Cassazione Penale, Sentenza n. 18290/2023 del 03/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per i reati contestati: capo A art. 73 comma 4 d.P.R. 309/90 (ingente quantità di stupefacente - marijuana) e capo B art. 10 legge n. 497/74 (detenzione arma di provenienza furtiva). Il ricorrente deduceva violazione di legge e difetto di motivazione per mancata autonoma valutazione delle esigenze cautelari e degli indizi a suo carico, ossia che non vi sarebbero stati gravi indizi di colpevolezza e che la misura non fosse adeguatamente motivata.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le censure, confermando che il Tribunale ha dato adeguata e congrua motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari. La Corte ha richiamato i limiti dell'impugnazione in Cassazione (vista la natura di giudizio di legittimità) e la diversa valenza della nozione di "gravi indizi" in sede cautelare rispetto al processo di merito. Ha valorizzato gli elementi materiali: circa 1,650 kg di marijuana (150 g in stanza + 1,500 g nel garage in essiccazione) e una pistola cal. 22 carica e non denunciata, ritenendo probabile la destinazione a terzi della droga e la pericolosità dell'indagato. Ha inoltre condiviso la valutazione del pericolo di reiterazione e l'adeguatezza della misura carceraria considerata la gravità concreta della condotta e i precedenti penali dell'indagato. La Corte ha annotato solo l'annullamento, già effettuato dal Tribunale, del provvedimento originario del GIP sul capo C (ricettazione della pistola) per assenza di specifica domanda cautelare del PM. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 4
art. 73, comma 4 d.P.R. 309/90
Norma sostanziale che qualifica il reato connesso all'ingente quantità di stupefacenti. La Corte ha ritenuto che la quantità e le modalità rinvenute giustifichino la gravità della condotta ai fini cautelari.
Legge n. 497/1974, art. 10
Disciplina la detenzione di armi; la Corte ha considerato rilevante che l'arma fosse funzionante, pronta all'uso e non denunciata, elemento rilevante per la valutazione del pericolo concreto.
Codice di procedura penale, art. 273, comma ibis
art. 273, comma ibis c.p.p.
Richiama commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p. limitando i criteri di valutazione degli indizi in sede cautelare: la Cassazione sottolinea che non si applica il livello di prova richiesto per il giudizio di merito (art. 192, comma 2).
Codice di procedura penale, art. 192, commi 2, 3 e 4
art. 192 commi 2, 3 e 4 c.p.p.
Il comma 2 (precisione e concorrenza degli indizi) non è richiamato per la fase cautelare; la Corte evidenzia che in sede cautelare è sufficiente la "qualificata probabilità" derivante dagli elementi indizianti, con minori requisiti rispetto al giudizio di merito.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Criterio di ammissibilità delle censure in Cassazione per vizi di motivazione: la Corte ha applicato questo parametro ritenendo che non sussista una manifesta illogicità della motivazione impugnata.
Disp. att. c.p.p., art. 94, comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter disposizioni attuative c.p.p.
Norma procedurale inerente agli adempimenti della Cancelleria a seguito della decisione; la Corte ordina l'esecuzione degli adempimenti previsti.
Giurisprudenza citata (Sez. 6 n. 11194/2012; Sez.4 n. 26992/2013; Sez.5 n. 36079/2012 e altre)
rinvii a pronunce di Cassazione riportate nel testo
Richiami giurisprudenziali utilizzati per stabilire i limiti del sindacato in Cassazione sulle misure cautelari (controllo della congruità e della logicità della motivazione, senza ri-valutazione sostanziale dei fatti) e per chiarire la nozione di gravi indizi in sede cautelare.
Massime di principio
- In Cassazione contro una misura cautelare la possibilità di successo è limitata: occorre dimostrare violazioni di legge specifiche o una manifesta illogicità della motivazione; non è consentita una mera riconsiderazione dei fatti.
- Il livello probatorio richiesto per disporre la custodia cautelare (gravi indizi) è meno rigoroso di quello del giudizio di merito: basta una qualificata probabilità desumibile dagli elementi indizianti, senza la precisione e concorrenza richieste dall'art. 192 c.p.p. comma 2.
- Elementi materiali concreti (quantitativo e modalità di detenzione della droga, presenza di armi pronte all'uso, luoghi e modalità di conservazione come elementi di essiccazione) e precedenti penali rafforzano la prospettazione del pericolo di reiterazione e giustificano misure cautelari più severe.
- Per impugnare efficacemente una custodia cautelare è utile: spiegare puntualmente quali passaggi motivazionali sarebbero illogici o contrari alla legge, indicare elementi probatori omessi o valutati erroneamente e dimostrare, con argomentazioni giuridiche, perché misure meno afflittive avrebbero potuto essere adeguate.
- La mancata formulazione di una richiesta cautelare da parte del PM su un capo di imputazione può comportare l'annullamento del provvedimento cautelare su quel capo; ciò va attentamente verificato nelle impugnazioni.
- La valutazione della proporzionalità della misura tiene conto non solo del reato astratto ma della gravità concreta (quantità, grado di purezza, armi, condotte collegate) e del profilo soggettivo (precedenti, comportamento processuale), elementi che il giudice di merito argomenta e che la Cassazione verifica solo per logicità e conformità al diritto.
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