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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28967/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Nel 2022 une0 avvocata ha convenuto davanti al Tribunale di Roma la propria cliente per ottenere la liquidazione dei compensi professionali relativi alle0attivite0 svolta in cinque procedimenti collegati tra loro: separazione personale dei coniugi, divorzio, appello avverso la sentenza resa nel giudizio di separazione, opposizione a precetto ed esecuzione immobiliare. La convenuta ha eccepito leccincompetenza del Tribunale, sostenendo che fosse competente la Corte di appello per tutte le cause, oltre a dedurre ulteriori questioni relative a pagamenti sopravvenuti. Il Tribunale ha accolto solo in parte lecccezione, ritenendo competente la Corte di appello per i compensi relativi al giudizio di separazione e al relativo appello, ma competente il Tribunale per gli altri tre procedimenti, e ha liquidato i relativi compensi. Con il ricorso per cassazione la cliente ha denunciato la violazione degli artt. 31, 38, 40, 42, 273 e 274 c.p.c., sostenendo che tutte le controversie sui compensi avrebbero dovuto essere rimesse alla Corte di appello in applicazione del simultaneus processus, trattandosi di domande connesse oggettivamente e soggettivamente, e che non era legittima la separazione delle domande compiuta dal Tribunale.

La decisione

La Corte ha preliminarmente convertito il ricorso in regolamento facoltativo di competenza ex art. 43 c.p.c. e, verificato il rispetto del termine di cui alle8rt. 47 c.p.c., lo ha rigettato. Ha ritenuto che i provvedimenti di riunione o separazione delle cause hanno natura ordinatoria e non decisoria, sicche9 non sono sindacabili come impugnazione nel merito della valutazione di opportunite0 del giudice. Ha inoltre confermato il principio per cui, quando le0vovato agisce ex art. 14 d.lgs. 150/2011 per il pagamento dei compensi relativi a pif9 fasi o gradi dello stesso giudizio, la competenza spetta allufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa. Applicando tale criterio, ha ritenuto corretta la competenza della Corte di appello per le domande relative alla separazione e al successivo appello, e quella del Tribunale per le altre tre controversie. Ha quindi confermato la statuizione sulla competenza del Tribunale di Roma per tre procedimenti e della Corte di appello di Roma per gli altri due, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dellobbligo dellulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    per la domanda dellavvocato di condanna del cliente al pagamento dei compensi per lopera prestata in pif9 fasi o gradi del giudizio, la competenza appartiene allufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa

  • art. 31 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della connessione tra le domande

  • art. 38 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno delleccezione di incompetenza

  • art. 40 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla connessione e alla trattazione unitaria delle cause

  • art. 42 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al regolamento di competenza

  • art. 43 c.p.c.

    la Corte ha convertito il ricorso in regolamento facoltativo di competenza

  • art. 47 c.p.c.

    la Corte ha verificato il rispetto del termine per proporre il regolamento di competenza

  • artt. 273 e 274 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente per sostenere la necessite0 del simultaneus processus e della riunione delle cause

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dellulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1-bis d.P.R. 115/2002

    richiamato in collegamento con lulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nei procedimenti di liquidazione dei compensi dellavvocato ex art. 14 d.lgs. 150/2011, quando lattivite0 professionale riguarda pif9 fasi o gradi dello stesso giudizio, la competenza va individuata nellufficio giudiziario che ha deciso per ultimo la controversia.
  • I provvedimenti di riunione o separazione delle cause hanno natura ordinatoria e non decisoria: la loro adozione dipende dalla valutazione di opportunite0 del giudice e non e8 di regola sindacabile come questione di impugnazione.
  • La connessione, anche se ampia, non impone automaticamente il simultaneus processus quando il giudice ritenga insussistente un rapporto di subordinazione tra le cause e possa applicare separatamente il criterio di competenza proprio di ciascuna domanda.
  • Nel giudizio di competenza, la Corte puf2 convertire il ricorso in regolamento facoltativo di competenza se il mezzo impiegato non e8 quello corretto, purche8 risulti rispettato il termine per proporlo.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRegolamento di competenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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