Cassazione Penale, Sentenza n. 29088/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi: (1) vizio nel calcolo della pena per non avere il giudice di merito dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato indicato al capo 3, con conseguente applicazione indebita di un aumento di pena; (2) doglianza sulla affermazione di responsabilità contestando dolo per omesso versamento IVA e ritenute, per essere la situazione imputabile a crisi di liquidità dell'impresa dovuta a scelte imprenditoriali volte a preservare rapporti commerciali fondamentali (Gruppo Eni), con richiesta di riconoscimento dell'oggettiva impossibilità di versare; (3) censura del diniego delle circostanze attenuanti generiche, per mancata considerazione dell'incensuratezza e del buon comportamento processuale.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato soltanto il primo motivo: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato indicato al capo 3 perché estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione dell'aumento di pena collegato a quel reato e corrispondente riduzione della confisca per equivalente di euro 1.430.806,00. In concreto la pena complessiva è stata ridotta da un anno e quattro mesi a un anno e due mesi di reclusione. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati per genericità e per adeguatezza della motivazione di merito in ordine alla responsabilità e al diniego delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate; l'obbligo di versamento sorge indipendentemente dall'effettiva riscossione dei corrispettivi; per escludere il dolo occorre provarne la non imputabilità all'imprenditore e l'assoluta impossibilità di provvedere ai pagamenti.
art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000
Reato di omesso versamento dell'IVA; l'obbligo di versare non dipende dalla riscossione del credito e l'eventuale crisi derivante da insoluti dei clienti non esclude il dolo salvo prova dettagliata dell'impossibilità assoluta e non imputabile all'imprenditore; la giurisprudenza ammette una tempera se gli insoluti sono entro una percentuale fisiologica.
art. 157 cod. pen.
Norma rilevante nel conteggio della pena e nella valutazione delle circostanze attenuanti/agggravanti, richiamata nelle doglianze sul calcolo della pena.
art. 129, primo comma, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo per il giudice di dichiarare immediatamente la verificazione di una causa di estinzione del reato; la mancata declaratoria della prescrizione è vizio rilevabile in cassazione.
art. 42, secondo comma, cod. pen.
Regola la responsabilità dell'imprenditore per i reati commessi nell'esercizio dell'impresa; evocata dal ricorrente nella difesa sulle scelte imprenditoriali, ma la Corte ricorda che la responsabilità fiscale può sussistere comunque salvo prova contraria dettagliata.
art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte ha ritenuto ammissibile il motivo relativo alla prescrizione omessa in sede di merito.
Principio giurisprudenziale (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello)
Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello
Afferma l'autonomia dei capi di imputazione: l'ammissibilità del ricorso per un reato non estende il rapporto processuale agli altri reati per i quali i motivi sono inammissibili; impedisce rilevazioni della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello per i reati non dedotti in cassazione.
Massime di principio
- La prescrizione del singolo capo deve essere dichiarata d'ufficio dal giudice e, se omessa, costituisce motivo fondato di cassazione: il calcolo dei termini e delle sospensioni va verificato esattamente per ciascun capo.
- Nelle ipotesi di omesso versamento di IVA o ritenute (art.10-bis/10-ter d.lgs.74/2000) la deduzione generica di una crisi di liquidità non è sufficiente a escludere il dolo: è necessaria l'allegazione e prova documentale puntuale (bilanci, flussi di cassa, percentuale di insoluti sul fatturato, dati su dipendenti e giro d'affari, iniziative intraprese per fronteggiare la crisi).
- La mera circostanza dell'incensuratezza e del buon comportamento processuale, se non contestualizzata e confrontata con la gravità delle condotte e l'entità del danno, non è idonea a ottenere le attenuanti generiche; il giudice deve motivare il diniego evidenziando gli elementi negativi della personalità e della condotta.
- In giudizio di legittimità le valutazioni di merito sulla gravità delle condotte e sulla personalità dell'imputato sono sindacabili solo se risultano manifestamente illogiche o irragionevoli; censure generiche di insufficiente motivazione sono spesso inammissibili.
- La responsabilità fiscale d'impresa prescinde spesso dall'effettiva riscossione dei crediti; l'imprenditore che emette fatture prima dell'incasso si assume il rischio dell'ordinario rischio d'impresa, salvo prova dettagliata che la crisi fosse assolutamente imprevedibile e non imputabile.
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