Cassazione Civile, Ordinanza n. 36455/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del Tribunale, dell'opposizione proposta contro il decreto che aveva negato la liquidazione del compenso in favore dell'avvocato, nominato difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva ritenuto che la richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. formulata dal difensore valesse come rinuncia implicita al beneficio del patrocinio, con conseguente revoca dell'ammissione. Con l'unico motivo di ricorso è stata dedotta la violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendosi che il giudice di merito avesse attribuito alla domanda di distrazione un effetto di rinuncia non previsto e comunque incompatibile con la disciplina del gratuito patrocinio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 8561 del 2021, ha stabilito che la domanda di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non integra rinuncia implicita al beneficio, perché i due istituti hanno finalità e piano di operatività diversi. Ha inoltre osservato che il difensore non ha il potere di disporre del diritto sostanziale della parte all'assistenza dello Stato per le spese processuali, e che la rinuncia al beneficio può provenire soltanto dal titolare dello stesso. Poiché la revoca del patrocinio è ammessa soltanto nei casi tipizzati dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale non è suscettibile di applicazione analogica, l'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
È stata dedotta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all'attribuzione di un effetto di rinuncia implicita non domandato né previsto dalla disciplina applicabile.
art. 93 c.p.c.
La richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. non vale, per il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come rinuncia implicita al beneficio.
art. 380-bis c.p.c.
È stata richiamata per la possibile definizione del ricorso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stata richiamata in relazione alla definibilità del ricorso nelle forme camerali.
art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002
La revoca del patrocinio a spese dello Stato è consentita solo nelle ipotesi tipizzate dalla norma, che ha natura eccezionale e non è applicabile analogicamente.
Massime di principio
- La domanda di distrazione delle spese formulata dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non comporta di per sé rinuncia al beneficio, poiché i due istituti hanno funzione diversa e operano su piani distinti.
- Il difensore non può disporre del diritto sostanziale della parte all'assistenza pubblica per le spese processuali; la rinuncia al patrocinio può provenire solo dal soggetto che ne è titolare.
- La revoca del patrocinio a spese dello Stato è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge e, trattandosi di norma eccezionale, non può essere estesa in via analogica.
- Quando il giudice di merito attribuisce alla richiesta di distrazione un effetto impeditivo o estintivo del beneficio non previsto dalla disciplina, la decisione è censurabile e va cassata.
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