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Ordinanza

Ordinanza n. 125/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della comunicazione del 30.07.2025, nella pratica SIDIT n. 98869/2020 proc. 335/2025, con la quale la Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, ha ordinato la rimozione entro 120 giorni dei pontili collocati di fronte alla sponda del “Fosso Cagliana”, in prossimità della proprietà “Il Glicine”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche sconosciuto alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202600286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che, a una prima valutazione, manchi il fumus boni iuris. Le opere oggetto dell'ordine di rimozione insistono su un'area rispetto alla quale la ricorrente, dopo la scadenza della concessione di cui era titolare, non può più vantare alcun diritto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Toscana - Firenze, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione regionale che ordina la rimozione entro 120 giorni di pontili collocati presso la sponda del Fosso Cagliana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la comunicazione con cui la Regione Toscana ha ordinato la rimozione dei pontili collocati di fronte alla sponda del Fosso Cagliana, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo non risultano specificamente articolati ulteriori motivi di illegittimità, mentre la decisione cautelare si concentra sulla carenza di fumus boni iuris derivante dalla scadenza della concessione precedentemente intestata alla ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti della tutela cautelare; il TAR ha escluso, in sede di prima valutazione, la sussistenza del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere accordata quando, in sede di cognizione sommaria, risulti carente il fumus boni iuris della pretesa azionata.
  • La scadenza della concessione relativa all'area sulla quale insistono le opere può escludere la permanenza, in capo all'ex concessionario, di una posizione giuridica idonea a sostenere la domanda di sospensione dell'ordine amministrativo di rimozione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali idriche, lacuali e portualiTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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