Risposta n. 132 del 30/04/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene che l’unicità richiesta dall’art. 21 del DPR 633/1972 possa essere rispettata con un’unica numerazione progressiva delle autofatture, integrata da lettere o altri segni distintivi per evitare sovrapposizioni tra documenti riferiti a diversi cessionari o fornitori.
Numerazione delle autofatture elettroniche emesse dai cessionari nei confronti di produttori agricoli in regime di esonero.
Il quesito
L’istante chiede se, per le autofatture elettroniche relative ad acquisti da agricoltori esonerati ex art. 34, comma 6, DPR 633/1972, sia necessaria una numerazione separata per ciascun fornitore oppure se sia possibile adottare un’unica numerazione progressiva per tutte le autofatture emesse dal cessionario, eventualmente con lettere distintive.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conferma che, anche nel regime della fatturazione elettronica, il cessionario deve emettere la fattura ai sensi dell’art. 34, comma 6, DPR 633/1972 e che la numerazione può seguire qualsiasi criterio organizzativo, purché assicuri l’identificazione univoca del documento. È quindi ammessa una numerazione progressiva unica, eventualmente con lettere identificative, senza necessità di numerazioni separate per singolo fornitore.
Numerazione delle fatture emesse dal cessionario verso produttori agricoli esonerati
L’interpello riguarda la corretta numerazione delle autofatture elettroniche emesse dal cessionario/committente quando acquista beni da produttori agricoli in regime di esonero. Il chiarimento è richiesto alla luce dell’obbligo di fatturazione elettronica introdotto dal 1° gennaio 2019 e delle regole sull’identificazione univoca della fattura.
Fattispecie e contesto
L’istante è titolare di una ditta individuale che opera nel commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi e acquista frequentemente da agricoltori esonerati ai sensi dell’art. 34, comma 6, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. In tali operazioni, il cessionario deve emettere fattura con le modalità e nei termini dell’art. 21 del decreto IVA, riportando l’imposta calcolata con le percentuali di compensazione e consegnandone copia al produttore agricolo.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiede come debba essere gestita la numerazione delle autofatture elettroniche:
- se occorra una numerazione separata per ciascun fornitore in regime di esonero, analogamente a quanto indicato in alcune FAQ per le cooperative che fatturano ai soci ex art. 34, comma 7;
- oppure se sia possibile utilizzare un’unica numerazione progressiva delle autofatture emesse dal cessionario.
Soluzione interpretativa prospettata
L’istante osserva che l’art. 21, comma 2, del DPR 633/1972 richiede un numero progressivo che identifichi in modo univoco la fattura. Da ciò deduce che tale requisito possa essere rispettato con:
- una numerazione progressiva unica per tutte le autofatture;
- l’aggiunta di lettere o altri segni distintivi per differenziare i documenti, ad esempio tra fatture riferite a diversi cessionari o a diversi agricoltori.
In sostanza, propone di usare una sequenza progressiva unica, eventualmente seguita da lettere identificative, come ad esempio 1/DPE, 2/DPE.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 34, comma 6, del DPR 633/1972, secondo cui i produttori agricoli con determinati requisiti di volume d’affari sono esonerati dal versamento dell’imposta e dagli obblighi documentali e contabili, ma i cessionari/committenti che acquistano nell’esercizio dell’impresa devono emettere fattura, indicare l’imposta, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente.
Richiama inoltre che l’introduzione della fatturazione elettronica ex art. 1, comma 3, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127 non ha modificato tali obblighi sostanziali né le regole generali sulla fatturazione.
Sul tema della numerazione, l’Agenzia richiama la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013, secondo cui è compatibile con la norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, eventualmente anche mediante riferimento alla data del documento.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ritiene che il cessionario, nell’adempiere l’obbligo di emissione della fattura verso il produttore agricolo esonerato, possa organizzare la numerazione nel modo più confacente alla propria struttura contabile e aziendale, purché sia rispettato il requisito dell’univocità del documento.
In concreto, è ammessa:
- una numerazione progressiva unica delle fatture/autofatture;
- l’eventuale aggiunta di una o più lettere identificative, anche legate alla denominazione del soggetto emittente;
- l’uso di altri criteri idonei a evitare duplicazioni e a consentire un controllo agevole.
Non è quindi richiesta una numerazione separata per ciascun fornitore. Il limite posto dall’Agenzia è esclusivamente quello dell’identificazione certa e univoca della fattura, anche tramite la data del documento.
Conclusioni operative
Per le autofatture elettroniche emesse nei confronti di agricoltori in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR 633/1972, il cessionario può utilizzare un’unica serie numerica progressiva, eventualmente con suffissi alfabetici o altri elementi distintivi. La soluzione è conforme, secondo l’Agenzia, sia alla disciplina IVA sia alle esigenze di ordinata contabilità e di controllo.
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