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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16872/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di illecita detenzione di 483 grammi di cocaina occultati in una cassaforte nell'abitazione condivisa con la convivente Gabriella Massi. Il difensore deduceva vizio di motivazione circa le esigenze cautelari e la scelta della misura, evidenziando lo status di incensurato del Forese, la presunta collaborazione al momento della perquisizione e chiedendo gli arresti domiciliari presso l'abitazione del padre con autorizzazione a recarsi sul luogo di lavoro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le censure prospettate chiedessero una rivalutazione di merito degli elementi fattuali e delle esigenze cautelari, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto che il Tribunale di Brescia avesse adeguatamente motivato la gravità indiziaria (quantitativo di cocaina, denaro e materiale per il confezionamento rinvenuti) e la mancanza di collaborazione del Forese (negazione della disponibilità di droga all'atto dell'ispezione), nonché il rischio di reiterazione e i legami con il circuito di spaccio, giustificativi della misura carceraria. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende, disponendo gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    richiamato come norma procedurale relativa all'appello proposto dal PM territoriale

    utilizzato per indicare il titolo di impugnazione di merito proposto dal PM; non è oggetto di reinterpretazione sostanziale dalla Corte di legittimità nel merito cautelare

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    richiamato in dispositivo per gli adempimenti della cancelleria

    norma esecutiva procedurale richiamata per gli adempimenti consequenziali alla decisione della Corte

  • Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017 (Di Iasi, Rv. 26988401)

    citate in motivazione come precedente

    ribadisce il principio per cui la valutazione degli elementi di fatto e delle esigenze cautelari rientra nel giudice di merito e quindi è in linea di principio insindacabile in sede di legittimità

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    richiamata in relazione alla valutazione di eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    usata per motivare l'applicazione delle spese e della sanzione pecuniaria quando non è ravvisata assenza di colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle risultanze fattuali e dell'intensità degli indizi: i motivi che richiedono una rivalutazione dei fatti sono inammissibili.
  • Nelle misure cautelari l'esistenza di ingente quantitativo di stupefacente, denaro contante e materiale per il confezionamento rende logicamente sostenibile la gravità indiziaria e il rischio di partecipazione a una rete di spaccio, giustificando misure cautelari restrittive se adeguatamente motivate.
  • La mancata collaborazione dell'indagato al momento delle operazioni di polizia (negazione della disponibilità di droga poi accertata) costituisce elemento significativo ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione e della necessità della custodia in carcere.
  • La domanda di misura cautelare meno afflittiva (es. arresti domiciliari) deve essere confrontata con motivazioni concrete del giudice di merito; se questi ha valutato legami solidi con altri soggetti del contesto illecito e il rischio di ripresa dei contatti, la scelta della misura carceraria è difficilmente sindacabile in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso, se non dovuta a causa imputabile all'assenza di colpa del ricorrente, può comportare condanna alle spese e applicazione di sanzione pecuniaria secondo i precedenti costituzionali e le norme procedurali

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