Cassazione Penale, Sentenza n. 37685/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'impugnazione deduceva la violazione degli artt. 459, comma 3, e 129 cod. proc. pen., dell'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001 e dell'art. 131-bis cod. pen. La difesa ha sostenuto che il GIP, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, non poteva emettere una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. fondandosi sulla causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) senza avere instaurato il contraddittorio: secondo la difesa la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis interviene solo dopo l'instaurazione del contraddittorio e il GIP può prosciogliere l'imputato per le ipotesi tassative dell'art. 129, tra le quali non rientra la particolare tenuità. Si denunciava quindi compressione del diritto di difesa e l'interesse concreto del ricorrente a ottenere il processo per provare il titolo a eseguire le opere (rilascio di autorizzazione già nel 1990 e esistenza del cancello da decenni), oltre al rischio di effetti pregiudizievoli derivanti dall'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale e da eventuali richieste risarcitorie del Comune di Grottole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur riconoscendo che in linea generale la sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. può applicarsi anche alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis (richiamando la giurisprudenza di legittimità), ha stabilito che, nel caso concreto (domanda di decreto penale di condanna), la pronuncia di sentenza ex art. 129 era preclusa per mancata instaurazione del contraddittorio con l'imputato, violazione che costituisce nullità di ordine generale (regime intermedio) ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 180 cod. proc. pen. Il giudice avrebbe dovuto restituire gli atti al pubblico ministero perché valutasse l'eventuale richiesta di archiviazione per particolare tenuità, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite (sent. n. 20569/2018). Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la sentenza pronunciata dal giudice quando il pubblico ministero ha chiesto il decreto penale; la Corte precisa che, sebbene la pronuncia ex art. 129 possa in generale applicarsi anche alla causa di non punibilità dell'art. 131-bis, nel caso di richiesta di decreto penale la pronuncia è preclusa se manca il contraddittorio.
art. 459 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la richiesta di emissione di decreto penale di condanna da parte del PM; il procedimento basato su questa richiesta impone specifiche garanzie e, secondo la Corte, non consente al GIP di trasformare il provvedimento in sentenza assolutoria per particolare tenuità senza contraddittorio.
art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001
Norma sostanziale relativa all'illecito contestato (abusivismo edilizio); nella sentenza è citata come fattispecie penale attribuita all'imputato.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte afferma che l'applicazione di questa causa richiede l'instaurazione del contraddittorio tra accusa, difesa e, se presente, persona offesa, perché implica accertamenti sulla sussistenza del fatto, l'illiceità, la riferibilità dell'atto all'imputato e l'assenza di effetti non integralmente liberatori.
art. 178 cod. proc. pen.
Prevede le nullità di ordine generale; la Corte ha considerato la mancata instaurazione del contraddittorio quale nullità di regime intermedio richiamabile ai sensi di questa norma.
art. 180 cod. proc. pen.
Disciplina gli effetti delle nullità; utilizzata dalla Corte per qualificare la mancata garanzia processuale come nullità di ordine generale (regime intermedio).
Massime di principio
- Se il pubblico ministero richiede l'emissione del decreto penale di condanna, il giudice non può applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) mediante sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. senza aver prima instaurato il contraddittorio; in tali casi la decisione è preclusa e la mancata garanzia costituisce nullità di ordine generale.
- L'applicazione dell'art. 131-bis richiede il contraddittorio tra accusa, difesa e, se presente, la persona offesa, perché comporta accertamenti sulla rilevanza penale e sull'imputabilità del fatto: tali accertamenti non possono essere svolti nell'assenza di contraddittorio procedimentale.
- Se il giudice ritiene applicabile la particolare tenuità in un procedimento nato da richiesta di decreto penale, dovrebbe restituire gli atti al pubblico ministero affinché valuti l'archiviazione per particolare tenuità (secondo i criteri delle Sezioni Unite), e non pronunciare direttamente sentenza assolutoria ex art. 129.
- La difesa che ritenga leso il diritto al contraddittorio può far valere la nullità (anche in Cassazione) e ottenere l'annullamento del provvedimento, con possibile trasmissione degli atti per il corretto svolgimento del procedimento.
- Dal punto di vista pratico, l'imputato che abbia titolo di difesa (es. documenti che dimostrano un titolo autorizzatorio o la vetustà dell'opera) ha interesse concreto al contraddittorio per evitare effetti pregiudizievoli derivanti da una pronuncia senza confronto, comprese possibili conseguenze civili e iscrizioni nel casellario giudiziale.
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