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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10910/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato la sentenza del GIP del 25/05/2023 che, su richiesta di emissione di decreto penale di condanna, aveva dichiarato il fatto non punibile per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e abnormità del provvedimento, sostendo che la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità, essendo una causa sostanziale di non punibilità che richiede la previa instaurazione del contraddittorio, non può essere pronunciata nell'ambito del procedimento per decreto penale, che è privo di contraddittorio, e che il GIP, investito di una richiesta di decreto penale, o deve emettere il decreto o restituire gli atti al PM per le valutazioni successive.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. comporta verifiche sostanziali che richiedono contraddittorio e pertanto è precluso al GIP, nell'ambito della richiesta di decreto penale, pronunciare sentenza di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio e la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia per il prosieguo.

Norme richiamate

  • legge n. 110 del 1975, art. 4

    Indica il reato contestato all'imputato; usata per identificare la fattispecie sostanziale oggetto del procedimento.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Riconosciuto dalla Corte quale causa speciale di non punibilità di natura sostanziale che richiede l'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e della riferibilità all'imputato, e pertanto la previa instaurazione del contraddittorio tra accusa, difesa e persona offesa se presente.

  • art. 459 cod. proc. pen.

    Regola la procedura del decreto penale di condanna e prevede tre possibili esiti (emissione del decreto, mancato accoglimento con restituzione degli atti al PM, pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129). La Corte ha richiamato tale norma per delineare i limiti decisori del GIP nella procedura monitoria.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sulla pronuncia di proscioglimento nella procedura per decreto penale; la Corte ha chiarito che la sentenza di non punibilità ex art. 131-bis non ha la stessa natura del proscioglimento di cui all'art. 129 e non può essere pronunciata nel rito monitorio.

  • art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato per sottolineare che anche nella fase di archiviazione la causa di non punibilità ex art. 131-bis esige garanzie e contraddittorio, a conferma della natura sostanziale dell'istituto.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è di natura sostanziale e richiede la previa instaurazione del contraddittorio; non è applicabile in modo definitivo nell'ambito del procedimento per decreto penale, che è privo di contraddittorio.
  • Quando il pubblico ministero propone il decreto penale, il GIP non può pronunciare una sentenza di non punibilità ex art. 131-bis nel rito monitorio; il corretto comportamento del GIP è, ove ritenga rilevante la particolare tenuità, restituire gli atti al PM affinché valuti l'archiviazione o l'attivazione di altre misure che garantiscano il contraddittorio.
  • Il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. è distinto dalla declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis; l'identificazione delle condizioni per l'una o l'altra esige attenzione alla natura procedurale e sostanziale delle norme.
  • Se l'autorità giudicante emette comunque una sentenza di non punibilità nell'ambito del rito per decreto penale, tale provvedimento è annullabile in sede di legittimità per violazione delle regole procedurali e della nozione di contraddittorio.
  • Per il pubblico ministero e per la difesa: nelle ipotesi di possibile applicazione dell'art. 131-bis, è opportuno attivare o prevedere fasi che consentano il contraddittorio (es. restituzione atti e richiesta di archiviazione con garanzie) piuttosto che procedere esclusivamente con il decreto penale.

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