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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20418/2021 del 16/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 contestando alla società l'utilizzo, ai fini IVA, di fatture emesse da una società fornitrice ritenuta "cartiera" nell'ambito di una frode nel commercio di materie plastiche. In particolare, l'Ufficio assumeva che le operazioni fatturate fossero soggettivamente inesistenti, per un imponibile di euro 115.322,98 ed IVA evasa di euro 23.064,59, sulla base di plurimi indici: mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte della fornitrice, omesso versamento delle imposte, contabilità inattendibile, assenza di prova dei trasporti, irregolarità nelle movimentazioni e incongruenze contabili. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio con una motivazione estremamente sintetica, affermando l'effettività delle operazioni e la mancanza di elementi presuntivi di precisione, gravità e concordanza sulla partecipazione della società alla frode. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., deducendo che la sentenza d'appello era solo apparente, perché composta da formule assertive e stereotipate, prive di reale confronto con i motivi di gravame e con il thema decidendum, e non consentiva di comprendere le ragioni della decisione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la motivazione della sentenza della CTR era meramente apparente, perché limitata a due proposizioni apodittiche, non correlate alle questioni devolute in appello e non idonee a far comprendere il percorso logico-giuridico seguito. Ha escluso anche che la motivazione potesse dirsi validamente resa per relationem alla sentenza di primo grado, mancando un'esplicita adesione critica ai contenuti di quella decisione e un effettivo esame dei motivi di appello. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Veneto, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione; la sua mancanza o apparenza determina nullità.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale parametro, insieme all'art. 36, per sanzionare la sentenza della CTR carente di motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come norma che impone l'esplicitazione della motivazione in modo intellegibile.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    il vizio sussiste quando la sentenza mostra una obiettiva carenza del criterio logico seguito dal giudice.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno dell'obbligo costituzionale di motivazione della decisione.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    il ricorrente ha denunciato un error in procedendo per nullità della sentenza derivante da motivazione apparente.

Massime di principio

  • È nulla per motivazione apparente la sentenza che, pur graficamente esistente, contenga soltanto affermazioni assertive o stereotipate, senza rendere percepibile il ragionamento decisorio.
  • Nel processo tributario la motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice di appello dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma o della condivisione della decisione di primo grado e delle questioni devolute con l'impugnazione.
  • La mera riproduzione dei motivi di appello e delle difese delle parti non integra motivazione se il giudice non esprime una autonoma valutazione critica delle contrapposte tesi e non consente di individuare il thema decidendum e la ratio decidendi.
  • Quando si contesta un'operazione soggettivamente inesistente ai fini IVA, il giudice deve confrontarsi con i presupposti fattuali e probatori propri di tale fattispecie; una motivazione che si limiti a proclamare l'effettività delle operazioni senza esaminare le dedotte anomalie probatorie è inidonea.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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