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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00356/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fideiussori)

La controversia

Un soggetto aveva acquistato, per cessione, due contratti preliminari di vendita relativi a cinque box auto da realizzarsi da una società terza. Poiché i box non erano stati trasferiti nei termini, il cessionario aveva chiesto in primo grado sia l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. nei confronti della società promittente venditrice, sia, in alternativa, la condanna delle originarie promittenti venditrici al pagamento dell'equivalente del valore dei box, sulla base di una clausola contrattuale con cui esse si erano rese garanti dell'adempimento della società. Dopo la rinuncia alla domanda ex art. 2932 c.c., il Tribunale aveva rigettato la domanda di garanzia ritenendo maturata la decadenza ex art. 1957 c.c. per inerzia del creditore; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che l'unica condizione sospensiva fosse l'accatastamento dei box avvenuto nel 1998, da cui decorreva il semestre per attivarsi contro il debitore principale. Nel ricorso per cassazione il cessionario ha dedotto: violazione dell'art. 345 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi per l'asserita considerazione di allegazioni nuove; travisamento degli atti processuali e vizi motivazionali; omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 345 c.p.c.; infine violazione di numerose norme del codice civile e processuale, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato la decadenza ex art. 1957 c.c. e male interpretato la clausola contrattuale relativa alla convocazione davanti al notaio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la censura investiva solo affermazioni incidentali della Corte d'appello sulle nuove allegazioni e, comunque, perché la sentenza di secondo grado era una "doppia conforme" non impugnabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale non aveva travisato gli atti, ma aveva semplicemente ritenuto infondato l'appello; inoltre la motivazione era effettiva e comprensibile, nel limite del sindacato sul "minimo costituzionale". Il quarto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per la stessa preclusione della doppia conforme e perché riguardava questioni e argomentazioni, non un fatto storico decisivo. Il quinto motivo è stato respinto come ripetitivo dei precedenti e comunque inidoneo a scalfire l'accertamento secondo cui il semestre previsto dall'art. 1957 c.c. era decorso senza che il creditore si attivasse nei confronti del debitore principale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato come base della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare, poi rinunciata dal ricorrente.

  • art. 1957 c.c.

    Applicato per ritenere cessata la garanzia fideiussoria per mancata tempestiva attivazione del creditore contro il debitore principale entro il termine semestrale.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato per denunciare asserite nuove allegazioni in appello, ma le relative doglianze sono state ritenute inammissibili o prive di specifico sviluppo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per denunciare violazioni di legge; le censure sono state però ritenute inammissibili o infondate nei limiti del ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è stato dichiarato inammissibile, anche per la preclusione derivante dalla doppia conforme e perché non riferito a un fatto storico decisivo.

  • art. 348 ter, comma 5, c.p.c.

    Applicato per escludere il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. sulla sentenza d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012

    Richiamato per la disciplina temporale applicabile al nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.

  • L. n. 134 del 2012

    Citata quale legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, rilevante per la disciplina del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 277 c.p.c.

    Evocato nel quinto motivo insieme agli artt. 115 e 116 c.p.c. per censurare la motivazione, senza specifico rilievo decisivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per lamentare violazione delle regole di valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per la medesima critica sulla valutazione probatoria, senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 1410, comma 2, c.c.

    Richiamato nel quinto motivo tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ricavasse una diversa soluzione.

  • art. 2944 c.c.

    Citato nel quinto motivo tra le norme richiamate dal ricorrente.

  • art. 2945 c.c.

    Citato nel quinto motivo tra le norme richiamate dal ricorrente.

  • art. 2966 c.c.

    Citato nel quinto motivo tra le norme richiamate dal ricorrente.

  • art. 2967 c.c.

    Citato nel quinto motivo tra le norme richiamate dal ricorrente.

  • art. 2943 c.c.

    Citato nel quinto motivo tra le norme richiamate dal ricorrente.

  • art. 1406 ss. c.c.

    Richiamati nel quinto motivo in relazione alla cessione dei contratti preliminari.

  • art. 1292 c.c. e ss.

    Richiamati nel quinto motivo tra le norme asseritamente violate.

  • art. 1310 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo tra le norme asseritamente violate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del soccombente.

Massime di principio

  • Quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in cassazione per effetto della preclusione della "doppia conforme".
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, preciso e decisivo, non questioni giuridiche, argomentazioni difensive o rilievi valutativi.
  • La critica per travisamento della motivazione non è ammissibile se la sentenza impugnata contiene una motivazione effettiva, coerente e comprensibile, essendo il controllo di legittimità limitato al minimo costituzionale.
  • Per contestare utilmente una decisione che ha applicato l'art. 1957 c.c. occorre censurare specificamente l'accertamento sull'inerzia del creditore e sul decorso del termine semestrale; censure generiche o ripetitive sono inammissibili.
  • L'asserita erronea interpretazione di una clausola contrattuale non supera il vaglio di legittimità se la censura non si confronta in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaNullità

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