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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8076/2020 del 23/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di liquidazione relativo alle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute per una compravendita immobiliare conclusa il 6 luglio 2006. In primo grado, dopo la conciliazione giudiziale della lite, era stata dichiarata cessata la materia del contendere quanto alla pretesa impositiva, ma era stata anche dichiarata non dovuta la sanzione del 30% per omesso o tardivo versamento. La Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza depositata l’8 luglio 2014, aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo che la sospensione dell’atto impugnato impedisse il perfezionamento dell’illecito, anche per i suoi pretesi effetti ex tunc. L’Agenzia ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione delle disposizioni processuali sulla motivazione delle sentenze tributarie; (2) violazione dell’art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la sospensione cautelare dell’atto non incide sulla pretesa sostanziale né produce effetti retroattivi; (3) violazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, deducendo che, una volta rideterminate le imposte con la conciliazione e convenzionalmente circoscritta la sanzione alle imposte ipocatastali non versate, la sanzione conseguiva comunque al mancato rispetto del termine di pagamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: benché succinta e riproduttiva delle argomentazioni di primo grado, la motivazione della sentenza regionale rendeva comprensibile l’iter logico e la soluzione della questione giuridica. Ha accolto congiuntamente il secondo e il terzo motivo, ritenendo che la sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’atto impugnato abbia natura cautelare e produca effetti interinali limitati al piano esecutivo, senza incidere sulla pretesa tributaria né sul perfezionamento dell’illecito, che si consuma alla scadenza del termine previsto per il pagamento. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando dovuta la sanzione del 30% per l’omesso versamento delle imposte come rideterminate nell’accordo di conciliazione. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato la società intimata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 6.000, oltre spese prenotate a debito, rimborso forfettario e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997

    Posto, allora, che, – in esito alla (e per effetto della stessa) conclusa conciliazione (che riparametrava l’entità delle imposte di riferimento), – residuava l’applicazione della sanzione correlata all’omesso versamento di dette imposte (nel sopra ricordato termine), è del tutto evidente come su detto profilo della pretesa azionata dall’amministrazione alcun effetto sostanziale potesse correlarsi alla disposta sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’atto impugnato.

    La sanzione per omesso o tardivo versamento resta applicabile alle imposte rideterminate in conciliazione quando il pagamento non sia avvenuto entro il termine previsto; la sospensione cautelare dell’atto non elimina né modifica la pretesa sanzionatoria.

  • art. 47, comma 7, D.Lgs. n. 546/1992

    Viene, difatti, in rilievo, così, un provvedimento di natura cautelare, ad effetti (solo) interinali in quanto meramente strumentali alla decisione da adottare (v., ex plurimis, Cass. Sez. U., 12 novembre 2015, n. 23113; Cass., 1 ottobre 2014, n. 20669; Cass., 7 febbraio 2013, n. 2913; Cass., 13 ottobre 2010, n. 21156; Cass., 31 marzo 2010, n. 7815; Cass., 19 marzo 2008, n. 7342; v., altresì, nella giurisprudenza penale, Cass. pen., 21 settembre 2016, n. 19994; Cass. pen., 17 gennaio 2013, n. 9578, nonchè Corte Cost., 15 luglio 2015, n. 161; Corte Cost., 30 dicembre 1999, n. 464); effetti, questi, destinati a cessare con la pronuncia di merito (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47, comma 7) e che, ad ogni modo, si risolvono sul (solo) piano dell’esecuzione dell’atto impugnato, senz’alcuna implicazione, per la contraddizione logica che non lo consente, sulla pretesa in contestazione (che, se definita in sede cautelare, si correla ad una pronuncia che ha pur sempre natura di sentenza; v. Cass., 7 febbraio 2013, n. 2913).

    La sospensione cautelare dell’esecuzione dell’atto tributario ha effetti interinali, destinati a cessare con la decisione di merito, e opera sul piano dell’esecuzione; non incide sulla pretesa sostanziale controversa.

  • art. 54, comma 5, D.P.R. n. 131/1986

    Con riferimento all’imposta di registro (alla cui disciplina rinvia il D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 13, comma 1, quanto alle imposte ipocatastali), il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, comma 5, e art. 55, comma 1, prevede (giustappunto) un termine (di 60 giorni) per il pagamento dell’imposta, tanto che la Corte (v. Cass., 15 giugno 2010, n. 14390) ha già rilevato, – in relazione all’abrogazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 70, da parte del D.Lgs. n. 473 del 1997, art. 1, – una “continuità normativa” tra la previgente disposizione e “la più ampia fattispecie sanzionatoria, riguardante l’omesso o il ritardato versamento di qualsivoglia tipologia di tributo, prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13.”

    Per l’imposta di registro è previsto un termine di sessanta giorni per il pagamento; il suo mancato rispetto rileva ai fini dell’applicazione della sanzione generale per omesso o tardivo versamento.

