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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33703/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012 recuperando a tassazione, ai fini IRAP, IRES e IVA, costi ritenuti non inerenti, in particolare spese per la manutenzione di un veicolo e per regalie natalizie (cesti). La contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado, ma in appello la decisione era stata riformata perché la CTR aveva ritenuto che le fatture non bastassero a dimostrare l'inerenza: per le riparazioni del veicolo, la proprietà del mezzo non risultava ancora in capo alla società; per le regalie aziendali, non erano stati indicati i destinatari privati. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la motivazione della CTR fosse omissiva/insufficiente/erronea rispetto agli elementi probatori sull'inerenza delle spese di riparazione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., contestando l'esclusione dell'inerenza delle spese per i cesti natalizi, qualificati come spese di rappresentanza entro i limiti dell'art. 2, comma 2, n. 4, d.P.R. n. 633/1972, e sostenendo di operare anche con imprese e privati, non solo in appalto esclusivo con la PA.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente inammissibile perché, per una sentenza di secondo grado depositata il 2 novembre 2020, non è deducibile il vizio motivazionale come formulato dalla ricorrente; comunque il motivo mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondato: inammissibile nella parte in cui introduceva questioni nuove sulla valorizzazione economica dei cesti natalizi, non localizzate nei precedenti gradi; infondato perché è principio consolidato che il contribuente che contesti il disconoscimento delle spese di rappresentanza deve provarne l'inerenza all'attività d'impresa, onere non assolto dalla società, che non aveva indicato i destinatari delle regalie. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Per le sentenze di secondo grado depositate dopo il 2 settembre 2012 non è proponibile il vizio motivazionale nella forma di omessa/insufficiente motivazione; non è comunque consentita una rivalutazione del materiale istruttorio in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove, né per introdurre questioni nuove non trattate nei gradi di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La critica al convincimento del giudice di merito formatosi sulla valutazione delle prove esula dal controllo di legittimità.

  • art. 2, comma 2, n. 4, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente come parametro per sostenere la deducibilità/qualificazione delle spese per i cesti natalizi entro i limiti di valore, ma senza che ciò sia stato accolto dalla Corte.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio sulla proposta del relatore secondo il rito camerale semplificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di motivazione o di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e del convincimento del giudice di merito.
  • Le questioni o circostanze non trattate nella sentenza impugnata, e non localizzate dalla parte nei precedenti gradi di giudizio, sono nuove e non possono essere esaminate per la prima volta in cassazione.
  • In tema di spese di rappresentanza, il contribuente che contesti il disconoscimento operato dall'Amministrazione deve provare l'inerenza delle spese all'attività d'impresa; la mera esistenza di fatture non è di per sé sufficiente.
  • Se il giudice di merito ritiene non dimostrata l'inerenza di un costo perché mancano elementi idonei a collegarlo all'attività aziendale o ai destinatari della spesa, tale apprezzamento di fatto non è sindacabile in cassazione se non nei limiti stretti del controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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