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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37800/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

Una società aveva agito contro la banca per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., chiedendo la restituzione di somme pagate in eccesso su tre rapporti di conto corrente, in particolare per interessi anatocistici ritenuti illegittimamente addebitati. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la banca al pagamento di oltre 208 mila euro. In appello la banca aveva censurato la consulenza tecnica d'ufficio di primo grado, sostenendo che fosse inattendibile perché aveva ricostruito l'andamento dei conti anche per periodi privi di estratti conto, ricorrendo a calcoli presuntivi e approssimativi. La Corte d'appello, pur dando atto dell'illegittimità degli addebiti per il periodo considerato, ha ritenuto la c.t.u. carente e ha riformato integralmente la sentenza, con conseguente rigetto della domanda e condanna della società alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della decisione di primo grado. In cassazione la società ha dedotto: 1) motivazione apparente/contraddittoria e omesso esame di fatto decisivo, perché la corte territoriale avrebbe respinto integralmente la domanda senza disporre una rinnovazione della c.t.u., nonostante avesse condiviso l'accertamento sugli addebiti illegittimi; 2) ultrapetizione e violazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., perché la banca avrebbe chiesto solo una riduzione dell'importo e non l'eliminazione totale della condanna, oltre alla mancata considerazione del giudicato interno sull'illegittimità degli interessi anatocistici; 3) omessa rilevazione d'ufficio della nullità degli interessi anatocistici. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbiti gli altri, richiamando i principi sull'onere probatorio del correntista e sui mezzi utilizzabili per ricostruire il conto in mancanza di una serie completa di estratti: il giudice non può limitarsi a censurare la c.t.u. senza trarre le conseguenze dalle premesse e deve valutare, anche mediante rinnovazione dell'accertamento tecnico, le risultanze documentali comunque disponibili, potendo partire dal primo saldo documentato o da altri elementi probatori.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e ha rinviato la causa alla medesima corte, in diversa composizione, affinché riesamini le risultanze istruttorie e si uniformi ai principi di diritto richiamati in tema di ripetizione di indebito su conto corrente e ricostruzione del saldo in presenza di estratti conto mancanti. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    fondamento dell'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista per recuperare somme non dovute.

  • art. 2697 c.c.

    pone a carico del correntista attore l'onere di produrre gli estratti conto per provare i pagamenti indebiti e la mancanza di causa debendi.

  • art. 116 c.p.c.

    consente al giudice di valorizzare la condotta processuale della controparte e ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova.

  • artt. 2709 e 2710 c.c.

    le scritture contabili possono essere utilizzate per ricostruire le movimentazioni del rapporto in mancanza di una completa serie di estratti conto.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del vizio di motivazione, in relazione alla necessità di una motivazione non apparente e non contraddittoria.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per censurare l'apparenza/contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare ultrapetizione, ma il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 329 c.p.c.

    invocato per sostenere l'esistenza di un giudicato interno sull'illegittimità degli interessi anatocistici, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 1421 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere il rilievo d'ufficio della nullità degli interessi anatocistici; il motivo è stato assorbito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione dell'indebito su conto corrente, il correntista attore deve produrre gli estratti conto disponibili per dimostrare i pagamenti indebiti e la mancanza di una valida causa debendi; l'onere probatorio resta a suo carico.
  • La mancanza di alcuni estratti conto non impedisce, di per sé, la ricostruzione del rapporto: il saldo può essere rideterminato utilizzando gli estratti disponibili, le contabili bancarie, le scritture contabili e, se necessario, una consulenza tecnica d'ufficio.
  • In assenza di una serie completa di estratti, la ricostruzione deve muovere dal primo saldo documentato o da altri dati disponibili, anche sfavorevoli all'attore; tuttavia il giudice deve esplicitare coerentemente il criterio seguito e non può limitarsi a dichiarare inattendibile la c.t.u. senza rinnovare o correggere l'accertamento.
  • La c.t.u. contabile è uno strumento ammissibile per rideterminare il saldo del conto sulla base della documentazione comunque prodotta, purché il consulente operi su dati effettivi e non su mere approssimazioni prive di supporto documentale.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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