Risposta n. 134 del 6/05/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contribuente sostiene che la nuova causa ostativa si applichi solo dal 2019 e che possa comportare l’uscita dal regime solo dal 2020 se nel 2019 l’attività è svolta prevalentemente verso ex datori di lavoro; per il 2018 varrebbe la disciplina previgente. Richiama inoltre il comma 71, secondo cui la cessazione opera dall’anno successivo al verificarsi della causa di esclusione.
Applicabilità della causa ostativa del regime forfettario per attività svolta prevalentemente verso l’ex datore di lavoro
Il quesito
La contribuente chiede se, avendo iniziato nel 2018 l’attività di agente di commercio in regime forfettario dopo un rapporto di lavoro dipendente cessato con la società ex datore di lavoro, e prevedendo per il 2019 ricavi da tale soggetto inferiori al 50% del totale, si applichi o meno la nuova causa ostativa dell’art. 1, comma 57, lettera d-bis), L. 190/2014, come modificata dalla legge di bilancio 2019.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che la verifica della causa ostativa vada fatta al termine del periodo d’imposta di riferimento. Pertanto la contribuente può restare nel regime forfettario per il 2019; se a fine anno i compensi verso l’ex datore di lavoro o soggetti a esso riconducibili non superano il 50% del fatturato complessivo, la causa ostativa non si realizza e non vi sarà decadenza nel 2020.
Regime forfettario e attività verso l’ex datore di lavoro
L’interpello riguarda l’applicazione della causa ostativa al regime forfettario introdotta dall’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190 del 2014, come modificata dalla legge di bilancio 2019. La contribuente, già dipendente di una società, ha avviato nel febbraio 2018 un’attività autonoma come agente di commercio aderendo al regime forfettario.
Fattispecie rappresentata
Nel corso del 2018 la contribuente ha maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro. Per il 2019 ritiene, sulla base delle stime, che i ricavi verso il medesimo soggetto saranno inferiori al 50% del fatturato complessivo. Il dubbio interpretativo riguarda quindi la rilevanza della nuova causa ostativa relativa all’esercizio prevalente dell’attività nei confronti di datori di lavoro con i quali siano in corso o siano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
Quesito del contribuente
La contribuente chiede se, alla luce della nuova formulazione della lettera d-bis), possa continuare ad applicare il regime forfettario oppure se la circostanza di avere fatturato prevalentemente all’ex datore di lavoro nel 2018 integri già una causa ostativa. Richiama anche il comma 71 della legge n. 190 del 2014, secondo cui la cessazione del regime opera dall’anno successivo a quello in cui si verifica una causa di esclusione.
Soluzione interpretativa prospettata
Secondo l’istante, la causa ostativa non opererebbe nei suoi confronti. La contribuente osserva che la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2019 è entrata in vigore il 1° gennaio 2019 e che, quindi, la disciplina nuova potrebbe rilevare solo dal 2019 in avanti, con eventuale fuoriuscita dal regime dal 2020 qualora nel 2019 l’attività sia svolta prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro. Per il 2018, invece, dovrebbe applicarsi la precedente formulazione della causa ostativa, vigente ratione temporis.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama il regime forfettario disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014. In particolare, la lettera d-bis) del comma 57, come riformulata dalla legge di bilancio 2019, prevede l’esclusione dal regime per le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d’imposta, nonché verso soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, salvo il caso di chi inizi una nuova attività dopo il periodo obbligatorio di pratica per arti o professioni.
Chiarimenti di prassi richiamati dall’Agenzia
L’Agenzia richiama la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, con cui è stato chiarito che la nuova causa ostativa non si basa più sulla percezione di redditi di lavoro dipendente nell’anno precedente, come nella disciplina previgente, ma richiede la verifica dell’esercizio prevalente dell’attività verso il datore di lavoro o soggetti a esso riconducibili. Di conseguenza, il requisito della prevalenza va verificato soltanto al termine del periodo d’imposta.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia, la contribuente può applicare il regime forfettario per il 2019, poiché la presenza della causa ostativa deve essere valutata con riferimento a tale anno. Se, al termine del 2019, risulti che l’attività è stata svolta prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro o di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a esso, la contribuente decadrà dal regime a decorrere dal 2020.
Conclusione operativa
Nel caso concreto, qualora i compensi percepiti nel 2019 nei confronti dell’ex datore di lavoro o dei soggetti a esso riconducibili siano inferiori al 50% del fatturato complessivo, la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 non risulta integrata. Ne consegue che la contribuente non decadrà dal regime forfettario nel periodo d’imposta 2020, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti e l’assenza di altre cause ostative.
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