Cassazione Penale, Sentenza n. 23755/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un giudizio di rinvio conseguente a un precedente annullamento parziale della Cassazione. La Corte d'appello di Venezia, nel rideterminare la pena per un imputato già condannato, ha fissato la pena base in anni 6, mesi 3 di reclusione ed euro 6.000 di multa per il delitto contestato al capo 150, poi ha applicato un aumento per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. portandolo a anni 7 ed euro 6.500, e infine ha aumentato la pena per continuazione interna ed esterna sino a anni 7, mesi 5 ed euro 7.500. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 597, 609, 624 e 627 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale, nel giudizio di rinvio, aveva illegittimamente aumentato l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. rispetto a quanto statuito in precedenza e comunque oltre il limite consentito dal divieto di reformatio in peius, intervenendo su un punto non devoluto e non modificabile. Ha inoltre denunciato mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena in misura inferiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la Corte d'appello, pur avendo recepito il principio secondo cui nel giudizio di rinvio non può essere superata la pena già più favorevole all'imputato, ha poi aumentato in modo illegittimo l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. da mesi 4 a mesi 9, con conseguente violazione del divieto di reformatio in peius. Poiché la correzione richiesta era solo aritmetica e non richiedeva ulteriori accertamenti di merito, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio con rideterminazione della pena finale in anni 7 di reclusione ed euro 7.500 di multa, calcolata sulla base della pena base di anni 6, mesi 3 ed euro 6.000, dell'aumento per l'aggravante, e dei successivi aumenti per continuazione interna ed esterna.
Norme richiamate
art. 597 c.p.p.
richiamato a sostegno del divieto di reformatio in peius nel giudizio di impugnazione
art. 609 c.p.p.
richiamato nel motivo di ricorso come norma violata
art. 624 c.p.p.
richiamato quale base del giudicato parziale formatosi sui punti non annullati
art. 627 c.p.p.
richiamato quale limite del potere del giudice di rinvio sui punti coperti da giudicato
art. 416-bis.1 c.p.
aggravante per la quale non poteva essere aumentato il trattamento sanzionatorio oltre quanto già definito in precedenza
art. 63, quarto comma, c.p.
richiamato dalla Corte d'appello nel temperamento dell'aumento per aggravante
art. 629 comma 2 c.p.
norma indicata per il delitto base oggetto di pena base
art. 628 comma 3 c.p.
richiamato in relazione al reato-base indicato nella sentenza
art. 133 c.p.
criterio di commisurazione della pena evocato dalla Corte d'appello
art. 81 cpv. c.p.
norma richiamata per la continuazione interna ed esterna
art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.
base per l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena quando è sufficiente un mero calcolo aritmetico
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, quando l'impugnazione è proposta dal solo imputato, il divieto di reformatio in peius opera non solo sulla pena complessiva, ma anche su tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, compresa la pena base e gli aumenti per aggravanti o continuazione.
- Il giudice di rinvio non può peggiorare un segmento del trattamento sanzionatorio che sia già divenuto definitivo o che comunque risulti più favorevole all'imputato rispetto alle precedenti statuizioni, se il gravame proviene dal solo difensore dell'imputato.
- Se l'errore riguarda esclusivamente il calcolo della pena e la sua correzione richiede una mera operazione aritmetica, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena.
- La motivazione del trattamento sanzionatorio deve rendere intelligibile la base del calcolo; tuttavia, quando l'illegittimità consiste in un superamento dei limiti legali o processuali della pena, il vizio decisivo è la violazione del divieto di reformatio in peius e dei limiti del giudicato parziale.
- Nel caso di reato continuato e di annullamento parziale, il giudice di appello o di rinvio non può fissare una pena-base superiore a quella già determinata in primo grado se l'impugnazione è del solo imputato.
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