Cassazione Civile, Ordinanza n. 24481/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda il diniego parziale di rimborso dell’accisa versata su forniture di prodotti petroliferi (gasolio) effettuate nell’anno 2011 in favore delle Forze Armate nazionali, in relazione alle quali la società aveva chiesto l’applicazione dell’aliquota agevolata prevista per i combustibili destinati agli usi istituzionali. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, e la Commissione tributaria regionale aveva confermato l’esito, ritenendo che le contestazioni dell’Amministrazione fossero fondate su rilievi formali e che la documentazione prodotta dalla società avesse valore probatorio sufficiente, non essendo stata disconosciuta. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 17 e 24 del d.lgs. n. 504/1995, dell’art. 16-bis della Tabella A allegata, degli artt. 2697 e 2730 c.c. e del D.M. n. 686/1989. Ha sostenuto: (1) l’erronea considerazione di due DAS che, secondo l’Ufficio, non dovevano essere valutati; (2) l’erronea allocazione dell’onere della prova, che graverebbe sulla società e non sull’Amministrazione; (3) l’erronea ritenuta idoneità probatoria di mere copie non conformi delle dichiarazioni dei Comandi militari. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha escluso l’inammissibilità per difetto di specificità, osservando che i diversi profili di censura erano comunque separabili. Quanto ai DAS contestati, ha ritenuto inammissibile o comunque non decisivo il primo profilo: per una fornitura il giudice di merito aveva ritenuto che fosse estranea al quantum chiesto a rimborso, quindi ultronea rispetto al thema decidendum; per l’altra, l’atto era invece correttamente incluso nel giudizio perché riferito al diniego impugnato. Ha poi escluso che la sentenza impugnata avesse invertito l’onere della prova: la CTR aveva invece accertato in fatto che le dichiarazioni esistevano, non erano state disconosciute e, pur con irregolarità formali, conservavano capacità probatoria. Nel merito, la Corte ha richiamato la disciplina delle agevolazioni sulle accise per i combustibili destinati alle Forze Armate e ha affermato che il requisito essenziale è la riferibilità dell’attestazione al Comando militare competente, mentre i vizi meramente formali non possono prevalere sulla sostanza quando non sia in dubbio l’effettiva fornitura e la provenienza dell’atto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è stato proposto per violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta infondata.
artt. 17 e 24, d.lgs. n. 504/1995
L’art. 17, comma 1, lett. c), prevede l’esenzione dall’accisa per il combustibile destinato alle Forze Armate nazionali per gli usi consentiti; la disciplina va letta nel senso che il diritto all’agevolazione presuppone la prova della destinazione istituzionale del prodotto.
art. 16-bis della Tabella A allegata al d.lgs. n. 504/1995
Richiamato come parte del quadro normativo che individua i presupposti del beneficio agevolativo sulle accise.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte esclude che la decisione impugnata abbia invertito tale riparto.
art. 2730 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nel ragionamento della Corte.
D.M. n. 686/1989
Richiamato quale fonte regolamentare/attuativa del procedimento di rimborso delle accise.
art. 14, comma 3, d.lgs. n. 504/1995
Per i prodotti soggetti a dichiarazione, il rimborso deve essere richiesto dal soggetto obbligato entro due anni; la norma è richiamata per descrivere il quadro procedimentale.
D.M. 12 dicembre 1996, n. 689
Indicato come fonte regolamentare che disciplina, in mancanza di specifiche norme, le modalità operative e la domanda documentata di rimborso.
art. 6 D.M. 12 dicembre 1996, n. 689
La verifica dell’ufficio riguarda la regolarità formale della domanda e della documentazione allegata, oltre alla congruità del rimborso richiesto.
art. 5, quarto trattino, direttiva 2003/96/CE
Richiamato dalla Corte di giustizia come base della facoltà degli Stati membri di prevedere esenzioni per determinati usi dei prodotti energetici.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni sulle accise per forniture di combustibili destinati alle Forze Armate, il diritto al beneficio richiede che la destinazione agli usi consentiti risulti da un’attestazione proveniente dal Comando competente, soggetto deputato alla certificazione.
- La prova richiesta non va apprezzata in modo meramente formalistico: se la documentazione attestativa esiste, non è stata disconosciuta e la sua provenienza dall’autorità competente è comunque verificabile, i soli vizi di forma non bastano a escludere il diritto al rimborso.
- Il riparto dell’onere della prova resta fermo in capo al soggetto che chiede l’agevolazione, ma il giudice di merito può ritenere assolto tale onere quando i documenti prodotti, pur irregolari sotto il profilo formale, conservino sufficiente valore probatorio sulla reale esecuzione della fornitura e sulla sua destinazione istituzionale.
- Nel ricorso per cassazione, la censura non può essere ridotta a una contestazione generica della motivazione di merito: occorre confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, distinguendo tra questioni di fatto, valutazione probatoria e violazione di legge.
- Le condizioni formali previste dal diritto interno per l’esercizio di un’esenzione o agevolazione fiscale devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività, e non possono rendere eccessivamente difficile o impossibile l’esercizio del diritto agevolativo.
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