Sentenza n. 11673/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l' accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato da parte del MAECI sulla richiesta d'appuntamento presso l'Ambasciata d’ Italia a Islamabad per la presentazione dell’istanza di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di appuntamento presso l'Ambasciata d'Italia a Islamabad per la presentazione dell'istanza di visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio dell'Amministrazione sulla richiesta di appuntamento presso l'Ambasciata d'Italia a Islamabad, necessario per formalizzare la domanda di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato. Nelle more del giudizio, il MAECI ha chiesto un rinvio rappresentando l'esigenza di sbloccare il nulla osta al lavoro. Il testo non indica ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso allo stato degli atti, indipendentemente da quanto rappresentato dall'Amministrazione. Ha ordinato alla sede diplomatica di Islamabad di convocare il ricorrente entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, così da consentirgli di formalizzare la necessaria istanza di visto per lavoro subordinato. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione del flusso massiccio di richieste di visto gravante sulla Rappresentanza diplomatica in Pakistan e della particolare complessità dell'iter procedimentale.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione omette di convocare il richiedente presso una sede diplomatica per consentirgli di formalizzare un'istanza di visto d'ingresso, il giudice amministrativo può accertare l'illegittimità del silenzio e ordinare all'Amministrazione di fissare la convocazione entro un termine determinato.
- Il sovraccarico della rappresentanza diplomatica e la complessità dell'iter per il rilascio dei visti possono giustificare la compensazione delle spese di lite, ma non escludono l'obbligo dell'Amministrazione di assicurare la convocazione necessaria alla presentazione dell'istanza.
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