Sentenza del 03/10/2016 n. 5713 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Versamento - Omessa notificazione - Effetti - Amministrazione finanziaria - Iscrizione a ruolo - Facoltà
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato affermato che l'omessa emissione o notificazione dell'invito al versamento non preclude all'Amministrazione finanziaria la facoltà di iscrivere direttamente a ruolo l'IVA non versata e risultante dalla dichiarazione annuale del contribuente. La decisione è conforme all'orientamento richiamato di Cass. n. 21676/2015.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la mancata emissione e notificazione dell'invito al versamento previsto dall'art. 60, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 impedisse all'Amministrazione finanziaria di procedere direttamente all'iscrizione a ruolo dell'IVA risultante come non versata dalla dichiarazione annuale.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6
La mancata emissione o notificazione dell'invito al versamento non costituisce condizione impeditiva per l'iscrizione diretta a ruolo dell'IVA non versata, quando l'importo risulta dalla dichiarazione annuale.
Massime di principio
- L'invito al versamento previsto dalla disciplina IVA non rappresenta necessariamente un presupposto indispensabile per l'iscrizione a ruolo delle somme dichiarate e non pagate.
- Quando il debito tributario emerge direttamente dalla dichiarazione del contribuente, l'Amministrazione finanziaria può procedere alla riscossione mediante iscrizione a ruolo anche senza una preventiva notificazione dell'invito al versamento.
- L'omessa notificazione di un atto prodromico rileva solo se la legge la configura come condizione necessaria per la validità della riscossione; in questo caso, secondo la sentenza, tale effetto preclusivo non sussiste.
- La verifica di una situazione analoga richiede comunque di accertare che l'importo iscritto a ruolo corrisponda effettivamente a quanto dichiarato e non versato, oltre al rispetto dei termini e delle altre garanzie procedurali.
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