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Ordinanza

Ordinanza n. 1262/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento di rigetto dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Caserta, Codice Pratica P-CE/L/N/2025/110446 - mod. VB, emesso in data 19/03/2026 e notificato in pari data, con cui è stata rigettata l'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato presentata dal ricorrente;

Giustizia amministrativa202602578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Caserta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 19 marzo 2026 con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Caserta ha rigettato l'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. In sede cautelare ha dedotto significativi profili di violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Il diniego definitivo ha qualificato come "non idonee" le osservazioni presentate il 20 febbraio 2026, formulate per superare il parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, fondato su un non meglio precisato "livello di redditività non conforme", senza spiegare le ragioni del loro mancato accoglimento. Il ricorrente aveva prodotto, in particolare, le dichiarazioni IVA del datore di lavoro relative agli anni 2023 e 2024, dalle quali risultava un volume d'affari di svariate centinaia di migliaia di euro.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando che il provvedimento impugnato contiene una motivazione apparente e non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico dell'Amministrazione. L'omessa specificazione delle ragioni per cui la documentazione prodotta, e in particolare i dati di fatturato del datore di lavoro, non fosse sufficiente a comprovare la capacità economica richiesta integra una violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e un difetto di motivazione e di istruttoria, svuotando di contenuto la garanzia partecipativa. È stato ritenuto sussistente anche il periculum in mora, poiché il diniego espone il ricorrente al rischio concreto e attuale di soggiorno irregolare e di espulsione, con grave e irreparabile pregiudizio personale, lavorativo e di integrazione. La domanda cautelare è stata quindi accolta: è stata sospesa l'efficacia del diniego ed è stato ordinato all'Amministrazione di riesaminare l'istanza, svolgendo una rinnovata istruttoria e fornendo una motivazione congrua e puntuale sugli elementi documentali prodotti. La trattazione di merito è stata fissata al 24 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto e la garanzia partecipativa impongono all'Amministrazione di esaminare effettivamente le osservazioni dell'interessato e di indicare specificamente le ragioni del loro eventuale mancato accoglimento.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha consentito la sospensione dell'efficacia del diniego in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la motivazione del diniego non può limitarsi a qualificare le osservazioni dell'interessato come "non idonee" senza indicare le ragioni specifiche del loro mancato accoglimento, soprattutto quando siano stati prodotti elementi documentali potenzialmente idonei a superare il rilievo ostativo dell'Amministrazione.
  • La garanzia partecipativa prevista dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è effettiva solo se l'Amministrazione esamina concretamente le osservazioni dell'interessato e dà conto, nella motivazione finale, delle ragioni per cui gli elementi forniti non risultino decisivi.
  • Quando l'Amministrazione fonda un diniego su un giudizio di insufficiente capacità economica e l'interessato produce documentazione contabile significativa, l'atto deve esplicitare le ragioni per cui tale documentazione non sia idonea a comprovare il requisito richiesto; la mera formula generica integra motivazione apparente e difetto di istruttoria.
  • Il rischio che il diniego di un titolo di soggiorno determini l'irregolarità del soggiorno e l'esposizione a un provvedimento di espulsione può integrare un pregiudizio grave e irreparabile ai fini del periculum in mora, anche in relazione alla sfera lavorativa e al percorso di integrazione dell'interessato.
  • Quando l'illegittimità cautelare accertata è di natura procedimentale e motivazionale, la tutela può essere conformata mediante sospensione dell'atto e ordine all'Amministrazione di rinnovare l'esercizio del potere, con istruttoria completa e motivazione puntuale, senza predeterminare l'esito finale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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