Sentenza del 16/03/2020 n. 7295 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento IVA, IRES/IRPEG e IRAP per gli anni 2003-2004, emessi dall'Agenzia per operazioni ritenute soggettivamente e oggettivamente inesistenti: fatture emesse da società 'cartiere' prive di organizzazione imprenditoriale che avrebbero solo formalmente svolto facchinaggio, intermediando manodopera in nero e sovrafatturando; la Regionale aveva in parte dato ragione al contribuente riducendo l'imponibile e riconoscendo alcuni costi, ma aveva ritenuto sussistente la soggettiva inesistenza per molte prestazioni e aveva applicato la disciplina della L. 537/1993, art.14 comma 4‑bis anche alle operazioni oggettivamente inesistenti, riconoscendo comunque alcuni costi in assenza di prova che i pagamenti fossero stati retrocessi e se non erano imputabili reati non colposi alla contribuente; la contribuente ha impugnato la decisione in Cassazione su più capi; l'Agenzia ha proposto ricorso incidentale chiedendo che la disciplina di cui all'art.14, comma 4‑bis L. 537/1993 si applichi solo alle operazioni soggettivamente inesistenti e non a quelle oggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale del contribuente e ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale proposto dall'Agenzia. Ha ritenuto fondata la censura secondo cui la disciplina di cui all'art.14, comma 4‑bis della L. 537/1993 non può essere applicata alle operazioni oggettivamente inesistenti (cioè mai poste in essere), con la conseguenza che non possono essere riconosciuti costi relativi a prestazioni non eseguite. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia‑Romagna, in diversa composizione, perchè ridetermini la controversia conformemente ai principi indicati dalla Corte. Spese regolate.
Norme richiamate
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1
La Corte precisa che la motivazione degli avvisi di accertamento deve esporre le circostanze e le ragioni giuridiche che fondano il recupero d'imposta per garantire il contraddittorio e il diritto di difesa, ma non è richiesta una risposta preventiva a tutte le obiezioni che il contribuente avrebbe potuto sollevare; la distinzione tra motivazione e produzione di prove va rispettata.
L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4‑bis
La Corte afferma che la disciplina dettata dall'art.14, comma 4‑bis (che attenua le conseguenze fiscali quando l'acquirente abbia dedotto costi/IVA in buona fede e senza partecipazione dolosa alla frode) non può essere estesa alle operazioni oggettivamente inesistenti: essa è applicabile alle operazioni soggettivamente inesistenti (fatture da soggetti fittizi che tuttavia hanno effettivamente sostenuto costi), ma non quando le operazioni non sono mai state poste in essere.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21
Norma sul diritto alla detrazione IVA; la sentenza osserva che l'interpretazione della CTR è conforme alla giurisprudenza della Corte in materia di detrazione IVA, richiamando i limiti alla deducibilità/ detrazione in presenza di fatture inesistenti o irregolari.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109
Richiamato come riferimento alle regole sulla deducibilità dei costi: la Corte evidenzia che non possono essere riconosciuti costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti, ricollegando il tema al corretto riparto dell'onere probatorio.
Codice civile, art. 2697
Principio sul riparto dell'onere della prova: una volta che l'Amministrazione fiscale dimostra l'inesistenza oggettiva di operazioni, incombe al contribuente dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni per vedersi riconosciuti i costi.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Articoli invocati per censurare la motivazione e i vizi di valutazione della CTR. La Corte ricorda i limiti dell'esame di legittimità: la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione degli elementi di fatto salvo vizio di motivazione, illogicità o violazione di legge.
Massime di principio
- La disciplina di favore prevista dall'art.14, comma 4‑bis della L. 537/1993 si applica alle operazioni soggettivamente inesistenti (quando il fornitore è fittizio ma la prestazione è stata in concreto sostenuta) ma non alle operazioni oggettivamente inesistenti: se la prestazione non è mai stata posta in essere non possono essere riconosciuti i relativi costi.
- Se l'Amministrazione fiscale prova l'oggettiva inesistenza delle operazioni (es. tramite evidenze di 'cartiere' prive di organizzazione, assenza di contabilità, dichiarazioni e riscontri), l'onere di provare l'effettiva esecuzione e il concreto sostenimento dei costi grava sul contribuente (art. 2697 c.c.).
- La motivazione degli atti impositivi deve esporre fatti e ragioni giuridiche che legittimino la ripresa e consentano al contribuente di difendersi; non è però necessario che l'ente anticipi e risolva nel motivare tutte le possibili obiezioni del contribuente.
- La valutazione probatoria di merito (apprezzamento delle presunzioni e congruità della ricostruzione fattuale) è in linea di principio sindacabile in Cassazione solo per vizi logici, contraddittorietà o violazioni di legge, non per un diverso apprezzamento tipico del giudice di merito.
- In presenza di elementi che evidenziano responsabilità o gravità della partecipazione alla frode, le sanzioni possono essere aggravate (es. maggiorazione del 30%); viceversa, l'assenza di elementi che provino colpevolezza cosciente può favorire il contribuente nell'applicazione di misure attenuanti o nella mancata applicazione della disciplina attenuante.
- In un caso simile, il contribuente dovrebbe documentare con prova concreta l'effettuazione delle prestazioni (documentazione operativa, contratti, riscontri oggettivi, pagamenti effettivi, testimonianze) per opporsi efficacemente a un accertamento basato su 'cartiere' e per ottenere il riconoscimento dei costi/IVA.
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