  • art. 55, comma 1, D.P.R. n. 131/1986

    Con riferimento all’imposta di registro (alla cui disciplina rinvia il D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 13, comma 1, quanto alle imposte ipocatastali), il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, comma 5, e art. 55, comma 1, prevede (giustappunto) un termine (di 60 giorni) per il pagamento dell’imposta, tanto che la Corte (v. Cass., 15 giugno 2010, n. 14390) ha già rilevato, – in relazione all’abrogazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 70, da parte del D.Lgs. n. 473 del 1997, art. 1, – una “continuità normativa” tra la previgente disposizione e “la più ampia fattispecie sanzionatoria, riguardante l’omesso o il ritardato versamento di qualsivoglia tipologia di tributo, prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13.”

    La disposizione concorre a fissare il termine di sessanta giorni per il pagamento dell’imposta di registro, il cui superamento costituisce il presupposto temporale per la sanzione per omesso o tardivo versamento.

  • art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 347/1990

    Con riferimento all’imposta di registro (alla cui disciplina rinvia il D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 13, comma 1, quanto alle imposte ipocatastali), il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, comma 5, e art. 55, comma 1, prevede (giustappunto) un termine (di 60 giorni) per il pagamento dell’imposta, tanto che la Corte (v. Cass., 15 giugno 2010, n. 14390) ha già rilevato, – in relazione all’abrogazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 70, da parte del D.Lgs. n. 473 del 1997, art. 1, – una “continuità normativa” tra la previgente disposizione e “la più ampia fattispecie sanzionatoria, riguardante l’omesso o il ritardato versamento di qualsivoglia tipologia di tributo, prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13.”

    La disciplina dell’imposta di registro, compreso il termine di pagamento richiamato dalla Corte, è applicabile anche alle imposte ipotecaria e catastale nei limiti del rinvio previsto dalla disposizione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992

    Difatti, per quanto succinta (e ripropositiva delle tesi svolte dalla decisione di primo grado), la motivazione della gravata sentenza rende ragione delle argomentazioni che vi sono state poste a fondamento, secondo un iter logico che risulta chiaramente esposto per quanto pur (come si dirà) non condivisibile.

    La motivazione non è apparente quando, pur essendo concisa e riprendendo le argomentazioni del primo giudice, rende riconoscibili le ragioni della decisione e il percorso logico seguito.

  • art. 61 D.Lgs. n. 546/1992

    Va, del resto, rimarcato che la ratio decidendi si è risolta, nella fattispecie, esclusivamente nella definizione di una quaestio iuris rispetto alla quale il giudice del gravame mostra di aver preso in considerazione il (pertinente) motivo di appello, motivo che viene disatteso perchè ritenuto fondato “sulla normativa previgente e su interpretazioni dell’Amministrazione Finanziaria e della dottrina… non… convincenti”.

    La sentenza d’appello tributario è adeguatamente motivata quando mostra di avere esaminato il motivo d’appello pertinente e rende comprensibile la ragione per cui lo disattende, anche se la motivazione è sintetica.

  • art. 132 c.p.c.

    Difatti, per quanto succinta (e ripropositiva delle tesi svolte dalla decisione di primo grado), la motivazione della gravata sentenza rende ragione delle argomentazioni che vi sono state poste a fondamento, secondo un iter logico che risulta chiaramente esposto per quanto pur (come si dirà) non condivisibile.

    La motivazione della sentenza soddisfa il requisito richiesto quando espone in modo riconoscibile le ragioni della decisione e l’iter logico, anche se concisa.

  • art. 111 Cost.

    Difatti, per quanto succinta (e ripropositiva delle tesi svolte dalla decisione di primo grado), la motivazione della gravata sentenza rende ragione delle argomentazioni che vi sono state poste a fondamento, secondo un iter logico che risulta chiaramente esposto per quanto pur (come si dirà) non condivisibile.

    La garanzia costituzionale della motivazione è rispettata quando la decisione espone un percorso logico comprensibile, anche se sintetico.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Rileva la Corte che il primo motivo è destituito di fondamento e va senz’altro disatteso.

    La censura di nullità processuale per difetto di motivazione è respinta se la motivazione, pur succinta, consente di ricostruire le ragioni e il percorso logico della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    I secondi ed il terzo motivo, che vanno congiuntamente trattati, – previa riqualificazione del secondo motivo (v. Cass. Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931), avuto riguardo al suo effettivo contenuto deduttivo, – perchè afferiscono a distinti profili della medesima fattispecie posta a fondamento della gravata decisione, sono fondati e vanno accolti.

    La Corte può riqualificare il motivo secondo il suo effettivo contenuto deduttivo e trattare congiuntamente censure che investono distinti profili della stessa fattispecie.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dell’esecuzione di un atto tributario ha effetti interinali, circoscritti al piano esecutivo e destinati a cessare con la pronuncia di merito; non modifica la pretesa tributaria sostanziale e non produce effetti retroattivi sul presupposto sanzionatorio.
  • La sanzione per omesso o tardivo versamento si perfeziona alla scadenza del termine previsto per il pagamento. Se le imposte vengono successivamente rideterminate mediante conciliazione, la sanzione resta dovuta in relazione agli importi così definiti e non versati tempestivamente.
  • Una motivazione concisa non è apparente se rende identificabili le ragioni della decisione e il percorso logico seguito, anche quando riprende le argomentazioni del giudice di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

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