Risposta n. 130 del 24/04/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeFatturazione elettronica nelle cessioni all'esportazione extra UE e prova doganale
Il quesito
Il contribuente, commerciante di autoveicoli che esporta veicoli fuori dall'Unione europea, chiede come gestire la fatturazione elettronica quando per inserire in fattura l'identificativo della bolla doganale occorre prima aver emesso la fattura stessa; propone di emettere prima una fattura cartacea da presentare in dogana, modificarla dopo il rilascio del codice della bolla doganale e poi inviarla elettronicamente.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'Agenzia chiarisce che, per le cessioni all'esportazione documentate da bolletta doganale, non sussiste l'obbligo di fattura elettronica né di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere; il soggetto può comunque emettere fattura elettronica verso il non residente tramite SdI secondo le regole ordinarie. Quanto alla prova dell'esportazione, il visto doganale cartaceo è superato dal sistema informatico DAE/MRN e dal messaggio elettronico della dogana di uscita, per cui le criticità rappresentate risultano superate.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene non obbligatoria la fattura elettronica per le esportazioni extra UE e non dovuta la comunicazione dei dati esterometro quando l'operazione è documentata da bolletta doganale. Precisa inoltre che la prova dell'esportazione è oggi fornita dal documento informatico DAE con MRN e dal tracciamento elettronico doganale, non più dal visto fisico sulla fattura, rendendo non necessario il meccanismo ipotizzato dal contribuente di emettere prima un documento cartaceo e poi sostituirlo con la fattura elettronica.
Fatturazione elettronica nelle cessioni all'esportazione extra UE
L'interpello riguarda la corretta gestione della fatturazione nelle cessioni di beni esportati fuori dall'Unione europea, con particolare riferimento al rapporto tra fattura elettronica, bolla doganale e prova dell'esportazione. Il contribuente, commerciante di autoveicoli, segnala una difficoltà operativa: per inserire nella fattura l'identificativo della bolla doganale occorrerebbe aver già emesso la fattura, mentre il rilascio della bolla richiede normalmente la fattura stessa.
Fattispecie e difficoltà rappresentata dal contribuente
L'istante dichiara di esportare veicoli extra UE e di avere scelto di emettere fatture elettroniche per tali operazioni. Evidenzia però che, tra gli allegati/informazioni richiesti in sede di fatturazione, vi è l'identificativo della bolla doganale, documento necessario per il perfezionamento dell'operazione doganale. Da qui la difficoltà pratica, che viene prospettata come un circolo vizioso tra emissione della fattura e ottenimento del dato doganale.
Quesito posto all'Agenzia delle Entrate
Il contribuente chiede, in sostanza, se sia fiscalmente corretto emettere una fattura cartacea da presentare in dogana, modificarla successivamente dopo l'ottenimento del codice della bolla doganale e infine trasmetterla come fattura elettronica.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La soluzione proposta è quella di utilizzare in via provvisoria una fattura cartacea per assolvere agli adempimenti doganali, per poi aggiornare il documento con il codice della bolla doganale e procedere successivamente all'invio elettronico. La proposta mira a risolvere il problema operativo dell'inserimento dell'identificativo doganale nel tracciato elettronico.
Normativa richiamata dall'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia richiama innanzitutto l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, secondo cui, dal 1° gennaio 2019, le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti in Italia sono documentate esclusivamente con fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio. Richiama poi il comma 3-bis del medesimo articolo, che disciplina la trasmissione telematica dei dati delle operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia, escludendo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale o una fattura elettronica.
Viene inoltre richiamato l'articolo 8, comma 1, lettera a), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede che l'esportazione debba risultare da documento doganale o da vidimazione dell'ufficio doganale sulla fattura o su altro documento previsto dalla norma. L'Agenzia richiama infine il sistema europeo di tracciamento elettronico delle esportazioni e il Documento di Accompagnamento all'Esportazione (DAE), con relativo Movement Reference Number (MRN), introdotto a livello unionale per la prova dell'esportazione.
Soluzione interpretativa dell'Agenzia
Secondo l'Agenzia, per le cessioni all'esportazione documentate da bolletta doganale il contribuente non è obbligato né a emettere fattura elettronica né a trasmettere i dati delle operazioni transfrontaliere. Resta tuttavia ferma la facoltà di emettere fattura elettronica nei confronti del soggetto non residente, mediante SdI e con codice destinatario convenzionale, secondo le modalità previste dal provvedimento prot. n. 89757 del 30 aprile 2018.
Quanto alla prova dell'esportazione e al problema del visto doganale, l'Agenzia osserva che il sistema informatico doganale ha sostituito il visto cartaceo con il messaggio elettronico della dogana di uscita. In particolare, la prova dell'esportazione è fornita dal documento informatico DAE con MRN, che accompagna la merce dalla dogana di esportazione alla dogana di uscita. Di conseguenza, non è più necessario che la dogana di uscita apponga materialmente il visto sulla fattura.
Parere finale dell'Agenzia delle Entrate
Il parere è sostanzialmente favorevole a chiarire che la procedura ipotizzata dal contribuente non è necessaria. Le criticità operative segnalate risultano superate dal sistema doganale elettronico: per le esportazioni extra UE documentate da bolletta doganale non vi è obbligo di fatturazione elettronica né di esterometro, mentre la prova dell'esportazione è assicurata dal DAE/MRN e dal flusso telematico doganale. Il contribuente può comunque emettere fattura elettronica se lo desidera, ma non è tenuto a seguire il meccanismo di emissione cartacea provvisoria e successiva modifica del documento.
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