Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00822/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato dinanzi ai giudici tributari undici cartelle di pagamento relative a TARSU/TIA per gli anni dal 1997 al 2008. In primo grado era stata accolta la censura di omessa regolare notificazione degli atti e di prescrizione dei crediti, con annullamento delle cartelle e compensazione delle spese. In appello, il contribuente aveva contestato solo la compensazione delle spese, mentre l'agente della riscossione aveva proposto appello incidentale sostenendo la regolarità delle notifiche e l'assenza di prescrizione. La CTR aveva ritenuto regolarmente notificate alcune cartelle e prescritte solo quattro di esse. In cassazione il contribuente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle e sulla prescrizione dei crediti tributari, sostenendo che le notifiche postali erano invalide perché non vi era stata consegna personale e non sarebbe stata inviata la seconda raccomandata informativa (CAD); lamentava quindi anche l'erronea esclusione della prescrizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente denunciava vizi della relata di notifica ma non aveva trascritto integralmente nel ricorso le relate stesse, omissione che, secondo un consolidato principio di legittimità, impedisce il controllo della censura e determina l'inammissibilità per difetto di autosufficienza. Non sono state liquidate spese perché le parti intimate non hanno svolto difese; è stato però dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione di legge dedotta dal ricorrente

    la censura in cassazione è stata formulata come violazione di legge sulle norme in tema di notificazione e prescrizione

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato come norma ritenuta applicata dalla CTR per la notificazione in caso di irreperibilità

  • artt. 8 e 10 L. n. 890 del 1982

    invocati dal ricorrente a sostegno dell'irregolarità della notifica postale

  • art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato quale disciplina della notificazione degli atti tributari

  • art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato quale norma sulla notificazione delle cartelle di pagamento

  • artt. 2943, 2944, 2946 e 2948 c.c.

    invocati dal ricorrente per sostenere l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari

  • art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sulla riscossione e sulla formazione della cartella

  • L. n. 289 del 2002

    richiamata dal ricorrente senza ulteriore specificazione nel testo

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In cassazione, quando si deduce il vizio relativo alla notificazione di un atto, il ricorso deve riportare integralmente il contenuto della relata di notificazione, perché altrimenti il controllo della Corte non è possibile e il motivo è inammissibile.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone al ricorrente di trascrivere gli atti e i documenti su cui fonda la censura, specie se la doglianza riguarda la regolarità della notificazione.
  • La mancata trascrizione della relata di notifica, a fronte di una censura sulla sua invalidità, comporta l'inammissibilità del motivo indipendentemente dal merito della questione sulla validità della notifica o sulla prescrizione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e le parti intimate non svolgono difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese; resta tuttavia dovuto, se ne ricorrono i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.