Cassazione Penale, Sentenza n. 5694/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 06/02/2024 che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 in relazione all'utilizzo, nella dichiarazione per l'annualità 2014, di otto fatture per operazioni inesistenti emesse dalla Eurosistem S.r.l. (società 'cartiera'). Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) incompetenza territoriale, sostenendo che la sede operativa fosse in provincia di Bergamo e quindi competente il Tribunale di Bergamo anziché Monza; (2) vizio di prova e violazione dell'art. 192 c.p.p., deducendo che la condanna si fondasse su mere presunzioni di secondo grado riconducibili alla natura di cartiera della Eurosistem; (3) vizio di motivazione e presunta contraddizione tra la qualificazione della Eurosistem come cartiera e l'ipotesi che quella società avesse invece fornito effettivamente manodopera.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corrette le valutazioni di merito: la C.G.R. S.r.l. ha utilizzato otto fatture per operazioni inesistenti emesse da una società cartiera (Eurosistem S.r.l.), che risultava priva di sede reale, con contabilità incompleta e funzionale a un'organizzazione fraudolenta di cartiere; è stato accertato che la C.G.R. non aveva realmente impiegato i dipendenti indicati nelle fatture e che il rapporto con la Eurosistem era stato instaurato da Radici tramite un procacciatore senza verifiche. Sulla competenza territoriale è stata confermata l'applicazione dell'art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 secondo cui il reato dichiarativo si considera consumato nel luogo del domicilio fiscale del contribuente (Monza). Quanto alla valutazione della prova, la Corte ha ritenuto che le risultanze dibattimentali fossero adeguate a dimostrare l'illecita somministrazione/dissimula zione di manodopera e l'uso di fatture per operazioni inesistenti; le censure del ricorrente sono state considerate censure di merito inammissibili in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Norma che punisce le dichiarazioni fiscali fraudolente; è stata applicata per la condanna relativa all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti
art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74/2000
Stabilisce che per i delitti dichiarativi il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale; da ciò deriva la competenza territoriale del Tribunale di Monza
art. 192 c.p.p.
Norma sul divieto di presunzioni semplici quando il giudice non ha elementi probatori sufficienti; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto la decisione si fondasse su prove e riscontri istruttori e non su presunzioni illegittime
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 17702 del 30/01/2019 (Gambarini, Rv. 275700 - 01)
Riferimento interpretativo secondo cui per i reati dichiarativi non è possibile derogare al criterio formale del domicilio fiscale ai fini della competenza territoriale
Massime di principio
- Per i reati dichiarativi tributari (es. art. 2 d.lgs. n. 74/2000) la competenza territoriale si determina in base al domicilio fiscale del contribuente (art. 18, comma 2) e non dalla sede operativa, salvo che la norma non preveda espressamente deroghe
- In Cassazione è molto difficile ottenere riforme quando le censure riguardano valutazioni di fatto o di prova: il giudice di legittimità non riesamina le risultanze probatorie se la motivazione di merito è congrua
- La qualificazione di una controparte come 'cartiera' (società schermo/letterbox) può, se supportata da elementi concreti (assenza di sede reale, contabilità lacunosa, volumi anomali, sistema organizzato di cartiere), legittimare la conclusione che le fatture siano per operazioni inesistenti
- Chi utilizza fatture emesse da società terze ha un onere di verifica: l'assenza di controlli o il contatto 'informale' (es. tramite volantino/procacciatore) può assumere rilievo indiziario nella ricostruzione dell'elemento soggettivo e dell'autoriciclaggio/dichiarazione fraudolenta
- Le censure basate su presunte contraddizioni interne alle sentenze di merito devono dimostrare concretamente l'incoerenza motivazionale; altrimenti sono classificate come questioni di fatto non riassumibili in cassazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5682/2025 del 12/02/2025
- Sentenza penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5683/2025 del 12/02/2025
- Sentenza penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5684/2025 del 12/02/2025
- Sentenza penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5685/2025 del 12/02/2025
- Sentenza penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5686/2025 del 12/02/2025
- Sentenza penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5687/2025 del 12/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →