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
  • la legge di bilancio 2019 ha ampliato l'ambito di applicazione del regime e riformulato alcune cause ostative, tra cui quella di cui alla lettera d) del comma 57;
  • la citata lettera d) esclude dal regime gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano, direttamente o indirettamente, S.r.l. che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente;
  • la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 ha chiarito che la causa ostativa opera solo se coesistono controllo della S.r.l. e riconducibilità delle attività.

Soluzione interpretativa dell'Agenzia

L'Agenzia afferma che, ai fini della verifica della causa ostativa, rileva l'anno di applicazione del regime e non l'anno precedente. Pertanto, il contribuente può aderire al regime forfetario nel 2019; tuttavia, se nel 2019 sussiste la causa ostativa, la decadenza avverrà dal 2020 ai sensi del comma 71 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014.

Nel caso concreto, l'Agenzia rileva:

  • la sussistenza del controllo diretto della S.r.l. ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, c.c.;
  • la riconducibilità delle attività, poiché entrambe rientrano nella medesima sezione ATECO (L) e il contribuente percepisce dalla S.r.l. compensi di amministratore tassati con imposta sostitutiva, mentre la società deduce i relativi costi.

Parere finale dell'Agenzia

L'Agenzia conclude che la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 è integrata e che, quindi, l'istante decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020, fermo restando che il regime è comunque applicabile nel 2019.

Tuttavia, viene introdotta una salvaguardia dei comportamenti tenuti fino alla pubblicazione della circolare n. 9/E del 10 aprile 2019: se dalla data di pubblicazione della circolare non vi saranno cessioni di beni o prestazioni di servizi, a qualsiasi titolo e incluso il compenso di amministratore, tra l'istante e la S.r.l. controllata, e se l'istante cesserà dalla carica di amministratore, non si verificherà la decadenza dal regime forfetario nel 2020.

Conclusioni operative

In sintesi, l'interpello chiarisce che:

  • il regime forfetario è applicabile nel 2019 anche in presenza di una potenziale causa ostativa;
  • la verifica della causa ostativa va effettuata nell'anno di applicazione del regime;
  • nel caso concreto, controllo della S.r.l. e attività riconducibile risultano entrambi presenti;
  • di conseguenza, l'istante decadrebbe dal regime dal 2020;
  • la decadenza può essere evitata se, dopo la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, cessano sia i rapporti economici tra contribuente e società sia la carica di amministratore.

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