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Ordinanza

Ordinanza n. 235/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509952

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sardegna che aveva accolto la domanda cautelare contro il diniego di sanatoria del 17 marzo 2025 e l'ordinanza di demolizione n. 10/2025 del 7 aprile 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatori economici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Sardegna, chiedendone la riforma. Nel giudizio di primo grado erano stati impugnati il diniego della richiesta di sanatoria del 17 marzo 2025 e l'ordinanza di demolizione n. 10/2025 del 7 aprile 2025. Il Consiglio di Stato, ai fini del fumus boni iuris e senza pregiudicare l'approfondimento del merito, ha rilevato la necessità di verificare: se l'Amministrazione comunale avesse mai rilasciato un'autorizzazione all'uso dell'area pubblica oggetto di accertamento; se le opere fossero state realizzate in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica su suoli appartenenti a enti pubblici. Quanto al periculum in mora, il Comune ha contestato la misura cautelare disposta dal TAR, ma il giudice d'appello ha ritenuto che il pregiudizio non fosse sussistente, poiché il TAR aveva sostanzialmente censurato un difetto di motivazione e il Comune avrebbe potuto rideterminarsi.

La decisione

L'appello cautelare è stato respinto e la misura cautelare disposta dal TAR Sardegna è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha lasciato impregiudicato l'approfondimento del merito, rilevando, sul fumus boni iuris, la necessità di chiarire l'eventuale autorizzazione comunale all'uso dell'area pubblica e la sussistenza dei titoli edilizi e paesaggistici, nonché la natura pubblica dei suoli. Il periculum in mora è stato invece escluso: la censura del TAR riguardava sostanzialmente il difetto di motivazione, sicché il Comune poteva rinnovare la propria determinazione. Le spese processuali sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; la decisione ha respinto l'impugnazione dell'ordinanza cautelare di primo grado.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la conferma della misura cautelare può essere disposta quando permangano esigenze di approfondimento su circostanze rilevanti per la legittimità dell'atto impugnato, anche senza definire il merito della controversia.
  • Il periculum in mora non sussiste quando la censura accolta in primo grado riguarda essenzialmente il difetto di motivazione e l'amministrazione può rinnovare il proprio esercizio del potere mediante una nuova determinazione.
  • La verifica cautelare della legittimità di un provvedimento repressivo edilizio e paesaggistico può richiedere l'accertamento dell'esistenza di autorizzazioni all'uso dell'area, dei titoli edilizi e paesaggistici e della proprietà pubblica dei suoli.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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